Cassation court dismisses lawyer's appeal for fee deduction due to lack of specific procedural request and prior payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Silvio De Angelis's appeal seeking a deduction of legal fees from the insurance company. The lower courts had dismissed the request because the lawyer failed to specify when and where he originally asked for the fees, violating procedural rules, and because he had already received payment via a summary judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the lawyer was ordered to pay the litigation costs to the opposing parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 345, Art. 366 c.p.c.; A request for fee deduction must be specifically identified in the appeal, and if already paid by a prior judgment, it cannot be re-litigated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21600/2020 R.G. proposto da : DE ANGELIS SILVIO, rappresentato e difeso d a ll’avvocato BACCELLI CARLO ( c.f. BCCCRL49S02B663O , pec carlobaccelli@pec.ordineavvocativiterbo.it) -ricorrente – contro CATANZARO FRANCESCA, CATANZARO MARIA ANNA, CATANZARO ISABELLA, rappresentate e difes e dall’avvocato CARDONI CESARE (c.f. CRDCSR69R23M082X , pec cesarecardoni@pec.ordineavvocativiterbo.it) -controricorrenti – nonchécontro CHIRICO GIUSEPPE GIULIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CARDONI CESARE (c.f.
CRDCSR69R23M082X , pec cesarecardoni@pec.ordineavvocativiterbo.it) -controricorrente – nonché contro UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di BARI n. 2436/2019depositata il 21/11/2019 . R.g. n. 21600 del 2020 Ad. 9/11/2023; est. C. Valle Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 9/11/2023 , dal Consigliere CristianoValle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA L’avvocato Silvio D e Angelis difese in giudizio Francesca Catanzaro, Isabella Catanzaro, Maria Anna Catanzaro e il padre delle stesse, Giuseppe Catanzaro , in una causa per un incidente stradale, avvenuto il 19/04/2020 sull’autostrada A14, nel quale aveva pers o la vita Angela Aiello, madre dell e Catanzaro e moglie di GiuseppeCatanzaro, a causa della malaccorta condotta di guida di Giuseppe Chirico, marito di Francesca Catanzaro , che aveva condotto fuori strada l’autovettura , assicurata da Winterthur Assicurazioni S.p.a. (poi UnipolSAi S.p.a.).
Nel corso della controversia, nella quale Francesca Catanzaro assunse la duplice veste di parte attrice e di convenuta, in quanto proprietaria dell’auto condotta dal coniuge , l’avvocato Scirano rappresentò che l’avvocato Silvio De Angelis era stato radiato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocatidi appartenenza. All’udienza successiva Isabella e Francesca Catanzar o si costituirono con il patrocinio dell’avv. Scirano mentre Maria Anna Catanzaro si costituìa mezzo dell’avv. Angela Premuti. Si costituì in giudizio pure Silvio De Angelis , a mezzo dell’avvocato Angela Premuti, e chiese la condanna dei convenuti al pagamento delle spese in favore delle parti attrici , con distrazione in suo favore.
A seguito del decesso di Giuseppe Catanzaro e della costituzione di Francesca, Isabella e Maria Anna Catanzaro, anche quali coeredi del padre, il Tribunale di Foggia dichiar ò cessata la materia del contendere sulle domande delle attrici nei confronti dei convenuti per intervenuta transazione, compensando le spese di lite, e rigett ò la domanda (dichiarandola inammissibile e infondata) del De Angelis, condannandolo alle spese di lite in favore della R.g. n. 21600 del 2020 Ad. 9/11/2023; est. C. Valle UnipolSai S.p.a. nonché alla sanzione di cui all’art. 96, comma. 3 , cod. proc. civ.
A fondamento delladecisione il Tribunale di Foggia riten n e che detta domanda non poteva essere accolta anche per sopravvenuta carenza di interesse della pronuncia sulla distrazione delle spese, stante quanto stabilito dallo stesso Tribunale con ordinanza sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dallo stesso De Angelis (già avvocato) nei confronti dei propri assistiti per la liquidazione del compenso in merito all’attività prestata, ed avendo pertanto il difensore già riscosso onorari e spese anticipate nel giudizio civile R.G. 4074/01 ed essendo venuta meno la stessa possibilità per il dottor De Angelis di qualificarsi come difensore distrattario.
L’appello del De Angelis, nella contumacia della UnipolSai S.p.a. e di Giuseppe Chirico, già contumace in primo grado, e nel contradditorio con Francesca, Isabella e Maria Anna Catanzaro, venne dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Bari per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione Silvio De Angelis, con atto affidato a tre motivi. Rispondono con controricorso Maria Anna, Isabella e Francesca Catanzaro e, con separato controricorso, resiste Giuseppe Giulio Chirico (già indicato come Giuseppe Chirico) , contumace in fase d’appello.UnipolSai S.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Non risulta il deposito di memore per l’adunanza camerale del 9/11/2023,alla quale il ricorso è stato deciso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorrente propone i seguenti motivi di ricorso. I) «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art.342 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.»; per il ricorrente la Corte territoriale ha errato nel ritenere inammissibile R.g. n. 21600 del 2020 Ad. 9/11/2023; est. C. Valle l’appello in quanto, dall’atto, era possibile evincere chiaramente le censure mosse ed individuare i punti della sentenza contestati con le doglianze e le modifiche che venivano richieste al giudice d’appello.
II) «Erroneità ed illegittimità della sentenza per la violazione delle norme di diritto degli articoli 112, 91 e 96 cpc in relazione all’art. 360 co.I n. 3 cpc »; secondo il ricorrente la Corte territoriale ha errato nel condannarloalla refusione delle spese di lite in favore della compagnia di assicurazione e a pronunciare la condanna ad una sanzione pecuniaria per un’asserita responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. III) «Illegittimità ed erroneità della sentenza per violazione delle norme di diritto ex art. 345 cpc in relazione all’art. 360, I comma, n. 3 cpc »; il ricorrente sostiene di aver richiesto il pagamento delle proprie competenze nei confronti di tutte le convenute e della compagnia assicurativa sin dal proprio atto di intervento volontarionella causa di risarcimento danni da incidente stradale.
2. A prescindere dai profili d’ inammissibilità , giacché il ricorso per cassazione è palesemente composto mediante una mera riproduzione delle sentenze di primo e di secondo grado e dell’atto di appello e ciò per sé solo ne comporta l’inammissibilità (Cass. n. 26837 del 25/11/2020 Rv. 659630 – 01 e altre in termini), la semplice lettura della citazione in appello, che viene pedissequamente riportata in ricorso dalla difesa del De Angelis , comprova che la decisione di inammissibilità della Corte Territoriale è corretta, in quanto l’atto di appello è un coacervo di affermazioni meramente giustapposte e non consente neppure di individuare talvoltain modo del tutto chiaro un fil o logico nell’esposizione delle censure. 3.Il ricorso va, comunque, disatteso.
R.g. n. 21600 del 2020 Ad. 9/11/2023; est. C. Valle 4. La Corte territoriale ha, inve ro , al di là della statuizione formale di inammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., riportata nel dispositivo, pure deciso nel merito la controversia, affermando che le censure poste dal De Angelis con l’atto di appello erano promiscuamente dedotte e si limitavano a dedurre del tutto genericamente la nullità della sentenza di primo grado – in punto di mancanza di delega all’avvocato D’Amato per l’udienza del 4/12/2015, di violazione dell’art. 82 cod. proc. civ.per mancanza di procura in favore dell’avvocato Premuti, di violazione degli artt. 281 sexies cod. proc. civ. , 24 e 111 Costituzione , di mancato deposito nel fascicolo di ufficio della transazione, di omessa liquidazione delle spese al distrattario di violazione del principio di soccombenza –, senza censurare specificamente il ragionamento del giudice di primo grado.
In particolare, la Corte distrettuale ha affermato che non risultavano adeguatamente censurate le due differenti ragioni del decidere sviluppate dal Tribunale, fondate sull’intervenuta transazione e sulla carenza d’interesse sopravvenuta del De Angelis, attesa l’avvenuta decisione della questione delle spese di lite con altro provvedimento decisorio, in forma di ordinanza, n. 2135 del 10/06/2014. Il primo motivo di ricorso è, pertanto, destituito di fondamento. 5.Il secondo motivo va parimenti disatteso . La Corte d’appello ha sostanzialmente ritenuto che il Tribunale avesse applicato il principio della soccombenza correttamente,in quanto la compagnia di assicurazione UnipolSai S.p.a. era addivenuta a transazione della controversia con le Catanzaro, già patrocinate dal De Angelis nella sua veste di avvocato, ed aveva rilevato la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia sulla distrazione delle spese, avendo il difensore in base all’ordinanza 2135/2014 già riscosso onorari e spese anticipate; la Corte di merito ha pure evidenziato che al R.g. n. 21600 del 2020 Ad. 9/11/2023; est.
C. Valle riguardo non erano state sviluppate in appello adeguate ragioni di in fatto e in diritto idonee a confutare la congrua ed articolata motivazione resa dal Tribunale. Tali affermazioni della Corte territoriale non risultano idoneamente censurate in questa sede. 5.1. La decisione della Corte d’appello relativa alla condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti del De Angelis ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. è basata sulla ragione dell’avvenuta contestazione, del tutto tardiva, proposta dall’appellanteal riguardo , avendo il De Angelis soltanto in sede di comparsa conclusionalecensurato genericamente la ratio decidendi relativa a tale condanna, con conseguente corretta preclusione all’esame della doglianza sulla condanna per responsabilità processuale aggravata.
Tale ratio non risulta colta dalle doglianze sollevate in questa sede. Il secondo motivo è, inoltre, infondato nella parte in cui si sostiene la necessità dell’istanza di parte per la comminazione della condanna in parola, in quanto la condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. può essere pronunciata dal giudice d’ufficio, anche in carenza di una specifica domanda di parte ( Sez. U n. 9912 del 20/04/2018 Rv. 648130 – 02 ; Cass. n. 24546 del 18/11/2014Rv. 633289- 01 ; ) .
6. Il terzo motivo è in ammissibile in quanto la Corte d’appello ha affermato che la domanda del De Angelis di condanna delle appellate al pagamento delle spese legali del giudizio risarcitorio, definito con sentenza, conclusiva del processo in primo grado, erano state proposte per la prima volta in grado d’appello ed erano pertanto, inammissibili, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., e il De Angelis nel ricorso non indica specificamente dove e quando detta domanda di condanna delle appellate fosse stata formulata nella fase di merito, in quanto richiama genericamente il contenuto del suo atto di intervento in primo grado nella causa risarcitoria R.g. n. 21600 del 2020 Ad. 9/11/2023; est.
C. Valle proposta dalla famiglia Catanzaro, incorrendo in tal modo in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. Con riferimento, peraltro, alla domanda al pagamento delle spettanze il Tribunale prima e la Corte d’appello poi hanno affermato – come già sopra evidenziato – che il De Angelis aveva già ottenuto il pagamento, in forza dell’ordinanza del Tribunale di Foggia in sede di giudizio sommario, recante n. 2135 del 10/06/2014. 7.In conclusione, il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
8. Va rigettata l’eccezione di tardività della notifica del ricorso a Chirico Giuseppe Giulio, da questi sollevata sul rilievo che la seconda notifica, dopo la prima non andata a buon fine, sarebbe stata effettuatanei suoi confronti, oltre il limite temporale pari alla metà dei termini indicati nell’art. 325 c.p.c., risultando lo stesso litisconsorte processuale(arg. ex Cass. n. 5301 del 05/03/2009 Rv. 607034 -01).
9. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti di entrambe le parti controricorrenti e, tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente.
10. La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, delle spese del R.g. n. 21600 del 2020 Ad. 9/11/2023; est. C. Valle giudizio di legittimità, che liquida, per ognuna di esse, in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del quindici per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a