Decreto — n. 3587/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15652/2021 R.G. proposto da : RICCARDI ANGELINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEI PARIOLI N 98, presso lo studio dell’avvocato POLLARI MAGLIETTA FABRIZIO GIOVANNI (PLLFRZ63R01F205B) rappresentato e difeso dall'avvocato TAORMINA NATASCIA (TRMNSC81M52L219G) -ricorrente- contro VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICOLO' PORPORA 16, presso lo studio dell’avvocato SPINELLI GIORDANO TOMMASO (SPNTMS58P09H501L) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MORELLI ADRIANA (MRLDRN52P48F205X) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINOn.229/2021depositata il 26/02/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 3587/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle metà delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 05/02/2024.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15652/2021 R.G. proposto da : RICCARDI ANGELINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEI PARIOLI N 98, presso lo studio dell’avvocato POLLARI MAGLIETTA FABRIZIO GIOVANNI (PLLFRZ63R01F205B) rappresentato e difeso dall'avvocato TAORMINA NATASCIA (TRMNSC81M52L219G) -ricorrente- contro VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICOLO' PORPORA 16, presso lo studio dell’avvocato SPINELLI GIORDANO TOMMASO (SPNTMS58P09H501L) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MORELLI ADRIANA (MRLDRN52P48F205X) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINOn.229/2021depositata il 26/02/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, previa compensazione della metà in ragione della desistenza dal giudizio;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle metà delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 05/02/2024.