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Ordinanza Interlocutoria — n. 3534/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to improper service of process violating procedural notification rules.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3534/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeals null and void because the lawyer failed to serve the documents on the respondent's designated domicile in Rome. The respondent, Franco Panzironi, had explicitly chosen a different address for service, which the appellant's lawyer incorrectly used instead. Consequently, the court ordered the immediate renewal of notification to the correct address within sixty days.

Regesto Legislator

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Art. 330 c.p.c.; Art. 291 c.p.c.: When a party has elected a specific domicile for service, failure to notify at that address renders the procedural act null, necessitating a renewal of notification within the statutory period.

Parole chiave

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improper service of process election of domicile nullity of notification renewal of notification procedural defect civil procedure code service rules frazionamento

Disposizioni normative citate

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Art. 330 c.p.c.
Art. 291 c.p.c.
articolo 330 c.p
articolo 291 c.p
Devonopertanto ri tenersi nul le entrambe le notifiche effettuate nei confronti di Franco Panzironi, il che conduce adisporne la rinnovazione ai sensi dell'articolo 291 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 9594/2021 R.G. proposto da: Lombardi Luca, rappresentato e difeso dall’avvocato Cappelleri Mario, pec mariocappelleri@pec.it; -ricorrente - contro Del Mancino Silvia, Sigismondi Dario, Carriera Agnese e Panzironi Franco; -intimati - nonchè contro Vinaccia Ciro, De Biase Lucia, Ipsale Pernicello Salvatore Luca, Croce Daniela, nonché D'Ortenzi Sara, D'Ortenzi Alessandro, D'Ortenzi Cristina e D'Ortenzi Filiberto, quali eredi universali di Signorile Maria,rappresentati e difesi dall'avvocato Dotti Andrea , pec andrea.dotti@pec-ordineavvocatiancona.it, ed elettivamente domiciliati in Roma, alla piazza Visconti, n. 13,presso l’avv.

Petrucci Elisabetta; -controricorrenti - nonchè da Del Vecchio Giuseppina e La Rosa Bernardo, rappresentati e difesi dagli avvocati Costa Antonio (pec antoniocosta@ordineavvocatiroma.org) , De Rosa Alfonsina (pec alfonsinaderosa@ordineavvocatiroma.org); -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 4711/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 2/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/12/2023 dal Consigliere CHIARAGRAZIOSI: Rilevatoquanto segue. Ciro Vinaccia, Lucia De Biase, Maria Signorile, Silvia Del Mancino, Dario Sigismondi, Salvatore Luca Ipsale Pernicello e Daniela Croce convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Roma,Bernardo La Rosa, Giuseppina Del Vecchio ed Agnese Carriera, originariamente proprietari di due immobili in seguito frazionati in quattro e dai quali gli attori li avevano acquistati, chiedendone il risarcimento dei danni,essendo risultati gli immobili acquistati carenti di valido frazionamento.

I convenuti si costituivano, resistendo, e ottenevano di chiamare i geometri Franco Panzironi e Luca Lombardi, che avevano incaricato di compiere i frazionamenti. Questi ultimi si costituivano resistendo.Il Tribunale, con sentenza del 23 giugno 2016, riteneva fondata la domanda attorea,non essendo frazionabili gli immobili al momento in cui erano stati divisi e condannando quindi gli alienanti convenuti a pagare a gl i a c qu i renti attori il costo della pratica di frazionamento, degli oneri amministrativi e delle sanzioni amministrative, e altresì condannando i chiamati geometri a tenere indenni i convenuti da tali esborsi.

Franco Panzironi e Luca Lombardi proponevano appello, cui resistevano gli acquirenti degli immobili; si costituivano anche gli alienanti, chiedendo che, in accoglimento dell’appello principale, e del proprio appello incidentale adesivo, fosse respinta la domanda risarcitoria degli acquirenti con conseguente condanna alla restituzione di quantoda loro ottenuto; in subordine chiedevano , qualora fossero respinti gli appelli, che fosse confermata la manleva. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 2 ottobre 2020, rigettava sia l’appello principale sia l’appello incidentale, condannando gli appellantiprincipali a rifondere le spese agli appellanti incidentali e questi ultimi a rifondere le spese agli appellati acquirenti.

Luca Lombardi ha proposto ricorso principale; Bernardo La Rosa e Giuseppina Del Vecchio si sono difesi con controricorso includente pure ricorso incidentale condizionato al mancato accoglimento del ricorso principale e altresì ricorso incidentale adesivo al primo e al secondo motivo del ricorso principale; Ciro Vinaccia, Lucia De Biase, Salvatore Luca Ipsale Pernicello,Daniela Croce nonché gli eredi di Maria Signorile , cioè Cristina D’Ortenzi, Alessandro D’Ortenzi e FilibertoD’Ortenzi, si sono difesi con controricorso avverso il ricorso principale.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Considerato quanto segue. 1.Deve darsi atto che Franco Panzironi e Luca Lombardi in sede di appello si erano difesi a mezzo del medesimo avvocato Mario Cappelleri, eche quest'ultimo èaltresì l'avvocato di cui si è avvalso per presentare il ricorso per c assazione Luca Lombardi.Come si è visto,peraltro, Franco Panzironi non ha condiviso con Luca Lombardi la proposizione del ricorso.Nei suoi confronti avrebbe dovuto pertanto essere notificato il ricorso del Lombardi;questo però gli è stato notificato in modo non corretto.

La notifica è stata effettuata dall'avvocato Mario C appell er i a franco.panzironi@geopec.it in data 30 marzo 2021 mentre avrebbe dovuto esserlo, ai sensi dell’articolo 330 c.p.c., “presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio”, e dunque,come risulta chiaramente dalla intestazione della stessa sentenza d'appello , nel domicilio eletto i n Roma , via Caio Mario n.13 (Studio Cappelleri) . Ne consegue che il ricorso principale non è stato ritualmente notificato. Lo stesso deve vale per il ricorso incidentale proposto da Bernardo La Rosa e Giuseppina Del Vecchio, anche questo essendo stato notificato a Franco Panzironinella medesima erronea modalità della notifica del ricorso principale .

Devonopertanto ri tenersi nul le entrambe le notifiche effettuate nei confronti di Franco Panzironi, il che conduce adisporne la rinnovazione ai sensi dell'articolo 291 c.p.c. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, conconseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Dispone la rinnovazione della notifica del ricorso principale e della notifica del ricorso incidentale a Franco Panzironi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione