Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, an insurance company, had filed a recourse against a lower court judgment but remained silent after the court's offer to settle. Consequently, the court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant regarding a settlement proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25222/2020 R.G. proposto da : VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BATTISTI 18, presso lo studio dell’avvocato SANTAMARIA MAURIZIO DANIELE (SNTDNL64P26E472H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CARPENTIERI ANGELO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati BIANCHI DOMENICO (BNCDNC65D14H501W), BIANCHI MANUELA (BNCMNL70R66H501X) -controricorrente- nonchè contro CIARLO PATRIZIA-intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.2177/2020depositata il 30/04/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo e si intendono riferite anche a quelle del procedimento ex art. 373 c.p.c.;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore de i difensor i antistatari. Così deciso in Roma,il 05/02/