Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for judgment within the statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Milan Tribunal's judgment extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within forty days. The appellant, represented by D'Erme, did not request a decision on the appeal after the proposal was communicated, while the respondent, Unipolsai, argued for the dismissal based on this procedural silence. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for judgment within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16848/2020 R.G. proposto da : CASTRUCCI DANIELE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato D'ERME GIOVANNI (DRMGNN64C30E472E) -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RIDOLFI FABIO (RDLFBA75M13A345O) -controricorrente- nonché contro SELEJAN MARIA, STOPPA ALESSANDRA FRANCESCA, POPA FRANCESCO ALESSANDRO, POPA CRISTINA, POPA IONUT, SELEJAN LUCIA, POPA DORINA-intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di MILANO n.10167/2019 depositata il 11/11/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 05/02/2024