Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to pay the unified contribution amount.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required unified contribution. The decision notes that the underlying substantive issues regarding medical school funding and non-medical personnel status were already settled in prior rulings. Consequently, the procedural defect of non-payment rendered the appeal void without reaching the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002; Art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012: An appeal is inadmissible if the appellant fails to pay the unified contribution, regardless of the substantive merits of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
0 R.G. proposto da: ABASTANOTTI MARCO, ABBATI DANIELA, ABRAHAMSOHN DANIELE, ALABARDI PATRIZIA, ALCETTA ROBERTA, ANDRIAN GIOVANNA, ANTOGNAZZA PAOLA, ARCARI GIULIA, ARDIZZONE FABIO, AZZINI CRISTIANO, BAIGUERA CHIARA, BALDESSIN FERDINANDO, BALDI MARZIA, BALDUZZI VALERIO MARIA, BALLERIO CHIARA, BERTOLOZZI FABIO, BENATTI VALERIA, BENEDETTI LAURA, BENINI FEDERICA, BENVENUTI KATIA, BERTON CRISTIAN, BLASOTTA DANIELE, BOARINO VALENTINA GIOVANNA, BONANOMI SONIA, BONI SERENA, BONOMI SILVIA, BONSO ELISA, BOTTARINI CINZIA MARILENA, BRONTESI MANUELA, CALABRESE ANTONIO PAOLO, CALCAGNO ANTONELLA, CALIGARA PAOLA, CALZOLARI DIEGO, CAMMARATA GABRIELLA, CAMPION LAURA, CANDOSIN ANTONIO, CANZIANI MARCO, CAPUANO CHRISTIAN, CARE' MARIA CARMELA, CARNICELLA NUNZIA, CASCONE LUISA, CERALDI TIZIANA, CEREDA STEFANO, CHIMINI LAURA, CHIRIBAU ROMONA MARIANA, CIPRIAN FEDERICA, CIRELLI ALESSANDRO, COCO JLENIA, COMINI SILVIA, CONFALONIERI SILVIA, COSLOVI CLARA, CRIPPA LAURA, CROSATO MARTINO, DAL ZOTTO GIANMARIA, DE DOMINICIS DAVIDE LUCA, DE FILIPPO SIMONA, DE GUGLIELMO LUANA, DEHÒ FEDERICO, DEVALLE LUCA, DI TOMA LUCAFRANCESCO, DIPAOLA FRANCA, DOGNINI GIUSEPPINA PATRIZIA, EPIS ELVIRA, FABRELLO ANDREA LUIGI, FEDRIZZI FRANCESCA MARIA LUIGIA, FERRANTE MAURIZIO, FERRARESSO CHIARA, FERRAZZONI SILVIA, FESTINI MIRA MARIA, FIANA LISA, FILOSA TERESA, FLORIDI ANTONIO, FOLCIA PAOLA, FORMICA ANTONINO, FRANCESCHINI MICHELA, FRONTINI CARLO, GALLIZIOLI GABRIELE, GAMBINI DANIA, GANDOSSI ELENA, GERMINIASI PAOLO, GERVASIO ANDREA, GRASSI PAOLA, GUIDALI PAOLA, HAEUSLER EDWARD ARTURO, IMPEDOVO ANTONELLA, KOMNINOS GEORGIOS, LA BORIA PAOLA, LAURO ALBERTO, LAZZARIN ROBERTA, LODETTI PAOLO, LODO MATTEO, LOTTO VALENTINA, LUONI SABRINA, MAESTRELLI MATTEO, MAGNONI LAURA, MAINO CARLO, MANFREDI VALENTINA, MANFRINI MARIANNA, MARAVITA DAVIDE, MARCHESI PAOLO, MARTELLI CLAUDIA, MASSAGRANDI SONIA, MATTIUZZO RENATA, MAURI MARIA ASSUNTA, MEDEOT CRISTIANO, MIGLIORINI GIOVANNI, MILANI PAOLO, MINOLI DARIO GUIDO, MINZOLINI VERONICA, MIRANDOLA MATTIA, MODONESI CATERINA, MONDINO MICHELE GIOVANNI, MONTI GIUSEPPE, MORELI CRISTINA, MORO CLAUDIO, MOTTA RAFFAELLA, MARACHELLI CAROL, NERI GLORIA, NESSI FRANCO, NOVENTA FEDERICA, OCCHIUTO MARIA TERESA, PANIZZON MICHELA, PASINI ROBERTO, PATERNOSTER ANDREA, PATTAVINA GIOVNELLA DESIREE, PELLEGRINI CAROLINA, PEREGOGIANANDREA, PETILLO ALESSIA, PETRACCA MICHELE, PIAZZONI CLAUDIA ROSA, PICCICHÈ ANTONIO, PICCIN DANIELA, PICCIONI FEDERICO, PIFFARETTI GABRIELE, PIGOZZO JACOPO, PISONI DONATELLA, PISONI LAURA, PISTIS ROBERTA ALESSANDRA, PIZZICOLO CECILIA, POIASINA ELIA, PORATI SARA, PUGLIESE MONICA, QUARTA MATTIA, RAMELLA MARINA, RANA EMANUELE, RASIA SARAH, REBASTI LARA, REGGIORI GIULIA LETIZIA, RIBOLDAZZI GIULIO, RICETTI CHRISTIAN, ROSSI STEFANO, ROTA CAREMOLI ELENA, ROTUNDO MARISTELLA, SAGGIORATO PAOLO, SAIEVA ANNA MARIA, SALERI NUCCIA, SALIN FEDERICA, SCARPA ROBERTA, SCILANGA LUCIA, SERAFINO MASSIMILIANO, SETTE ELISABETTA, SGRAZZUTI CRISTIANO, SIMONI CINZIA, SIRONI ALESSANDRO, SPECCHIA CRISTINA, STEFANATO SERENA, STOMACI BERNARDINO, TARANTINI FRANCESCO, TARGA LORENZA, TISI GIANCARLO, TREVISIOL PARIDE, TRUPIANI STEFANO, TUNDO FABRIZIO, VALERIO CRISTIANA, VASTOLA FRANCESCA, VERGARA PASQUALE, VISENTIN ANNALISA, ZAGO STEFANO, ZANNI GIUSEPPE, ZANONI ILENIA, ZERBONI FILIPPO, ZILOCCHI MASSIMO, ZUCCARELLO DANIELA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DELLE MILIZIE, 9 SC C - 2 PIANO INT. 2 - 3, presso lo studio dell’avvocato RIENZI CARLO (RNZCRL46R08H703I) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIULIANO GINO (GLNGNI65A02D636M) -ricorrenti- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, M INISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO LAVORO POLITICHE SOCIALI -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 138/2020 depositata il 10/01/2020 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024 dal PresidenteENRICO SCODITTI Rilevato che:
Marco Abastanotti ed altri medici, diplomatici presso le Scuole di specializzazione fra gli anni accademici 1999/2000 e 2005/2006, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca, il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendo, in relazione agli anni di frequenza ai rispettivi corsi di specializzazione, la condanna al versamento dei relativi contributi ed al risarcimento del danno pari alla differenza fra quanto percepito e quanto corrisposto ai medici specializzandi a partire dall’anno accademico 2006/2007 a titolo di adeguata remunerazione.
Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza proposero appello gli attori. Con sentenza di data 10 gennaio 2020 la Corte d’appello di Roma accolse l’appello limitatamente alle spese processuali, disponendone la compensazione. Ha proposto ricorso per cassazione il gruppo di medici sulla base di sette motivi. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 41 d. lgs. n. 368 del 1999, 6 d. lgs. n. 257 del 1991, 132 cod. proc. civ., violazione delle direttive 75/363/CEE, degli artt. 5, 10 e 189 del Trattato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..
Osserva la parte ricorrente che, rimasto fermo l’obbligo di completare il recepimento della direttiva 93/16/CEE, spettano per un verso la maggiore remunerazione, di cui hanno invece goduto gli specializzandi a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, per l’altro il diritto alla copertura previdenziale, in considerazione della natura subordinata del rapporto di lavoro relativo alla specializzazione medica. Con il secondomotivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 267 TFUE, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..
Osserva la parte ricorrente che erroneamente non è stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in ordine alla spettanza del diritto alla copertura previdenziale. Con il terzomotivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6 d. lgs. n. 257 del 1991 e 13 direttiva n. 82/76/CEE, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il blocco dell’incremento della remunerazione al tasso annuo programmato di inflazione è in contrasto con l’art. 13 direttiva n. 82/76/CEE, che prevede la corresponsione di un’adeguata remunerazione.
Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6 d. lgs. n. 257 del 1991 e 13 direttiva n. 82/76/CEE, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che spetta la rideterminazione triennale prevista dalla norma citata, come pure previsto da Cass. n. 16385 del 2008. Con il quinto motivo si denuncia, come fatto innanzi al giudice di appello, l’illegittimità costituzionale dell’art. 46 d. lgs. n. 368/1999, per violazione degli artt. 3, 38 e 97 Cost., in relazione alla subordinazione del diritto alla copertura previdenziale al futuro stanziamento legislativo delle somme necessarie, e degli artt. 39, 41 e 46 d. lgs. n. 368 del 1999, per violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost., per omessa adozione di misure indennitarie a fronte della remunerazione non adeguata.Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..
La parte ricorrente richiama, in relazione alla domanda di arricchimento senza causa, l’inadeguatezza della remunerazione e la natura di lavoro subordinato della prestazione. Con il settimo motivo si denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 46 d. lgs. n. 368 del 1999 in relazione agli artt. 1, protocollo addizionale Cedu, e 14 Cedu, per violazione dell’art. 117 Cost., quanto alla sospensione del diritto alla copertura previdenziale. I motivi, da trattare congiuntamente in quanto affetti dal medesimo vizio, sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c..
Il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per un mutamento di giurisprudenza. Le direttive comunitarie n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76, le quali hanno prescritto che i medicispecializzandi dovessero ricevere un'adeguata remunerazione, sono state attuate dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 257 del 1991, con il riconoscimento di una borsa di studio annua. La successiva direttiva n. 93/16, invece, ha rappresentato un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti e, quindi, privo di carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscere agli iscritti alle scuole dispecializzazione; quest'ultima direttiva è stata recepita in Italia dal d.lgs. n. 368 del 1999 che, dal momento della propria applicazione, avvenuta a partire dall'anno accademico2006-2007, ha riorganizzato l'ordinamento delle scuole universitarie dispecializzazione in medicina e chirurgia, istituendo un contratto di formazione da stipulare e rinnovare annualmente tra le Università (e le Regioni) e i dettispecializzandi, con un meccan ismo articolato in una quota fissa ed in una variabile.
Ne consegue che, per gli anni accademici anteriori al2006-2007, è rimasta operativa la sola disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, poiché la menzionata direttiva n. 93/16 non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riferimento alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991 (fra le tante, Cass. n. 8503 del 2020e da ultimo Cass. n. 23122 del 2023). L'attività svolta daimedici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell'ambito del rapporto dilavoro subordinato, né del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione-lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore deglispecializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l'impegno a tempo pieno degli interessati nell'attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l'università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessispecializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante (Cass. n. 18670 del 2017).
Il mancato riconoscimento della copertura previdenziale, in favore dei medici specializzandi soggetti alla l. n. 428 del 1990 e al d.lgs. n. 257 del 1991, non integra alcuna violazione del principio costituzionale di uguaglianza rispetto al trattamento riservato a tali figure dalla disciplina posteriore - rispondendo, quest'ultimo, alla scelta discrezionale del legislatore nazionale di regolare diversamente situazioni successive nel tempo -, né si pone in contrasto con la normativa comunitaria, posto che quest'ultima, non avendo stabilito una definizione di adeguata remunerazione, non può ritenersi avere imposto agli Stati uno specifico regime previdenziale quale componente della struttura economica complessivamente afferente al rapporto (Cass. n. 11761 del 2022; n. 40473 del 2021).Consolidato è poi il principio di diritto secondo cui l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici in questione non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all'adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art.
6. Questa Corte, superando precedente difforme orientamento, ha affermato, a partire dalla sentenza n. 4449 del 2018, che l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all'adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto la L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, con disposizione confermata dalla L. n. 289 del 2002, art. 36,comma 1, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l'applicazione del citato art.
6. Tale ultimo orientamento ha trovato conferma nella giurisprudenza successiva (Cass. n. 13572 del 20/05/2019; n. 8378 del 31/10/2019; n. 17995 del 28/08/2020; n. 9104 dell'1/04/2021; n. 15139 del 2022; nn. 15718-9 del 2022, n. 4082 del 2023 ) ed è sintetizzabile nel principio secondo cui l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici successivi al 1992/1993, né all'adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1.
In particolare, è stato evidenziato che, con riferimento al trattamento economico dei medici specializzandi e alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, il diritto alla rivalutazione triennale non è stato congelato soltanto fino al dicembre 1993. Nel corso di ciascuno dei trienni successivi è stato infatti disposto il blocco della rideterminazione triennale. Le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (D.L. n. 384 del 1992, art. 7, comma 5, convertito nella L. n. 438 del 1992; L. n. 537 del 1993, art. 3,comma 36;
L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33; L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 66; della L. n. 449 del 1997, art. 32,comma 12; L. n. 488 del 1999, art. 22e della L. n. 289 del 2002, art. 36 ; tale ultima norma è stata poi prorogata, per il triennio 2006-2008, dalla L. n. 266 del 2005, art. 1,comma 212; il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 41, comma 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, secondo cui "le disposizioni della L. n. 289 del 2002, art. 36così come interpretate dalla L. n. 350 del 2003, art. 3,comma 73, sono prorogate per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013") danno contezza dell'intento del legislatore di congelare al livello del 1992 l'importo delle singole borse di studio e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento, al fine di evitare nell'attuale contesto storico, caratterizzato da una ormai cronica carenza di risorse finanziarie, la riduzione progressiva del numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, con correlato danno sociale.
E' stato altresì evidenziato come, rispetto alla questione dell'adeguamento agganciato all'evolversi della contrattazione collettiva, la L. n. 449 del 1997, art. 32,comma 12, abbia stabilito che "a partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998- 2000 gli aggiornamenti di cui al predetto D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1", con dato letterale inevitabilmente destinato a riguardare entrambi gli aggiornamenti di cui alla disposizione interessata e dunque non solo la riparametrazione ai nuovi valori della contrattazione collettiva, ma anche l'indicizzazione.
Infatti, il dato letterale dell'art. 32 evidenzia che il legislatore ha inteso riferirsi all'intero corpus normativo contenuto nel D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, e, dunque, sia all'incremento annuale del tasso programmato d'inflazione, sia alla rideterminazione triennale. Infine, questa Corte ha già avuto modo di porsi il problema della compatibilità delle norme richiamate, come sopra interpretate, con il dettato costituzionale e con il diritto dell'Unione Europea, pervenendo ad escludere qualsiasi dubbio di incostituzionalità e ad affermare l'inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia (cfr.
Cass.nn. 31922, 17051 e 15520 del 2018). Da ultimo, va rammentato che l'attività svolta nell'ambito delle scuole di specializzazione da laureati "non medici" (ossia, laureati in discipline diverse dalla medicina, benché relative all'area sanitaria, quali biochimica clinica, microbiologia e virologia, patologia clinica, farmacologia medica) ha come corrispettivo la fruizione dell'attività formativa ed è espletata in base ad una "giusta causa", secondo la disciplina della legge e in forza non già di un obbligo di iscrizione, ma di una scelta libera del personale non medico, sicché non può configurarsi alcun indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. in favore delle università che gestiscono dette scuole di specializzazione (Cass.n. 40473 del 2021; si veda anche in motivazione da ultimo Cass. n. 23122 del 2023).
Nulla per le spese del giudizio di cassazione, non avendo le parti intimate presentato controricorso. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti,