Cassation court dismisses appeal for insufficient expert report motivation regarding party documents. The court rejects the request for a new technical consultation. The decision upholds the lower court's ruling on procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeals against the Second Instance Court's decision to order a new technical expert consultation. The lower court justified this by noting that the first-instance judgment failed to adequately address party documents attached to the expert reports, which the appellate court deemed necessary for evaluation. Consequently, the court ruled that the first-instance judgment lacked sufficient motivation regarding these specific evidentiary elements, warranting the procedural correction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 187 c.p.c.; Art. 190 c.p.c.: The court of second instance must adequately motivate the reasons for ignoring or minimizing data from an existing expert report, particularly when party documents attached to such reports are not evaluated, as failure to do so violates the principle of reasonable duration and the right to a fair trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29094/2020 R.G. proposto da: CAPUANO ANTONIETTA, LUBRANO LOBIANCO MARIA CAROLINA, LUBRANO LOBIANCO RITA, elettivamente domiciliati in Roma, via della Bella Villa, n. 66/D, presso lo studio dell’avvocato TARLI TATIANA (tatianatarli@ordineavvocatiroma.org), rappresentati e difesi dall'avvocato SPENA ANGELO (angelospena@avvocatinapolilegalmail.it), giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrenti- contro ALTEI MARIA GRAZIA, ALTEI FRANCESCO, elettivamente domiciliati in Roma, via Sabotino, n. 46, presso lo studio dell’avvocato DI LOTTI MARCO, rappresentat i e difes i dagli avvocati CUPIDO PIERFRANCESCO (pierfrancescocupido@avvocatinapoli.legalmail.it) e CUPIDO MASSIMILIANO (massimilianocupido@avvocatinapoli.legalmail.it), giusta procura speciale allegata al controricorso. -controricorrenti- contro LUBRANO LOBIANCO ANNAMARIA, LUBRANO LOBIANCO GIUSEPPINA,LUBRANO LOBIANCO VINCENZO, elettivamente domiciliati in Roma, via della Balduina, n. 63, presso lo studio dell’avvocato SAVORELLI CRISTINA, rappresentatie difesi dall'avvocato FENUCCIU DEMETRIO (avvdemetriofenucciu@pec.ordineforense.salerno.it), giusta procura speciale allegata al controricorso. -controricorrenti e ricorrenti incidentali- nonché contro CHIANESE ELISA, CHIANESE ELISA, CHIANESE MASSIMO, CHIANESE MASSIMO, DI BENEDETTA PASQUALE, DI BENEDETTA PASQUALE, DI BENEDETTA ALESSANDRA, DI BENEDETTA ALESSANDRA, DI BENEDETTA MARIA, DI BENEDETTA MARIA, CHIANESE MARIA GRAZIA, CHIANESE MARIA GRAZIA, CHIANESE MARIA GRAZIA, CHIANESE MARIA GRAZIA, CHIANESE FILOMENA, CHIANESE FILOMENA, CHIANESE ALFREDO, CHIANESE ALFREDO, CHIANESE MARIA GRAZIA, CHIANESE MARIA GRAZIA, CHIANESE ENRICO LUIGI, CHIANESE ENRICO LUIGI, CHIANESE NICOLA, CHIANESE NICOLA, CHIANESE NICOLINA, CHIANESE NICOLINA, CHIANESE ENRICO LUIGI, CHIANESE ENRICO LUIGI, CHIANESE ANNA, CHIANESE ANNA, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, LUBRANO LOBIANCO ANNA MARIA, CHIANESE MARIA ANTONIETTA, CHIANESE MARIA ANTONIETTA, DI BENEDETTA CARLO. -intimati- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 5403/2019 depositata il 12/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE. FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione introduttivo, Chianese Anna conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Napoli i germani Lubrano Lobianco Domenico e Mario, assumendo che, con scrittura privata del 25 ottobre 1967, aveva loro concesso per un periodo di dieci anni lo sfruttamento di un suo fondo, al fine di estrarre la pozzolana ivi esistente; i concessionari si erano impegnati a sfruttare la zona assegnata senza mai superare il livello della provinciale, ma tale impegno non era stato rispettato, perché nell'estrarre la pietra il livello era stato abbassato a ben oltre quaranta m. dal livello della strada; in ragione di tale asserito inadempimento la Chianese chiedeva il risarcimento dei danni.
Si costituivano resistendo Lubrano Lobianco Domenico e Mario. 1.1. Con un secondo atto di citazione Chianese Anna conveniva nuovamente in giudizio i fratelli Lubrano Lobianco e precisava che, con un primo contratto risalente al 1961, aveva concesso una porzione di terreno all’altro fratello Lubrano Lobianco Biagio, il quale però agiva anche per conto dei germani Domenico e Mario, i quali dunque rispondevano dei danni, poiché avevano continuato a sfruttare la cava concessa al germano Biagio. Anche in questo giudizio si costituivano resistendo i Lubrano LobiancoDomenico e Mario.
Riuniti i giudizi, la causa veniva interrotta una prima volta per la morte di Lubrano Lobianco Mario ed una seconda volta per la morte di Lubrano Lobianco Domenico, per entrambi i quali si costituivano in giudizio gli eredi. 1.2. Con sentenza parziale del 13 maggio 2003 il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda attorea e dichiarava la responsabilità dei convenuti in ordine ai danni per inadempienza lamentati dall'attrice; rigettava la domanda riconvenzionale dei convenuti; rimetteva la causa sul ruolo per la istruttoria relativa ai danni lamentati dall'attrice. 1.3.
Con sentenza del 4 novembre 2010 il Tribunale di Napoli si pronunciava definitivamente sulla controversia, rigettava la domanda risarcitoria (in quanto all’esito della CTU non era stato possibile determinare e quantificare i danni) e compensava le spese processuali.
2. Avverso tale sentenza proponevano appello davanti alla Corte d'Appello di Napoli Altei Maria Grazia e Altei Francesco nella qualità di successori a titolo particolare, in virtù di donazione, di Chianese Anna, attrice in primo grado. 2.1. Resisteva Capuano Antonietta, anche proponendo appello incidentale, quale coniuge superstite ed erede di Lubrano Lobianco Domenico. Si costituivano altresì Lubrano Lobianco Carolina, in qualità di altro erede di Lubrano Lobianco Domenico, nonché Lubrano Lobianco Annamaria,Giuseppina e Vincenzo, nella qualità di eredi di Lubrano Lobianco Mario, e Zippo Annamaria, anch’essi interponendo appello incidentale.
Rimaneva invece contumace Lubrano Lobianco Rita, altra erede di Lubrano Lobianco Domenico. 2.2. Il contraddittorio veniva inoltre integrato, accertata l’esistenza di rinuncia alla eredità di Chianese Anna, con i successori ex lege, individuati nei collaterali entro il VI grado (in particolare i figli dei fratelli, premorti, di Chianese Anna) ed infine nello Stato italiano. 2.3. Con sentenza n. 5403/2019 del 12 novembre 2019 la Corte d'Appello di Napoli emetteva sentenza non definitiva, con la quale rigettava le eccezioni processuali formulate dagli appellanti incidentali e rigettava gli appelli incidentali proposti da Capuano Antonietta e Lubrano Lobianco Maria Carolina, entrambe quali eredi di Lubrano Lobianco Domenico, nonché da Lubrano Lobianco Annamaria,Giuseppina e Vincenzo, in qualità di eredi di Lubrano Lobianco Mario, e di Zippo Annamaria avverso la sentenza non definitiva del tribunale di Napoli in data 13 maggio 2003; in relazione ai motivi di impugnazione di cui all’appello principale rimetteva invece la causa sul ruolo per disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio.
3. Avverso tale sentenza non definitiva propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, gli eredi di Lubrano Lobianco Domenico, e cioè Capuano Antonietta, Lubrano Lobianco Maria Carolina e Lubrano Lobianco Rita. Resistono con controricorso, anche contenente ricorso incidentale affidato a quattro motivi, gli eredi di Lubrano Lobianco Mario, e cioè Lubrano Lobianco Annamaria, Lubrano Lobianco Giuseppina e Lubrano Lobianco Vincenzo. Ad entrambi i ricorsi resistono, con unico controricorso , Altei Maria Grazia e Altei Francesco. Le altre parti restano intimate e non svolgono attività difensiva.
4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. I resistenti Altei hanno depositato memoria illustrativa in cui fanno presente quanto segue:
a) di aver raggiunto nell’aprile 2021 accordo con i sig.ri Annamaria Lubrano Lobianco, Giuseppina Lubrano Lobiancoe Vincenzo Lubrano Lobianco, eredi e aventi causa di Lubrano Lobianco Mario (originario coobbligato in solido con il fratello Domenico che dunque rappresentano il ramo familiare tenuto solidalmente al versamento del risarcimento in favore degli appellanti), in virtù del quale hanno transatto la lite per la quota del 50% di loro spettanza con il versamento di euro 150.000,00 (centocinquantamila\00) come da atto che si produce;
b) di aver per l’effetto rinunciato innanzi alla Corte di Appello di Napoli (R.G. 4455\11) alla domanda nei confronti dei predetti, che hanno accettato la rinuncia, dichiarando di voler proseguire il giudizio per la liquidazione del restante 50% del risarcimento nei confronti dei soli sig.ri Capuano Antonietta, Lubrano Lobianco Maria Carolina e Lubrano Lobianco Rita, eredi ed aventi causa di Domenico Lubrano Lobianco;
c) che successivamente la restante parte del credito è stata acquistata dal sig. Domenico Festa con scrittura del 3 febbraio 2023 autenticata da notaio; a seguito della cessione il sig. Festa è, dunque, successore particolare nel diritto controverso e, a mente dell’art. 111, comma 3, cod. proc. civ. è già intervenuto nel giudizio ancora pendente innanzi alla Corte di Appello di Napoli (r.g. 4455\11);
d) che in questa sede il giudizio viene proseguito esclusivamente da Altei Maria Grazia e Altei Francesco (alla luce dell’orientamento di questa Corte che consente l’intervento del successore a titolo particolare solo allorché non sia costituito il suo dante causa: v. Cass.11638\2016);
e) che gli esponenti dunque mantengono l’interesse a replicare, richiamando le difese di cui al proprio controricorso, soltanto nei confronti del ricorso proposto da Capuano Antonietta, Lubrano Lobianco Maria Carolina e Lubrano LobiancoRita. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con unico motivo di impugnazione i ricorrenti principali denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2907 e 2697 cod. civ., 81, 99 e 112 cod. proc. civ.; vizio di ultrapetizione, nullità e/o vizio della sentenza e/o del procedimento; violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 4 .
Deducono che la domanda risarcitoria era stata proposta dall'attrice Chianese Anna nei confronti di Lubrano Lobianco Mario e Domenico nella sola asserita qualità di affittuari del fondo di cui è causa; era infatti stato precisato e provato nel corso dell'iter processuale che il contratto del 1961 era stato stipulato dalla Chianese solo con Lubrano Lobianco Biagio, mentre Lubrano Lobianco Mario e Domenico avevano successivamente affittato il medesimo fondo con diversa e successiva scrittura del 1967. Pertanto la corte di merito, pur ammettendo che l'attrice non ha espressamente allegato l'esistenza di una società di fatto tra i fratelli , nondimeno aveva rigettato il motivo di gravame sul rilievo che la medesima attrice avrebbe però fornito elementi concreti sulla base dei quali il tribunale ha qualificato giuridicamente il rapporto tra i concessionari .
Lamentano quindi che il potere di qualificazione della domanda, che pure compete al giudice, nel caso di specie sia stato esercitato in contrasto con l'orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui tale potere incontra un duplice ordine di limiti, consistente nel rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e nel divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta. 1.1.Anche i controricorrenti e ricorrenti incidentali deducono un quarto motivo di ricorso incidentale, riproduttivo e sostanzialmente adesivo rispetto all'unico motivo di ricorso principale, rubricato Sulla fondatezza del ricorso principale, che pure autonomamente si propone: ultrapetizione - violazione art. 112 cod. proc. civ. rilevante ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. , anch'essi censurando l'impugnata sentenza per essere incorsa in vizio di ultrapetizione, avendo sostituito la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o comunque fondandosi su una realtà fattuale non dedotta néallegata in giudizio tra le parti.
2. Con il primo motivo di ricorso incidentale i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 in relazioni agli artt. 2247 e 2251 cod. civ., rilevante ex art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Lamentano che la corte di merito ha fatto mal governo delle disposizioni in materia di presunzioni semplici, in ordine requisiti legali della gravità precisione concordanza, invece fondandosi su dati meramente ipotetici, senza oltretutto tener conto che nel caso di specie si tratta di rapporti tra consanguinei, pervenendo ad affermare, pur ammettendo che non sia mai stata allegata dall'attrice, l'esistenza di una società di fatto tra i germani Biagio Mario e Domenico Lubrano Lobianco.
3. Con il secondo motivo di ricorso incidentale i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., rilevante ex art 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. . Lamentano che la corte avrebbe erroneamente ritenuto una responsabilità diretta dei germani Mario e Domenico per l'estrazione asseritamente condotta in forza del contratto stipulato il 25 ottobre 1967, basandosi - in contrasto con l'orientamento di questa Suprema Corte- soltanto sull’elemento letterale, senza invece considerare che la coeva stipulazione del contratto di fitto dell'area limitrofa era finalizzato al suo mero utilizzo quale zona di servizio per lo svolgimento dell'estrazione sul sito contiguo; la corte era quindi prevenuta ad una interpretazione in contrasto con la volontà delle parti, come emergente nei coevi contratti fra loro stipulati eppure con il tenore letterale dei due libelli introduttivi di lite.
4. Con il terzo motivo di ricorso incidentale i ricorrenti denunciano error in procedendo in relazione all'art. 132 n. 4, rilevante ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. . Lamentano che la corte di merito ha affermato la necessità di disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio, rimettendo la causa sul ruolo per il conferimento dell'incarico ad un nuovo perito, senza fornire alcuna motivazione né sulla affermata necessità del rinnovo della consulenza né sul perché abbia ritenuto di discostarsi, tanto dalla CTU espletata in primo grado, quanto dalla sentenza del tribunale.
5. L'unico motivo di ricorso principale può essere scrutinato congiuntamente al primo motivo di ricorso incidentale, stante la loro stretta connessione se non sostanziale identità. Entrambi i motivi sono infondati. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in materia di procedimento civile, l'applicazione del principio iura novit curia, di cui all'art. 113, comma 1, cod.p roc. c iv ., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti.
Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra- petizione, di cui all'art. 112 cod. p roc . c iv ., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (Cass., 03/03/2021, n. 5832). Si è inoltre precisato che il giudice è libero non solo di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate - in quanto può e deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio nonché dal provvedimento concreto richiesto- ma anche di rilevare, indipendentemente dall'iniziativa della parte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva o istintiva di una data pretesa, in quanto ciò attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge (Cass., 05/08/2019, n. 20932;
Cass., 21/05/2019, n. 13602). 5.1. Orbene, nel confermare sul punto la sentenza di primo grado, la sentenza impugnata: ha fatto espresso riferimento al fatto che il tribunale ha accertato la responsabilità contrattuale dei convenuti, nella qualità di concessionari del fondo oggetto di causa, così come richiesto dall'attrice. Ha poi superato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dai convenuti ritenendo gli stessi legittimati non solo per i contratti dai medesimi stipulati con l'attrice nel 1967, ma anche per il contratto sottoscritto nel 1961 dal solo Biagio, accertando l'esistenza di una società di fatto tra i fratelli sulla base degli elementi allegati dall'attrice (p. 22 sentenza); ha individuato tali elementi nella stessa precisazione svolta da parte attrice nell'atto di citazione introduttivo nei seguenti espressi termini: il contratto fu sottoscritto dal Biagio (fratello degli attuali convenuti), ma in realtà l'attività di sfruttamento della cava fin dall'origine fu svolta dai tre germani … come risulta dalla postilla aggiunta nel 1967 alla scrittura del 1961, il rapporto si concretizzò anche formalmente per il periodo trascorso con Mario e Domenico. nella stessa data della postilla (25.10.1967) i due Lubrano e la Chianese rinnovarono il contratto del 1961 … per 10 anni … (p. 22 cit.); ha infine concluso che parte attrice Chianese, pur non avendo espressamente allegato l'esistenza di una società di fatto tra i fratelli, ha però fornito in causa elementi concreti sulla base dei quali il tribunale ha qualificato giuridicamente il rapporto tra i concessionari, o meglio, ha respinto l'eccezione da loro proposta di difetto di legittimazione passiva.
Tale motivazione è ineccepibile, rimane nel perimetro del themadecidendum, come delineato dalle allegazioni delle parti, e non incorre in ultrapetizione alcuna.
6. Il primo motivo di ricorso incidentale è inammissibile. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 cod. civ., ad ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti , laddove il requisito della precisione è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della gravità al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della concordanza , richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia –di regola– desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi.
Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass., 21/03/2022, n. 9054;
Cass., 18611/2021; Cass., 11906/2003). Il motivo in esame è dedotto in maniera non conforme ai suindicati principi di diritto e tende piuttosto a sollecitare un riesame di elementi fattuali e di risultanze probatorie documentali acquisite nei precedenti gradi di merito, sindacato questo che è precluso in sede di legittimità (v., tra le tante, Cass., Sez. Un., 25/10/2013, n. 24148; Cass., 24/05/2006, n. 12362; Cass., 23/05/2014, n. 11511; Cass., 13/06/2014, n. 13485).
7. Il secondo motivo è inammissibile. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, la violazione delle regole di interpretazione dei contratti può essere dedotta in cassazione soltanto in termini di violazione dei criteri ermeneutici, ivi compresi quelli dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 cod. c iv . e dell'interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 cod. c iv ., avuto riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto, e quindi della relativa causa concreta , al di là del mero ed unico riferimento all’elemento letterale (Cass., 17/11/2021, n. 34795). Nel caso di specie, invece, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata là dove (v. le pp. da 25 a 27) argomenta sulla base delle risultanze processuali acquisite e finisconoper sollecitare un riesame del merito e delle risultanze probatorie, che, si ribadisce, è precluso nella presente sede di legittimità.
8. Il terzo motivo, in disparte il non marginale rilievo per cui perviene sostanzialmente ad impugnare il provvedimento con cui la corte territoriale dispone espletarsi consulenza tecnica d’ufficio ed a tal fine rimette la causa sul ruolo, ed è pertanto inammissibile per violazione dell’art. 360, commi 3 e 4, cod. proc. civ. ( Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.
Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge ), è infondato. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, ove intenda disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito è tenuto a motivare adeguatamente le ragioni che lo conducono a ignorare o a sminuire i dati risultanti dalla relazione peritale già in atti, rispondendo tale esigenza a ragioni inerenti i tempi ed i costi del giudizio, oltre al rispetto del canone della ragionevole durata del processo, nel doveroso raccordo con gli altri valori costituzionali, quali il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, e, in definitiva, il diritto ad un giusto processo (Cass.,Sez.
Un., 12/03/2014, n. 5700, non massimata sul punto e richiamata da Cass., 05/02/2021, n. 2832; Cass., 01/08/2013, n. 18410; Cass., 17/12/2010, n. 25569). Orbene, dalla pur sintetica motivazione della sentenza impugnata si evince che la corte di merito ha ritenuto necessario disporre nuova consulenza tecnica in relazione ai motivi di impugnazione che fanno riferimento anche a documenti prodotti in primo grado che non sarebbero stati valutati dal tribunale (così p. 31 della sentenza impugnata, che fa espresso riferimento alla perizia di parte del prof. De Medici ed allegati, perizia di parte dell'arch.
Aveta e allegati . Pertanto, sebbene secondo la giurisprudenza di questa Corte la consulenza di parte costituisce mera allegazione difensiva a contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio (Cass., 08/01/2013, n. 259; Cass., 26/03/2012, n. 4833), di cui il giudice di merito non ha l’obbligo di tenere conto (Cass., 02/09/2022, n. 25930) e che, ove non sia esplicitamente confutata, si deve ritenere disattesa per implicito (v. Cass., 11190/1998,anche richiamata dai ricorrenti incidentali), nel caso di specie la motivazione fa riferimento anche ad allegati alle perizie di parte, e dunque a produzioni documentali che la corte territoriale ha ritenuto dover sottoporre a valutazione del consulente tecnico d’ufficio, per tale motivo disponendo la rinnovazione della consulenza tecnica in appello.
9. In conclusione, sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale devono essere rigettati.
10. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra i ricorrenti principali ed i ricorrenti incidentali.
11. Le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza rispettivamente dei ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali nei confronti dei controricorrenti Altei Maria Grazia e Altei Francesco.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità tra ricorrenti principali e ricorrenti incidentali. Condanna i ricorrenti principali, in solido , al pagamento, in favore dei controricorrenti Altei, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Condanna i ricorrenti incidentali,in solido, al pagamento, in favore dei controricorrenti Altei, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà att