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Ordinanza Interlocutoria — n. 3537/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court regarding notary liability and search period limits.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3537/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a second-instance judgment that dismissed a civil liability claim against notaries. The appellants argued that the lower court violated procedural rights and failed to examine the necessity of extending title searches beyond twenty years. The court agreed that the specific issue regarding the temporal limit of the search constitutes a question of law of particular relevance, necessitating a remand for further examination.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; Art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.: When a lower court's judgment on a specific legal issue regarding the scope of professional liability or procedural limits is contested as lacking motivation or omitting decisive facts, the collegium must determine if it is a question of law of particular relevance requiring remand.

Parole chiave

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notary professional liability title search temporal limits remand for examination question of law relevance apparent motivation nullity civil liability negligence procedural rights violation realizzazione del pegno immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 6 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso i ricorrentilamentano la “ violazione dell’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’art.
Art. 42 comma 2 Costituzione
6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’art. 42 comma 2 Costituzione; la violazione e falsa applicazione degli artt.
Artt. 1128 e ss. e 1176 comma 2 c.c.
42 comma 2 Costituzione; la violazione e falsa applicazione degli artt. 1128 e ss. e 1176 comma 2 c.c. (in relazione all’art.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
(in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.).”.
Art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.
2.Con il secondo motivo, denunciano “ la nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art.
Art. 2043 c.c.
3.Con il terzo motivo, denunciano “ la violazione dell’art. 2043 c.c. (in relazione all’art.
Art. 92 comma 2 c.p.c.
Con il quinto motivo, denuncia no “ la violazione e falsa applicazionedell’art. 92 comma 2 c.p.c., anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.
art. 619 c.p
art. 1158 c.c
sostenendo di aver usucapito l’immobile ex art. 1158 c.c.
art. 1159 c.c

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 77/2018
92 comma 2 c.p.c., anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 (in relazione all’art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2046/2023R.G. proposto da ANTONIO PASCARELLA e ANTONELLA PASCARELLA, rappresenta ti e difesi dall’ A vvocato Corrado GIACCHI , g i usta procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliatiin Roma, Viale Angelico n. 32, presso il suo studio (corradogiacchi@ordineavvocatiroma.org); –ricorrenti – contro VINCENZO BERTONE, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Ferraro, giusta procura in calce al c ontroricorso (marcoferraro@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliato in Roma, Viale Regina Margherita n. 278, presso il suo studio;

–controricorrente – nonché contro Oggetto: Responsabilità civile – Responsabilità del professionista – Notaio– Rinvio U.P. CC 9 novembre2023 Ric. n. 2046/2023 Pres. A. Scrima Rel. I. Ambrosi SERENA FORMICA e COSTANZA GIOGGI , in qualità di eredi di Franco FORMICA, rappresentate e difes e dall’avvocato Massimo ROSI , giusta procura in calce al controricorso (PEC: marcoferraro@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n.35, presso il suo studio; –controricorrenti – nonché contro GONARIO FOIS, rappresentato e difeso dall’ avvocato Eugenio DE PAOLA, pec eugeniodepaola@ordineavvocatiroma.org, giusta procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in ROMA,Viale Delle Milizie n.124, presso il suo studio ; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro MATTIA PASCARELLA, GIUSEPPE ALIPRANDI, MARIA PASCARELLA e ATTILIO PASCARELLA ; -intimati- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5991/2022 depositata il 30/09/2022;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre2023dalla ConsiglieraIrene Ambrosi. Fatti di causa 1. La Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 5991/2022 respingeva il gravame proposto ANTONIO PASCARELLA e ANTONELLA PASCARELLA nonchéquello incidentale adesivo proposto da GONARIO FOIS e confermava la sentenza di prime cure, condannando gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite a Vincenzo Bertone, con compensazione integrale delle spese del gradotra tutte le altre parti. 2.In prime cure, con atto di citazione notificato nel novembre 2008, Giuseppe Aliprandi aveva convenuto ingiudizio davanti al Tribunale di Roma Gonario Fois e il Notaio Vincenzo Bertone rappresentando: -che con CC 9 novembre2023 Ric. n. 2046/2023 Pres.

A. Scrima Rel. I. Ambrosi contratto di compravendita del 7.03.2003 a rogito del Notaio Vincenzo Bertone aveva acquistato dai coniugi Gonario Fois e Ingrid Kalisch l’appartamento sito in Roma, Via Conte Verde n. 50, scala A, primo piano, interno 2; - che, a loro volta, i coniugi Foi s - Kalisch avevano acquistato l’immobile da Marrocco Assunta (proprietaria per il 50%) e da Pascarella Antonio, Attilio, Maria, Mattia e Antonella (comproprietari dell’altro 50%) con atto di compravendita del 9.06.1995 a rogito del Notaio FrancoFormica; - che a distanza di oltre cinque anni dall’acquisto riceveva lettera raccomandata a.r. del 30.03.2008 con la quale l’Avv.

Antonio Iaculli, per conto di Giovanni Zapparini, lo informava che il 50% dell’immobile intestato a Marrocco Assunta era assoggettato alla procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale diRoma con il n.r.g. es. 28421/71, promossa con pignoramento del 9.08.1971, trascritto il 6.10.1971 al numero di formalità 58015, reiterato il 25.11.1971 e nuovamente trascritto il 15.12.1971 al numero di formalità 72621, con la conseguenza che i citati atti di compravendita erano inopponibili alla procedura esecutiva; - che proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 619 c.p.c. sostenendo di aver usucapito l’immobile ex art. 1158 c.c. o, insubordine, ex art. 1159 c.c., e chiedendo che, previa sospensione dell’esecuzione, fosse accertata l’inefficacia nei suoi confronti degli atti esecutivi e ordinata la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti; -che alla prima udienza del 17.06.2008 il Giudice dell’esecuzione, valutata negativamente l’opposizione, rigettava l’istanza di sospensione dell’esecuzione; - che, visto l’esito negativo della fase cautelare dell’opposizione, si determinava ad esperire l’azione di garanzia ex art. 1476 n. 3 c.c. nei confronti dei venditori Fois e Kalisch e l’azione di responsabilità professionale nei confronti del Notaio rogante, Dott.

Vincenzo Bertone; -che al fine di evitare la subastazione dell’immobile e di limitare l’entità del danno risarcibile, con ricorso ex art. 495 c.p.c. al Giudice dell’esecuzione proponeva istanza di conversione del pignoramento. Tanto premesso, Giuseppe Aliprandi aveva chiesto al Tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare i fatti di cui in premessa CC 9 novembre2023 Ric. n. 2046/2023 Pres. A. Scrima Rel. I. Ambrosi e dichiarare la conseguente responsabilità del convenuto Gonario Fois ex art. 1476 n. 3 e quella professionale del Notaio rogante Dott.

Vincenzo Bertone;

2) condannare i convenuti in solido al totale risarcimento dei danni nella misura che sarà provata in corso di causa, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e oltre le spese del giudizio”. Si era costituitoil Notaio Vincenzo Bertone impugnando e contestando tutto quanto dedotto e richiesto dall’attore e chiedendo il rigetto della domanda. Si era costituitoaltresì l’Ing. Gonario Fois, deducendo di essere venuto a conoscenza della procedura esecutiva intrapresa nel 1971 soltanto nel mese di aprile 2008 (a seguito della lettera dell’Avv.

Iaculli), di aver avuto il possesso continuato, ininterrotto e non viziato dal 9.06.1995 al 7.03.2003 in forza di un titolo idoneo regolarmente trascritto, di aver acquistato e poi venduto in piena buona fede, ignorando di ledere l’altrui diritto. Aveva chiestopreliminarmente di chiamare in causa e in garanzia il Notaio Franco Formica, il Notaio Vincenzo Bertone, Attilio Pascarella, Maria Pascarella, Antonio Pascarella, Antonella Pascarella in Cattelan e Mattia Pascarella. Si era costituitoil Notaio Franco Formica, facendo propriala difesa del collega costituitoe eccependo altresì la prescrizione del diritto azionato dal Fois, derivante dal presunto inadempimento di un obbligo contrattuale consumatosi nel 1995.

Si era costituitoAntonio Pascarella proponendo domanda di manleva nei confronti del Notaio Formica e del Notaio Bertone, entrambi responsabili per l’inadempimento dell’obbligo di eseguire gli opportuni accertamenti preliminari atti ad escludere l’esistenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli. All’udienza del 30.09.2010 e nei successivi scritti Giuseppe Aliprandi quantificava in euro 113.845,58 il danno subito, dato dalla somma di euro 113.383,78 versata in sede di conversione del pignoramento per liberare l’immobile di sua proprietà dal pignoramento su di esso gravante e dalla somma di euro 461,80 spesa per la cancellazione della trascrizione del CC 9 novembre2023 Ric. n. 2046/2023 Pres.

A. Scrima Rel. I. Ambrosi pignoramento. Modificava le conclusioni chiedendo la condanna del Fois ex art. 1476 n. 3 c.c. e del Notaio Bertone per responsabilità professionale e, in via subordinata, la condanna dei convenuti e dei chiamati in garanzia, in solido tra di loro, al pagamento della somma di euro 113.845,58, oltre interessi e spese processuali. Con sentenza n. 11130/2013 Il Tribunale di Roma, sulla base di istruttoria documentale, in accoglimento parziale delle domanda, dichiarava:

1) Fois Gonario responsabile nei confronti di parte attrice ai sensi dell’art. 1476, n. 3, c.c. e per l’effetto lo condannavaal pagamento, in favore di Aliprandi Giuseppe, del complessivo importo di euro 113.845,58, oltre agli interessi legali dalla data dei singoli pagamenti e fino all’effettivo soddisfo;

2) rigettava per il resto la domanda;

3) accoglieva parzialmentela domanda di garanzia e manleva proposta da Gonario Fois, dichiaravaPascarella Antonio, Pascarella Attilio, Pascarella Maria, Pascarella Antonella e Pascarella Mattia obbligati a tenere indenne Fois Gonario dalle conseguenze pregiudizievoli della condanna in favore di parte attrice e per l’effetto li condanna, in solido tra loro, al pagamento, in favore del predetto, di quanto oggetto del superiore capo 1);4) rigettava tutte le altre domande;

5) condannava Fois Gonario al pagamento delle spese di giudizio;

6) dichiaravaPascarella Antonio, Pascarella Attilio, Pascarella Maria, Pascarella Antonella e Pascarella Mattia obbligati a tenere indenne Fois Gonario dalle conseguenze pregiudizievoli della condanna in favore di parte attrice e per l’effetto li condanna, in solido tra loro, al pagamento, in favore del predetto, di quanto oggetto del superiore capo 5);7) compensavatra le restanti parti le spesedi lite. 3.Avverso la sentenza di appello, Antonio Pascarella e Antonella Pascarella hannoproposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi .

Vincenzo Bertone ha resistito con controricorso ; hanno resistito con distinto controricorso Serena Formica e Costanza Gioggi; anche Gonario Fois, con controricorso e ricorso incidentale. Sebbene intimati, Mattia Pascarella, CC 9 novembre2023 Ric. n. 2046/2023 Pres. A. Scrima Rel. I. Ambrosi Giuseppe Aliprandi, Maria Pascarellae Attilio Pascarella non hanno ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Parte ricorrente e ciascuna delle part i resistent i ha nno depositato rispettivememorie. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso i ricorrentilamentano la “ violazione dell’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’art. 42 comma 2 Costituzione; la violazione e falsa applicazione degli artt. 1128 e ss. e 1176 comma 2 c.c. (in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.).”. 2.Con il secondo motivo, denunciano “ la nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.) e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.); in particolare, i ricorrenti contestano la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato che gli appellanti non avrebbero evidenziato le circostanze e i comportamenti fonte di responsabilità professionale dei Notai rogantinonché laddove ha ritenuto legittima la valutazione del notaio di limitare la verifica della condizione del bene al ventennio antecedente l’atto, tempo che, per prassi, consentirebbe “di ritenere inesistenti vincoli antecedenti”. 3.Con il terzo motivo, denunciano “ la violazione dell’art. 2043 c.c. (in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) e la nullità della sentenza per motivazione apodittica e apparente ex art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.)”; nello specifico, lamentanoche la motivazione sulle distinte responsabilità dei notai roganti sarebbe apodittica poiché ad esempio il n otaio Bertone aveva rogato la compravendita stipulata tra il Fois e l’Aliprandi in data 7.03.2003e l’atto CC 9 novembre2023 Ric. n. 2046/2023 Pres.

A. Scrima Rel. I. Ambrosi di provenienza (compravendita Pascarella/Fois del 9.06.1995) risultava anteriore di appena otto annied evidenziano inoltre che entrambi i notai avrebbero dovuto rispondere al principio di precauzione ed estendere le visure sino all’atto di provenienza del 25.02.1958, essendo a conoscenza entrambi che il primo titolo di provenienza anteriore al ventennio era l’atto di acquisto del 25.02.1958 (richiamato all’art. 4 delle due compravendite) e che solo eseguendo le visure sino all’atto di provenienza del 25.02.1958 avrebbero potuto garantire la certezza dei diritti acquistati.

4. Con il quarto motivo, i ricorrent i lamenta no “ l’omessa applicazione del criterio stabilito dagli artt. 1295, 752 e 754 c.c. per la ripartizione tra gli eredi del debitore solidale della condanna in manleva al pagamento della somma di euro 113.845,58, oltre interessi legali, e delle spese processuali liquidate in euro 5.850,00, oltre accessori (in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.)”.

5. Con il quinto motivo, denuncia no “ la violazione e falsa applicazionedell’art. 92 comma 2 c.p.c., anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 (in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.)”.

6. In via preliminare, e soprassedendo allo stato all’esame del ricorso principale e di quello “incidentale” proposto dal Fois (ed alla specifica qualifica di quest’ultimo ricorso), rileva il Collegio che la questione posta dal secondo motivo del ricorso principale sia questione di diritto di particolare rilevanzae che in merito ad essa sia necessario rinv