Cassation appeal dismissed for non-compliance with statutory filing requirements regarding case documents.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to include the content of specific case documents, particularly the expert report, in the written petition. The appellant argued violations of procedural rules regarding jurisdiction and evidence interpretation, but the Court emphasized that strict adherence to filing requirements is mandatory for the legal existence of the appeal. Consequently, the Court refused to examine the merits of the arguments, ruling that the omission precluded any substantive review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, 1° co., n. 6 c.p.c.; The appeal is inadmissible if the appellant omits the content of the acts and documents invoked to support the grievances, rendering the censure unclear and unintelligible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9459/2022 R.G. proposto da: BRANCALE LUIGIA, elettivamente domiciliata in TARANTO VIA MAZZINI, 15 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato PANARELLI LUCA (CF: PNRLCU72A28L049I), che l a rappresenta e difende - R icorrente - Contro ENEL DISTRIBUZIONE SPA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall ’ avvocato RIZZI VITO ( CF: RZZVTI67P17L049X) - C ontroricorrente - nonchécontro ENI GAS E LUCE SPA - I ntimat a - avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di TARANTO n. 373/2022 depositata il14/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. S VOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione Luigia Brancale convenne in giudizio Eni Gas e Luce e E-Distribuzione s.p.a. contestando le fatture da queste emesse per complessivi euro 4.958,89 assumendo l’erroneità dei relativi consumi. L’attrice chiese pertanto dichiararsi il debito inesistente o, in subordine, di ridurre la somma suddetta in quella minore ritenuta di giustizia a seguito di conteggio da operarsi in corso di causa.
2. Si costituirono Eni Gas e Luce e d E - Distribuzione contestando quanto ex adversodedotto nell ’ atto introduttivo. In particolare, Eni Gas e Luce spiegò domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di euro 7.096,30, relativa ai consumi per gli anni 2014, 2015 e 2016, poi ridotta in corso di causa ad euro 3.702,93 a seguito di fatturazione di storno della maggior somma effettuata spontaneamente dalla Eni e risultata effettivamente dovuta dopo l’espletamento dell’ATP, a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica non pagata.
3. La causa, istruita solo con l ’ espletamento della CTU, essendo state ritenute superflue le richieste istruttorie di parte attrice attesa la natura documentale della controversia, venne decisa dal giudice di pace di Taranto con sentenza n. 3288/2018, con la quale detto giudice dichiarò estinto per compensazione il credito dell’attrice e, in accoglimento della domanda riconvenzionale di Eni Gas e Luce , condannò la Brancale a corrispondere a quest ’ ultima la somma di euro3.702,93, oltre alle spese di lite.
4. Avverso detta sentenza Luigia Brancale propose appello deducendo: (i) l’incompetenza per valore del Giudice di Pace, per avere quest’ultimo ritenuto che la riduzione della domanda riconvenzionale ad euro 3.702,93 praticasse la sua competenza; (ii) la violazione della regola di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ex art. 112 c.p.c.; (iii) l ’ errata interpretazione della CTU; (iv) l’erronea decisione relativa alle spese per non essere stata la attrice totalmente soccombente e, pertanto, dovendole il primo giudice al più compensare.
5. Con sentenza n. 372/2022, depositata in data 14/02/2022, oggetto di ricorso, il Tribunale di Taranto ha rigettato il motivo di gravame relativo all’incompetenza per valore del g iudice di p ace e ha dichiarato inammissibile l’appello ex art. 342 c.p.c., con condanna di Luigia Brancale al pagamento delle spese e competenze del giudizio di appello in favore di Eni Gas e Luce s.p.a. ed E- Distribuzione s.p.a., liquidandole in euro 2.000,00 per ciascun a , oltre accessori di legge.
6. Avverso la predetta sentenza Luigia Brancale propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui E-Distribuzione s.p.a. (già Enel Distribuzione s.p.a.) resiste con controricorso.
7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c.
8. Parte ricorrente ha depositato memoria. M OTIVI DELLA DECISIONE 1.
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione dell’art.342 c.p.c.”, per avere il Tribunale erroneamente dichiarato inammissibile l’appello. La ricorrente sostiene di aver correttamente illustrato i motivi di impugnazione e le relative censure nell’atto di appello. 3.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., nn. 2 e 3, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 40 c.p.c.” per avere il Tribunale dapprima dichiarato inammissibile l’appello, salvo poi entrare nel merito con la dichiarazione di rigetto sull’incompetenza per valore. 4.
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 91 c.p.c.”, sotto un primo profilo, per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi in merito alla sua domanda di contestazione dei consumi, risultata fondata in quanto inerente a fatture per consumi diversi rispetto a quelli per i quali Eni ha richiesto il conguaglio, e sotto un secondo profilo per avere il Tribunale, a fronte di una ac certata anomalia dei consumi, condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio. 5.4.
Il ricorso è inammissibile . Va osservato che, in violazione del requisito prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, 1° co., n. 6, c.p.c., la ricorrente omette di riportare nel ricorso il contenuto degli atti e dei documenti del giudizio di merito invocati a sostegno delle mosse censure ( in particolare la CTU svolta in primo grado, della quale non risulta nemmeno indicata la sede processuale dove rinvenirla: cfr. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701). A tale stregua, non deduc e le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non essendo invero sufficienti affermazioni – come nel caso – del tutto apodittiche (vedi già Cass. 21/8/1997, n. 7851).
Risponde d’altro canto a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo. Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135;
Cass., 18/10/2014, n. 21519). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate con dispositivo in favore della controricorrente E - Distribuzione s.p.a. (già Enel Distribuzione s.p.a.), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1.600,00, di cui euro 1.400,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente E - Distribuzione s.p.a. (già Enel Distribuzione s.p.a.) Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribut