Cassation court dismisses debtor's opposition for lack of standing to claim property belongs to a third party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision regarding the debtor's opposition to the expropriation of a property. The debtor, Antonio Centanni, argued the property belonged to a third party, a claim his daughter later pursued as an opposing third party. The court ruled that the debtor lacked legal standing to assert the property's third-party nature, rendering his opposition inadmissible, while the daughter's claim was outside the scope of this specific appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 103 c.p.c.; Art. 104 c.p.c.: The debtor executed is not legitimated to file an opposition to assert that the subject matter belongs to a third party, as this condition is reviewable ex officio and excludes the ritual of adversarial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22126/2022 R.G. proposto da : AGENZIA delle ENTRATE, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -ricorrente – contro CENTANNI ANTONIO e CENTANNI GIORGIA rappresentati e difesi dagli avvocati TAGLIALATELA MONICA (TGLMNC71L66B963G) e TAGLIALATELA GIOVANNI (TGLGNN63T02D415W) -controricorrenti - nonché contro AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE; -intimata - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREn. 1101/2022 depositata i l 30/03/2022 .
R.g. n. 22126 del 2022 Ad. 12/12/2023; est. C. Valle Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 12/12/2023 , dal Consigliere relatore Cristiano Valle Rilevato che Antonio Centanni vennecondannato in giudizio di responsabilità dalla Corte dei Conti e gli vennero sequestrati dei beni tra i quali un appartamento sito in Sessa Aurunca (CE), località Baia Domizia al viale degli Olmi, fabbricato A int. 3, in catasto alla partita 281, foglio 196, sub. 2 categ. A/2 (6 vani), di cui alla nota di trascrizione n. reg. gen. 12744 e reg. part. 10311 del 2/06/1993; iniziata l’espropriazione immobiliare, il debitore, ossia il Centanni Antonio, propose opposizione esecutivae altrettanto f ece sua figlia Giorgia, divenuta proprietaria in quanto il bene immobile le era stato alienato, assumendo che il bene assoggettato ad espropriazione si appartenevaa terzi; espletate le fasi cautelari, l ’ esecuzione ven n e sospesa dal giudice dell’esecuzione e , quindi, instaurata la fase di merito e riunite le opposizioni proposte da Antonio Centanni e da Giorgia Centanni, nonché quella proposta dall ’ Agenzia delle Entrate Riscossione avverso l’opposizione di terzo proposta dalla Centanni, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 1101 del 30/03/2022, accol s e le opposizioni dei Centanni affermand o c he dall’incertezza sull’individuazione esatta della particella n. 281 (e non 881, come originariamente individuata nell’atto di sequestro) derivava la nullità degli atti esecutivi e segnatamente di quello di apertura dell’esecuzione n. 908 del 2011 (così testualmente in motivazione:
«dunque, deve concludersi per la fondatezza delle spiegate opposizioni, essendo emerso che :
1) al momento della trascrizione del sequestro il bene sottoposto a vincolo era il bene censito al foglio 196, particella 281 sub 2, alieno al debitore Centanni Antonio;
b) l’annotazione della sentenza di condanna, ossia il momento della conversione del sequestro ha sempre R.g. n. 22126 del 2022 Ad. 12/12/2023; est. C. Valle interessato la detta particella 281 appartenente a terzi;
c) l’ulteriore atto di esproprio, notificata al debitore Centanni Antonio nel 2017, colpiva ancora una volta un bene alieno, questa volta individuato dalla particela 881;
c) dall’incrocio di dati, come documentato, emerge che è sempre esistita sia la particella 281 sia quella 881, identificative ciascuna di distinti beni»); avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle E ntrate , con atto affidato a tre motivi, deducendo di avere proposto separatamente appello avverso i capi della sentenza che non potevano qualificarsi opposizioni agli atti esecutivi; resistono, con un unico controricorso , Antonio e Giorgia Centanni. Considerato che imotivi proposti dalla ricorrente sono i seguenti:
I) violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. , delle norme di legge dettate in materia di pubblicità immobiliare e segnatamente degli artt. 2644, 2650, 2665, 2659, 2906 e 2913 cod. civ.; art. 686 cod. proc. civ.; II) violazione e falsa applicazione ai sensi dell ’ art. 360 , comma 1, n. 3 cod. proc. civ. delle norme di diritto dettate in materia di pubblicità immobiliaree segnatamente degli artt. 1376, 2643 e ss., 2659 e 2665 cod. civ., violazione dei principi generali in tema di pubblicità immobilitare su base personale;
III) violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in tema di presunzioniai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. e specificamente degliartt. 2727 e 2729 cod. civ; ciò posto, il Collegio ritiene , preliminarmente , ossia a prescindere dalla compiuta disamina dei motivi d’impugnazione proposti dall’Agenzia delle Entrate, che il giudice del merito abbia errato nell ’ inquadrare le opposizioni proposte (anche) quali R.g. n. 22126 del 2022 Ad. 12/12/2023; est. C. Valle opposizioni agli atti esecutivi, posto che esse sono pressocché esclusivamente opposizioni di merito, attinenti all’individuazionedel soggetto effettivamente proprietario del bene assoggettato ad espropriazione; entrambe le opposizioni originarie, quella di Antonio Centanni e quella della di lui figlia Giorgia, successiva acquirente del bene immobile, si incentrano sull’essere,a far data dal 1995, la particella 281 con la quale era individuato il bene immobile di proprietà di altro soggetto, ossia di Francesco de Cristofaro e della Delberg Costruzioni Junior S.n.c.; nondimeno, in applicazione del principio dell ’ apparenza, secondo il quale ai fini della proposizione dell’impugnazione deve darsi rilievo preminente alla qualificazione dell’azione data dal giudice il cui provvedimento è impugnato, deve ritenersi che avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Ve te re , quanto meno in ordine al capo che ha definito l’opposizione proposta dal debitore Centanni Antonio, sia stato , del tutto correttamente, proposto dall ’ Agenzia pubblica ricorso straordinario per cassazione, e non l’appello (mezzo di impugnazione ordinario avverso le sentenze, o i relativi capi, che decidono le opposizioni di merito all’esecuzione); la giurisprudenza di questa Corte afferma che (quale espressione di un orientamento costante e stabile si vedano Cass.n. 12872 del 22/06/2016 Rv. 640421 - 01 e Cass. n. 11012 del 14/05/2007 Rv. 597778 - 01) l ’ identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell’apparenza, ossia con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione effettuata dal giudice che ha emanato il provvedimento, sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti;
R.g. n. 22126 del 2022 Ad. 12/12/2023; est. C. Valle ciò posto sull’ammissibilità del ricorso , de v e tuttavia anche di ufficio rilevarsi la carenza di legittimazione del debitore Antonio Centanni (Cass. n. 2109 del 08/10/1965 Rv. 314016 - 01 e seguenti quali Cass. n. 974 del 30 /10/ 1968 Rv. 332357 - 01; Cass.n. 1052 dl 8/04/1971 Rv. 351069 - 01; Cass. n. 7059 del 28/07/1997, Rv. 506317-01; Cass. n. 9202 del 19/04/2010 Rv. 612645-01; Cass. n. 8684 del 4/04/ 2017 Rv. 643706 - 01; Cass. n. 21976 del 12/07/2022 non massimata; Cass. n. 3146 del 2/02/2023) a proporre l’opposizione, in quanto « il debitore esecutato in un processo di espropriazione immobiliare il quale impugni la sentenza emessa a seguito di sua opposizione esecutiva, deducendo che l’immobile pignorato ed espropriato è stato ritenuto erroneamente di sua proprietà, laddove si sarebbe dovuto riconoscere di proprietà altrui … censura pronunce relative ad eccezioni de iure tertii, a proporre le quali era carente di legittimazione ad causam.
E poiché tale difetto di legittimazione, importa il venir meno di una condizione dell’Azione ed è rilevabile anche d’ufficio in qualsiasi grado del processo, in quanto esclude la ritualità del contraddittorio...», non potendo derivare alcun pregiudizio, all’opponente, dall’espropriazione del bene di un terzo; in adesione a detto orientamento giurisprudenziale, risalente ed incontrastato ( e come rilevato, di recente ribadito ) , al quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità, deve, quindi, ritenersi che Antonio Centanni non era legittimato alla proposizione dell’opposizione volta a fare valere sostanzialmente l’altruità del bene immobile, sulla quale si è innestata l’opposizione di terzo della di lui figlia, divenuta successivamente proprietaria dello stesso immobile; a prescindere, pertanto, dalla fondatezza o meno dei motivi di ricorso proposti, deve dichiararsi, quindi, che l ’ opposizione del debitore esecutato non poteva essere proposta, mentre quella della R.g. n. 22126 del 2022 Ad. 12/12/2023; est.
C. Valle figlia Centanni Giorgia, qualificabile come opposizione di terzo, non può essere esaminata nella presente sede, per essere il relativo capo della sentenza del tribunale soggetto esclusivamente ad appello (mezzo di impugnazione che, oltretutto, si deduce essere stato esperito); il rilievo, d’ufficio, della questione della carenza di legittimazione ad agire con l’ opposizione, al fine di far valere l’altruità del bene, da parte del debitore esecutato , ha quale conseguenza in diritto, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata,in quanto l ’ azione non poteva essere proposta ; la sentenza impugnata è, pertanto, cassata senza rinvio in ordine all’opposizione esecutiva dispiegata da Centanni Antonio; ma va dato atto dell’estraneità al presente giudizio di legittimità della separata opposizione di terzo dispiegata da Centanni Giorgia e della conseguente inammissibilità del ricorso, unitariamente formato dall’Agenzia, nei confronti di costei; tuttavia, stante la peculiarità della vicenda trattata e la circostanza che la decisione del ricorso è basata sul preminente rilievo d’ufficio della carenza di legittimazione del debitore Antonio Centanni a far valere l’altruità del bene assoggettato ad esecuzione e dell’estraneità dell’opposizione di terzo al presente giudizio, deve ritenersi di giustizia l’integrale compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità; non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato, in quanto non ricorre alcuna ipotesi, testualmente tipiche , di rigetto integrale , inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, di cui al l ’ art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012;
R.g. n. 22126 del 2022 Ad. 12/12/2023; est. C. Valle il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; p.q. m. la Corte, pronunciando su l ricorso , cassa senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alla domanda dispiegata da Centanni Antonio, dato atto dell’inammissibilità del ricorso quanto alla domanda dispiegata da Centanni Giorgia; compensa tra tutte le parti le spese del giudizio