Italian court dismisses appeal as it challenges fact-finding rather than legal interpretation of Article 2043 Civil Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Alberto Raugei's appeal inadmissible, ordering him to pay litigation costs. Raugei argued that he merely executed orders from Massimo Paolacci regarding fund transfers between companies, citing a technical expert report that allegedly failed to prove his involvement. The court rejected this argument because the appeal did not challenge the legal interpretation of Article 2043 of the Civil Code but instead sought a re-evaluation of evidence and factual findings, which is procedurally impermissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2043 c.c.; Art. 360 c.p.c.: An appeal challenging the court's assessment of evidence or factual findings constitutes a request to re-evaluate facts rather than a legal argument, rendering it inadmissible under Article 360 of the Code of Civil Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20402/2021 R.G. proposto da : RAUGEI ALBERTO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RINALDI LAURA (RNLLRA65C63G999J) -ricorrente- contro PAOLACCI MASSIMO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUFFRIDA MASSIMO (GFFMSM47C30C351E) -controricorrente- nonchè contro IMMOBILIARE IL FERRO SRL, PUTNEY SRL, CELLERINI PAOLO, STAV SRL, AMP CONSULTING SRL IN LIQUIDAZIONE, GIULIANI BENITO, FALLIMENTO IMMOBILIARE JACOPONE SRL -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 83/2021 depositata il18/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2024 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Ritenuto che 1.- Paolacci Massimo, Putney s.r.l., Immobiliare il Ferro s.r.l., Stav s.r.l. e Amp Consulting s.r.l. in liquidazione hanno convenuto in giudizio Alberto Raugei accusandolo di avere sottratto, quale collaboratore dello studio contabile Paolacci, ingenti somme dai conti del predetto studio, versandole su conti propri o della Immobiliare Jacoponi, o anche della stessa Am Consulting. Oltre alla restituzione delle somme sottratte gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni, ed in particolare, il Paolacci ha allegato quale danno di aver dovuto, per tale vicenda, interrompere l’attività di commercialista, che invece avrebbe potuto svolgere ancora per diversi anni. 2.-Il Tribunale di Firenze ha accolto la domanda ed ha condannato Massimo Raugei alla restituzione delle somme sottratte alle società attrici, nonché quelle sottratte al Paolucci, ha altresì condannato i soci di Immobiliare Jacopone a restituire, anche essi, le somme sottratte agli attori.
Ha poi condannato tutti i convenuti, ad eccezione del fallimento della Immobiliare Jacopone, al risarcimento dei danni in favore di Paolucci. L’accertamento dell’ammontare delle somme sottratte è stato effettuato tramite una CTU. 3.- Questa decisione è stata impugnata con distinti atti di appello dai convenuti soccombenti, e la Corte di Appello ha provveduto preliminarmente alla riunione, ed ha, nel merito, confermato la decisione di primo grado. Ricorre dunque qui il Raugei con un motivo di censura. Per contro, ha notificato controricorso Massimo Paolacci, che ha altresì depositato memoria.
Considerato che 4.-La ratio della decisione impugnata. I giudici di appello hanno ritenuto provato che il Raugei si è appropriato di somme del Paolucci, avendo la gestione dei conti dello studio di costui, ed hanno ritenuto insufficiente la difesa del convenuto, il quale avrebbe invece addotto una qualche ed indeterminata autorizzazione dello stesso Paolucci ad operare gli storni di denaro: ritengono i giudici di appello che il Raugei non ha contestato in modo né sufficiente né convincente l’addebito nei suoi confronti e neanche le prove a sostegno di tale addebito.
Soprattutto hanno evidenziato che un sostegno a quanto provato nel giudizio civile è venuto dalle risultanze del processo penale dove il Raugei è stato condannato per appropriazione indebita, ed altresì dalla difesa dei suoi sodali, gli altri convenuti, che hanno contestato solo l’ammontare del danno ma non di averlo cagionato. 5.-Il motivo di ricorso. Il ricorrente contesta questa ratio con un motivo di ricorso che prospetta violazione dell’articolo 2043 c.c. Egli ribadisce che ogni sua operazione si è svolta per incarico e sotto la direzione del Paolacci, il quale ha però confuso i patrimoni di sue due società usandoli indifferentemente: il ricorrente altro non ha fatto che eseguire disposizioni del titolare dello studio, spostando soldi dall’uno all’altro conto corrente.
Inoltre, la stessa CTU non è stata valutata correttamente, in quanto dalle sue motivazioni risulta chiaramente che solo per due operazioni, di minore importo, non risultavano le causali di versamento a suo favore, mentre tutti gli altri versamenti erano giustificati da una causa. Dalla CTU non emerge dunque alcun coinvolgimento del ricorrente che invece ha solo trasferito fondi da una società all’altra su disposizione del Paolucci. Risulta infine provato che alcune somme incassate dal ricorrente sarebbe frutto di compensi per la sua attività all’interno dello studio commerciale.
Il motivo è chiaramente inammissibile. Non contiene una censura quanto alla erronea interpretazione o applicazione dell’articolo 2043 c.c., ma soltanto una censura alla valutazione delle prove ed all’accertamento dei fatti. Il ricorrente si duole ossia della erronea valutazione della consulenza tecnica, e della prova documentale, oltre che della circostanza che un determinato fatto (l’avere egli agito per incarico del Paolucci) è stato erroneamente smentito dai giudici di merito, che avrebbero invece dovuto ammetterlo come vero. Si tratta quindi della richiesta di valutare diversamente le prove ed i fatti di causa, che qui è inammissibile.
Il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese di lite, nella misura di 5000,00 euro, oltre 200,00 euro per esborsi, oltre spese generali ed accessori. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo