Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3517/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3517/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3517/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 479, 605, 608 e 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1 , n n . 3 e 5 cod. proc. civ.,per aver errato la Corte territoriale nel ritenere che gli atti prodromici all’esecuzione non dovevano essere notificati al detentore dell’immobile odierno ricorrente; R.g. 13442 del 2022 Ad. 12/12/2023; est.: C. Valle 2) violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 139 cod. proc. civ. e degli art. 479, 605 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1,nn. 3 e 5 cod. proc. civ., per non aver la Corte d ’ appello rilevato la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto contenente l’ordine di rilascio al destinatario, non detentore , dell’immobile stante l’assenza di comunicazione informativa ex art. 139 nn. 3 e 4 cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 665 cod. proc. civ, art. 139 cod. proc. civ, art. 1708 cod. civ, art. 555 cod. proc. civ, artt. 615 cod. proc. civ, art. 404 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 3517/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 479, 605, 608 e 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1 , n n . 3 e 5 cod. proc. civ.,per aver errato la Corte territoriale nel ritenere che gli atti prodromici all’esecuzione non dovevano essere notificati al detentore dell’immobile odierno ricorrente; R.g. 13442 del 2022 Ad. 12/12/2023; est.: C. Valle 2) violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 139 cod. proc. civ. e degli art. 479, 605 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1,nn. 3 e 5 cod. proc. civ., per non aver la Corte d ’ appello rilevato la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto contenente l’ordine di rilascio al destinatario, non detentore , dell’immobile stante l’assenza di comunicazione informativa ex art. 139 nn. 3 e 4 cod. proc. civ.;

Parole chiave

Generato dall'IA
opposizione opposizione al precetto esecutivo titolo di rigetto dell'opposizione azione di rivendicazione nel pignoramento possesso mediato impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 665 cod. proc. civ
propose opposizione agli atti esecutivi, sia di terzo che all’esecuzione, avverso l ’ ordinanza di rilascio , ai sensi dell’art. 665 cod. proc. civ., di un immobile sito in Milano , alla via Catena nn.
art. 139 cod. proc. civ
Valle 2) violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 139 cod. proc. civ.
art. 1708 cod. civ
civ., ed errata interpretazione dell’art. 1708 cod. civ.
art. 555 cod. proc. civ
per applicazione analogica dell’art. 555 cod. proc. civ.
artt. 615 cod. proc. civ
violazione e falsa applicazione degli artt. 615 cod. proc. civ.
art. 404 cod. proc. civ
Valle sensi dell’art. 404 cod. proc. civ., in quanto l’ordinanza provvisoria di rilascio è dichiarata non impugnabile dall’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

AVVERSO ORDINANZA DI RILASCIO - RIGETTO Ad.12/12/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13442/2022 R.G. proposto da : MEDA 2 s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato D ’ ANIELLO FABIO (DNLFBA73B01F839T) –ricorrente – contro UNICREDIT SERVICES s.c.p.a. , in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall ’ avvocato FORMARO ANTONIO (FRMNTN64L08B085X) –controricorrente – nonché contro UNICREDIT S.p.a. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato FORMARO ANTONIO (FRMNTN64L08B085X) –controricorrente – avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di MILANO n. 881/2022depositata il 01/04/2022 .

R.g. 13442 del 2022 Ad. 12/12/2023; est.: C. Valle Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 12/12/2023 , dal Consigliere relatore Cristiano Valle Rilevato che la Meda 2 s.r.l. propose opposizione agli atti esecutivi, sia di terzo che all’esecuzione, avverso l ’ ordinanza di rilascio , ai sensi dell’art. 665 cod. proc. civ., di un immobile sito in Milano , alla via Catena nn. 2/7, del quale era subconduttrice, in quanto sublocatole dalla Mediofactor S.r.l., con ricorso depositato successivamente all’immissione dell’intimante nel possesso dell’immobile; l’opposizione venne dichiarata inammissibile dal Tribunale di Milano, co n sentenza n. 1915 del 2021 , intervenuta in giudizio Unicredit s.p.a. a seguito di trasferimento a questa del compendio aziendale dell’intimanterelativo ai rapporti che comprendeva quello relativo all’immobile per cui era causa; la Corte d’appello di Milano, su impugnazione della Meda 2 S.r.l. e nel contraddittorio con la Unicredit Services S.c.p.a., con sentenza n. 881 del 1/04/2022,ha rigettato l’impugnazione; avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione,articolato su sei motivi, la Meda 2 S.r.l ; resistono con separati controricorsi Unicredit S.p.a. e Unicredit Services S.c.p.a.; la ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 12/12/2023, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione;

Considerato che la Meda 2 s.r.l. pone i seguenti motivi:

1) violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 479, 605, 608 e 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1 , n n . 3 e 5 cod. proc. civ.,per aver errato la Corte territoriale nel ritenere che gli atti prodromici all’esecuzione non dovevano essere notificati al detentore dell’immobile odierno ricorrente; R.g. 13442 del 2022 Ad. 12/12/2023; est.: C. Valle 2) violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 139 cod. proc. civ. e degli art. 479, 605 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1,nn. 3 e 5 cod. proc. civ., per non aver la Corte d ’ appello rilevato la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto contenente l’ordine di rilascio al destinatario, non detentore , dell’immobile stante l’assenza di comunicazione informativa ex art. 139 nn. 3 e 4 cod. proc. civ.;

3) violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 77 e 100 cod. proc. civ., ed errata interpretazione dell’art. 1708 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1 , n n . 3 e 5 cod. proc. civ. e quindi pernullità del mandato alle liti conferito;

4) violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 161 e 168 legge fall. in relazione all’art. 360, comma 1 , cod. proc. civ. , in quanto essa, in sede di rilascio, come affermato, documentato e riscontrabile dalla semplice lettura del verbale di rilascio (doc. 2 fascicolo 1 grado), rappresentò all ’ Ufficiale Giudiziario che l’esecuzione non era proseguibile in presenza di istanza ai sensi dell’art. 161 legge fall.;

5) violazione e falsa applicazione degli artt. 605 e 608 cod. proc. civ. per applicazione analogica dell’art. 555 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3 cod. proc. civ. , in ordine all’inesatta individuazione del luogo di esecuzione dell’ordine del rilascio;

6) violazione e falsa applicazione degli artt. 615 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3 cod. proc. civ. sulla qualificazione dell’opposizione; alla disamina dei motivi va premesso che la Corte territoriale, a pag. 3 della motivazione ha affermato che la Meda 2 S.r.l. non aveva impugnato, con conseguente loro passaggio in giudicato, le statuizioni decisorie del Tribunale di Milano relative: alla dichiarazionedi inammissibilità dell’opposizione di terzo proposta ai R.g. 13442 del 2022 Ad. 12/12/2023; est.: C. Valle sensi dell’art. 404 cod. proc. civ., in quanto l’ordinanza provvisoria di rilascio è dichiarata non impugnabile dall’art. 665 del codice di rito, richiamando sul punto coerente giurisprudenza di questa Corte (oramai costante:

Cass. n. 10844 del 17/05/2011 Rv. 618018 - 01); alla dichiarazione di improcedibilità dell’opposizione agli atti esecutivi in quanto l’immobile era stato oramai rilasciato; alla dichiarazione di tardività dell’opposizione agli atti in quanto , a seguito dell’immissione in possesso dell’Ufficiale giudiziario in data 7/02/2019, il ricorso era stato depositato soltanto il 18/03/2019, oltre il termine perentorio di venti giorni, di cui all’art. 617, comma 2, cod. proc. civ.; tutte le censure oggi sviluppate dalla ricorrente sono di per ciò solo inammissibili, per il carattere dirimente di tali statuizioni e della carenza di diretta, espressa e valida impugnazione di queste; tanto esime dal rilievo che la Corte territoriale ha, nella sentenza in scrutinio, esaminato tutti i motivi di appello, affermando che la qualificazione dell ’ azione, come opposizione di terzo all’esecuzione e opposizione di terzo agli atti esecutivi era del tutto corretta, in quanto espressione del potere discrezionale del giudicedi qualificazione della domanda; le censure agitate coi motivi sono, peraltro e considerate complessivamente, infondate; in primo luogo,la mancata notifica dell’ ordinanza di rilascio nei confronti della Meda 2 s.r.l.

è irrilevante, in quanto per costante giurisprudenza di legittimità il rilascio può essere chiesto anche nei confronti del detentore (nella specie) subconduttore legittimato in base a titolo riveniente dal conduttore (Cass. n. 12895 del 24/07/2012 Rv. 623464 - 01) e che non era stata fornita dalla Meda 2 s.r.l. alcuna prova dell’anteriorità del proprio diritto di godimento sull’immobile, ossia di un titolo autonomo non riveniente dalla conduttriceMediofactor S.r.l.; R.g. 13442 del 2022 Ad. 12/12/2023; est.: C. Valle peraltro, ferma restando la suddetta irrilevanza, deve affermarsi che i capi di decisone relativi alla carenza di valida notifica attenevano a questione formale, ossia di opposizione agli atti esecutivi e, quindi, non potevano essere devoluti alla cognizione della Corte d’appello, in quanto la sentenza del Tribunale di Milano per detti capi poteva essere fata oggetto soltanto di ricorso straordinario per cassazione, in forza del combinato disposto degli artt. 618 comma 3, codice di rito e 111 comma 7 Costituzione; in secondo luogo,il rilascio aveva avuto luogo sulla base delle stesse indicazioni relative all’immobile di cui al contratto di sublocazione, nonché all’intimazione di sfratto, al titolo esecutivo, al precetto e a l preavviso di rilascio , ossia in base a tutti i documenti e agli atti che identificavano i dati catastali dell’immobile, quale censito al N.C.E.U.

Comune di Milano, piano terra, foglio 390, particella 32, sub. 729, categoria catastale C/1 di mq. 220 circa; in terzo luogo,la procura notarile conferita alla Rizzo da parte del Cederle era del tutto rituale e non poteva ritenersi inficiata dalla circostanza del non essere più, al momento della decisione, il detto Cederle amministratore della Unicredit Services S.p.a., trattandosi di atto pubblico la cui validità prescindeva dal mantenimento della carica di amministratore in capo al Cederle, dovendo la titolarità del potere essere verificata al momento del relativo conferimento; ancora, la domanda di concordato preventivo era stata avanzata dalla Mediofactor S.r.l. e non dalla Meda 2 S.r.l., cosicché l’azione esecutiva nei confronti di essa poteva proseguire sulla base del titolo ottenuto nei confronti della Mediofactor S.r.l., non essendo la Meda 2 S.r.l. debitore instante l ’ ammissione al concordato, con conseguente inapplicabilità dell’art. 161 della legge fall.;

R.g. 13442 del 2022 Ad. 12/12/2023; est.: C. Valle infine, in memoria della ricorrente vi è un’ulteriore eccezione o questione relativa alla procura alle liti in favore del difensore di Unicredit S.p.a., in quanto l ’ atto risulta formato in Bologna ma la procura è stata rilasciata in Verona: ma pure detta u l tima eccezione è infondata poiché le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma 3 , e 365 cod . p roc . c iv ., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso; il ricorso va, in conclusione, rigettato, per l’inammissibilità d i tutti i motivie l’infondatezza degli altri, unitariamente considerati; le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e, tenuto conto dell ’ attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente; la decisione di reiezione, sia pure in rito, del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto; il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.;

R.g. 13442 del 2022 Ad. 12/12/2023; est.: C. Valle p.q. m. la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna controricorrente, in Euro 2 . 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello