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Ordinanza — n. 3429/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of notification evidence and procedural impropriety regarding prescription interruption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3429/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Elipso Finance S.r.l. inadmissible and dismissed the underlying opposition raised by Alessandro Di Pietro. The lower court had found the debt prescribed because no interruptive acts were validly notified to the debtor before the ten-year period expired. The Supreme Court ruled the appeal procedurally improper because the appellant failed to prove the appellate judgment was properly notified and could not demonstrate that interruptive acts were effectively communicated to the debtor.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: An appeal is inadmissible if the appellant fails to prove the proper notification of the contested judgment, and the court must first verify procedural defects before assessing the merits of the claim.

Parole chiave

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procedural impropriety lack of notification proof prescription interruption inadmissible appeal contributo unificato credito in esecuzione opposizione al precetto esecutivo credito contestato

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Art. 2910 cod. civ.
Art. 2943 cod. civ.
Art. 2945 cod. civ.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R.
Art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, se dovuto;
Art. 380 bis1 cod. proc. civ.
Valle il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; p.q.
art. 327 c.p
art. 325 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1389 del 22/01/2021 Rv. 660388
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14161/2022 R.G. proposto da : ELIPSO FINANCE S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato TARTAGLIA ROBERTO (TRTRRT63S24H501U) -ricorrente – contro DI PIETRO ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato CESARINI GUIDO (CSRGDU49E23H501Q) -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di ROMA n. 1710/2022depositata il 15/03/2022 . R.g. n. 14161 del 2022 Ad. 12/12/2023; est. C. Valle Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 12/12/2023 , dal Consigliere relatore Cristiano Valle Ritenuto che Alessandro Di Pietro propose opposizione a l precetto , per oltre ottantatremila euro (€ 83.693,32), notificatogli in data 12/12/2013, spiccato nei suoi confronti sulla base di un decreto ingiuntivo ottenuto dalla Elipso Finance S.r.l. ed eccepiva l’omessa notifica del titolo esecutivo, l’inefficacia del titolo e la prescrizione del credito, oltre alla carenza di legittimazione attiva dell’intimante; nel contraddittorio con la Elipso Finance S.r.l. il Tribunale di Roma respingeva l’opposizionepreventiva, ritenendola infondata;

Alessandro Di Pietro proponeva impugnazione alla Corte territoriale; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1710 del 15/03/2022, accoglieva il gravame spiegatodal Di Pietro; avversola sentenza d’appello propone ricorso per cassazione la Elipso Finance S.r.l.con atto affidato a un solo motivo; risponde con controricorso Alessandro Di Pietro; il difensore del controricorrente ha depositato memoria di stile per l’adunanza camerale del 12/12/2023, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione; Considerato che l’unico motivo di ricorso è proposto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2910, 2943 e 2945 cod. civ.: con esso la Elipso Finance S.r.l. afferma che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto non validi, ai fini della prescrizione nei confronti del debitore, gli atti posti in essere da essa, quale cessionaria del credito e che la B anca Nazionale dell’Agricoltura – in seguito B.N.A.

– aveva dapprima chiesto la revoca e l’inopponibilità dell’atto di disposizione posto in essere dal debitore, poi la stessa banca aveva esercitato il proprio diritto di R.g. n. 14161 del 2022 Ad. 12/12/2023; est. C. Valle credito attraverso l’intervento nell’esecuzione immobiliare che vedeva pignorato l’immobile, oggetto dell’azione revocatoria nel frattempo accolta; il Collegio ritiene preliminare la verifica della procedibilità del ricorso; la ricorrente Elipso Finance S.r.l. , alla seconda pagina del ricorso, ha affermato che la sentenza impugnata, emanata dalla Corte d’appello di Roma n.1710/2022 depositata i l 15/03/2022 , gli è stata notificata in data 29/03/2022; la ricorrente non ha, tuttavia, prodotto la copia della sentenza impugnata munita della relazione di notifica da parte del difensore di Alessandro Di Pietro; in atti, sia cartacei che telematici, vi è soltanto una copia della detta sentenza con attestazione di avvenuto deposito, in data 15/03/2022,da parte del cancelliere della Corte d’appello di Roma; in tema deve richiamarsi la oramai costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio e alla quale si intende dare continuità (da ultimo:

Cass. n. 15832 del 07/06/2021 Rv. 661874 - 01) che in punto di produzione della copia notificata della sentenza, e più in generale di decorrenza dei termini di impugnazione, afferma: «in tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell’adempimento del dovere di controllare la tempestività dell’impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine “lungo” di cui all ’ art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l’impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione R.g. n. 14161 del 2022 Ad. 12/12/2023; est.

C. Valle (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all’art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio»; ribadita, con alcune precisazioni, i cui presupposti fattuali di applicazione non ricorrono nella specie, anche dalla più recente giurisprudenza nomofilattica (Sez.

U n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188 –02); nella specie, inoltre, e ciò al fine di fugare qualsiasi dubbio sulla rilevata carenza di produzione della copia ai sensi d ell ’ art. 369 , comma 2, n. 2,cod. proc. civ. , ai fini della procedibilità si rileva che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 15/03/2022 e il ricorso risulta essere notificato il 25/05/202 2 e, quindi, oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione; la copia notificata della sentenza impugnata non risulta, invero, essere stata depositata in atti neppure dalla difesa del controricorrente Alessandro Di Pietro , né risulta in altri atti legittimamente accessibili direttamente da questa Corte, così come consentito dalla sopra richiamata giurisprudenza nomofilattica; il rilievo dell’improcedibilità del ricorso preclude quello della sua infondatezza; la Corte territoriale ha ritenuto maturata la prescrizione del diritto di credito dellaElipso Finance S.r.l. , poiché azionato decorsi R.g. n. 14161 del 2022 Ad. 12/12/2023; est.

C. Valle dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva accolto la domanda revocatoria della B.N.A. e non risultavano atti interruttivi notificati al Di Pietro prima del ricorso monitorio del 2013; tutti gli atti asseritamente interruttivi della prescrizione indicati dalla Elipso Finance S.r.l. o sono stati effettuati prima del decennio decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della revocatoria, intervenuta nel 1998 (con maturazione del termine prescrizionale ordinario il 20/10/2008) oppure sono stati effettuati nei confronti della società Eco Promo System S.r.l., successivamente fallita e mediante la domanda di insinuazione al passivo fallimentare, ma non risultano essere stati mai notificati personalmente al Di Pietro; a tanto consegue l’infondatezza, nel merito , della prospettazione della ricorrente in ordine alla rituale e valida interruzione della prescrizione decennale; il ricorso è, conclusivamente, dichiarato improcedibile, posto che le fattispecie di improcedibilità devono essere per prime rilevate (Cass. n. 1389 del 22/01/2021 Rv. 660388 -01); le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e, tenuto conto dell ’ attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo e distratte in favore del difensore del controricorrente, antistatario; la decisione di improcedibilità dell’impugnazione comporta che deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, se dovuto;

R.g. n. 14161 del 2022 Ad. 12/12/2023; est. C. Valle il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; p.q. m. la Corte dichiaraimprocedibile il ricorso; c ondanna l a ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.500,00 per compensi , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocatoGuido Cesarini , quale procuratore antistatario .

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso arti