Cassation court dismisses appeal regarding legal costs allocation in a joint property dispute involving multiple creditors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Maria Paola Maselli against a lower court ruling that declared a joint property fund ineffective. The appellant argued that the lower court incorrectly allocated legal costs to parties against whom no specific claim was filed and failed to recognize a necessary joint interest with her husband. The court held that the allocation of costs was justified by the appellant's overall loss in the first instance and the existence of a defensive convergence of interests with her husband, rendering the appeal inadmissible in part and unfounded in part.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 97 c.p.c.; Art. 101 c.p.c.: The allocation of legal costs to a co-litigant is valid when based on a defensive convergence of attitudes or identity of personal interest, even if no specific claim was directed against them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11353/2020 R.G. proposto da: MASELLI MARIA PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA V.DEI PONTEFICI 3, presso lo studio dell’avvocato GIULIANI MARCO (CF: GLNMRC63S13H501W), che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati BORELLI CECILIA NOCETTI FABRIZIO (CF: NCTFRZ65P09F257U) - R icorrente - Contro UNICREDIT SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FARA SABINA 2, presso lo studio dell’avvocato DE MATTIA MASSIMO (CF: DMTMSM68D05H501C), rappresentat a e difes a dall ’ avvocato PICCHIONI GIUSEPPE (CF:
PCCGPP49M19F257U) - C ontroricorrente - nonchécontro BETON VENETA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall ’ avvocato TERRESTRI SANDRO ( CF: TRRSDR75P14H620L) - C ontroricorrente - nonchécontro NEPRIX S.R.L., elettivamente domiciliatain ROMA VIA SACCONI 4B, presso lo studio dell’avvocato SELVANETTI CORRADO (CF: SLVCRD64A25H501X), rappresentat a e difes a dagli avvocati CARTENI GIUSEPPE (CF: CRTGPP70S09E648W), FUSCO ROSSELLA (CF: FSCRSL73E64B963Z) - C ontroricorrente - nonchécontro BANCA INTERPROVINCIALE SPA, LAMI VASCO - I ntimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di BOLOGNA n. 2390/2019depositata il 29/08/2019 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. S VOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. I coniugi Vasco Lami e Maria Paola Maselli costituirono, ognuno per la propria quota di proprietà, un fondo patrimoniale. La Maselli conferì un mezzo di piena proprietà di un immobile sito in Castelfranco Emilia, composto da più unità immobiliari, fra le quali una era adibita a residenza familiare ed un’altra a studio professionale della Maselli, la quale vicollocò il proprio ambulatorio.
2. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Unicredit s.p.a., nella sua qualità di creditrice di Vasco Lami, chiese al Tribunale di Modena la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c. dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale di cui al punto che precede.
3. In tale procedimento intervennero la Banca Interprovinciale s.p.a. e Beton Veneta s.r.l., al fine di chiedere, anche nei propri confronti, l’inefficacia dell’atto de quo.
4. Con separate comparse, si costituirono Vasco Lami e Maria Paola Maselli, i quali, senza contestare il credito né la sua natura, chiesero il rigetto delle domande formulate da Unicredit e dalle parti intervenute.
5. In particolare, la Maselli formulò una domanda riconvenzionale di accertamento del proprio credito nei confronti del fondo patrimoniale di euro 4.554,00, derivante da opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sull’immobile in comproprietà civile (e non familiare) costituito in fondo patrimoniale.
6. Con sentenza n. 216/2018 il Tribunale di Modena, in totale accoglimento della domanda di parte ricorrente e delle parti intervenute, dichiarò l’inefficacia nei loro confronti del fondo patrimoniale, condannando i convenuti alle spese di lite.
7. Avverso la predetta sentenza inizialmente il solo Vasco Lami propose gravame dinnanzi alla Corte d’Appello di Bologna, indicando quali motivi di appello: (i) la carenza di interesse ad agire e di legittimazione attiva di Unicredit e dei creditori intervenuti in primo grado; (ii) l’errata valutazione del Tribunale circa la sussistenza degli elementi costitutivi dell’azione revocatoria.
8. Successivamente si costituì nel giudizio d ’ appello Maria Paola Maselli, proponendo appello incidentale contro i capi della sentenza in cui era risultata soccombente, e rivendicando nuovamente il proprio credito di 4.554,00 euro, per il resto rimettendosi a giustizia in relazione a quanto dedotto dal Lami in merito alla insussistenza dei presupposti per la revocatoria del fondo patrimoniale. Nelle proprie conclusioni la Maselli chiese, in via subordinata, di essere assolta da ogni pretesa, “non sussistendo per la stessa i presupposti per una dichiarazione di inefficacia degli atti dalla stessa posti in essere”.
9. Con sentenza n. 2390/2019, depositata in data 29/8/2019, oggetto di ricorso, la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato l’appello principale di Vasco Lami e l’appello incidentale di Maria Paola Maselli e ha dichiarato l’inefficacia nei confronti di Unicredit s.p.a., Banca Interprovinciale s.p.a. e Beton Veneta s.r.l. dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato da Vasco Lami e Maria Paola Maselli, relativamente ai diritti immobiliari conferiti da Vasco Lami.
10. Avverso detta sentenza Maria Paola Maselli propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui Unicredit s.p.a., Neprix s.r.l. (quest’ultima, nella qualità di mandataria di illimity Bank s. p.a., già Banca Interprovinciale s.p.a.) e Beton Veneta s.r.l. resistono con distinti controricorsi.
11. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c.
12. Sia parte ricorrente che tutte le parti controricorrenti hanno depositato memoria. M OTIVI DELLA DECISIONE .
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia in relazione all’art. 360, 1° co, n. 4, c.p.c., “Ricorso ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza, per error in procedendo, derivante dalla violazione e falsa applicazione di legge nella fattispecie art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 118 disp. att.ne c.p.c., come richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.”, censurando la sentenza per manifesta ed irriducibile contraddittorietà tra la motivazione e il dispositivo e fra capi diversi della motivazione e/o per motivazione perplessa o incomprensibile.
La ricorrente espone al riguardo che la Corte territoriale, al punto b) del dispositivo, così pronuncia: “ad integrazione della sentenza impugnata, dichiara l’inefficacia nei confronti (…), relativamente ai diritti immobiliari conferiti da Vasco Lami”. Ad avviso della ricorrente, la formula “ad integrazione della sentenza impugnata” comporta l’accoglimento delle l’appello incidentale, sicché la statuizione di rigetto di quest’ultimo risulterebbe manifestamente contraddittoria. Il motivo è infondato. La sentenza gravata, su specifica richiesta delle società appellate, ha così statuito:
“deve invece trovare accoglimento l’istanza di correzione integrazione proposta dalle appellate con indicazione degli estremi dell’atto notarile di costituzione del fondo che consente l’individuazione dei beni conferiti da Lami” (così a p. 20, punto 5, della sentenza). Risulta pertanto evidente che l’integrazione non si riferisce all’appello incidentale della ricorrente, bensì alla indicazione dei dati catastali.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Ricorso ex art. 360 I co. n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione di norma di diritto nella fattispecie violazione del precetto di cui all’art. 99 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 163 e 164 c.p.c., come applicabili ex art. 342, primo comma, primo periodo c.p.c. (il richiamo alle indicazioni prescritte dall’art. 163 c.p.c.), come interpretabile secondo gli insegnamenti di codesto Ecc.mo Collegio (ex multis Cass. 21087/2015; Cass. 17497/2006 e Cass.2467/2006)”, censurando la sentenza gravata per avere ritenuto che la domanda riconvenzionale “trasversale”, relativa al credito di euro 4.554,00, fosse stata abbandonata e non riproposta, ponendo quindi in essere la violazione o falsa applicazione del precetto di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione agli artt. 163 e 164 c.p.c., come applicabili ex art. 342, 1° co, primo periodo.
La sentenza gravata fornisce congrua motivazione sul punto: «Resta infine da osservare che Maria Paola Maselli ha riproposto, nelle conclusioni della comparsa di risposta, in via di appello incidentale (tale dovendo qualificarsi la richiesta di modifica della sentenza di primo proposta con la comparsa di costituzione), domanda di accertamento di un credito di € 4.554,00 dalla stessa vantato nei confronti del "fondo patrimoniale" per spese "sostenute la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili". Si tratta di domanda (riconvenzionale "trasversale") che iltribunale ha ritenuto rinunciata perché "non coltivata in alcun modo, neanche negli scritti conclusionali".
La Maselli non ha censurato detta statuizione, ma si è limitata a riproporre la domanda nelle conclusioni. La domanda, comunque generica e indimostrata quanto ai fatti costituitivi del preteso credito, è dunque inammissibile sia per difetto di specifica impugnazione della parte della sentenza che ha ritenuto rinunciata tale pretesa, sia per la sua genericità sia, in ogni caso, perché proposta contro "il fondo patrimoniale" che non è un soggetto giuridico (e non è parte del giudizio)» (così a p. 18, punti 4 e 4.1, della sentenza). Alla luce di tale motivazione, il motivo risulta inammissibile perché non si confronta con la ratio principale della sentenza (laddove la Corte ha affermato che la Maselli non aveva impugnato la statuizione del primo giudice in punto di avvenuta rinuncia alla domanda riconvenzionale trasversale) e , quindi, non la censura in modo pertinente; invero, si limita a sostenere genericamente che nessuna rinuncia -né esplicita né implicita- era intervenuta, ma non deduce se e come avesse impugnato la statuizione del primo giudice sul punto.
3. Con il terzo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., “Ricorso ex art. 360 I comma. n. 4 c.p.c., per nullità della sentenza per error in procedendo”, censurando la sentenza per avere la Corte territoriale «ritenuto inammissibile l’appello relativamente alla omessa pronuncia del Giudice di prime cure sulla domanda riconvenzionale (trasversale) per asserita omessa specifica impugnazione». Il motivo -connesso al precedente- è anch’esso inammissibile, in quanto la ricorrente non contrasta il rilievo della Corte di Appello allegando di avere censurato in termini specifici la statuizione in punto di rinuncia (a tal fine riproducendo anche il contenuto del relativo motivo di gravame), ma si limita a sostenere che detta statuizione non avrebbe dovuto essere impugnata (bastando, quindi la mera riproposizione della domanda in appello) in quanto il primo Giudice non aveva esaminato la riconvenzionaletrasversale; con ciò, tuttavia, omettendo di confrontarsi con la decisione della Corte che ha affermato -al contrario- che il Tribunale aveva preso in esame la riconvenzionale e l’aveva ritenuta rinunciata perché «non coltivata in alcun modo, neanche negli scritti conclusionali».
4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Ricorso ex art. 360 I co. n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione di norma di diritto nella fattispecie art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c.”, per avere la sentenza gravata condannato l’odierna ricorrente al rimborso degli onorari giudiziali pur in assenza di una effettiva reiezione della sua domanda. Il motivo è infondato. La Corte territoriale (cfr. punto 4.2 della sentenza impugnata) ha ritenuto infondate le «doglianze della Maselli relative al suo difetto di legittimazione passiva rispetto all’azione revocatoria proposta dai creditori del coniuge e alla conseguente erroneità della sua condanna alle spese del giudizio nonché alla pretesa erroneità della sua condanna alla rifusione delle spese del giudizio nonché alla pretesa erroneità della dichiarazione di inefficacia dell’atto costitutivo dell’intero fondo, anziché del solo conferimento dei beni del coniuge»; ha affermato che «sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore»; che «in primo grado l’odierna appellante ha resistito alle pretese degli attori contestando la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria ed è quindi stata legittimamene condannata, in solido col coniuge, in applicazione del criterio della soccombenza, a rimborsare alle parti vincitrici le spese del giudizio»; che «la declaratoria di inefficacia riguarda […] esclusivamente il conferimento dei diriti immobiliari del debitore Vasco Lami con esclusione, quindi, della possibilità per i creditori di soddisfarsi sui beni del coniuge».
La Corte d’Appello ha dunque respinto le doglianze della Maselli, che è risultata soccombente anche rispetto a esse (oltrechè rispetto alle censure concernenti la riconvenzionale trasversale). Una siffatta soccombenza giustificava la condanna della Maselli nei confronti dei creditori del coniuge che avevano agito in revocatoria.
5. Con il quinto motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Ricorso ex art. 360, I comma, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione di legge, nella fattispecie art. 1 D.M. 195/2012 in relazione all’art. 11 stesso D.M ed in relazione all’art.91 c.p.c. ed in relazione all’art. 13 del DPR 140/2012”, nella parte in cui la Corte territoriale, non seguendo l’insegnamento della Suprema Corte (Cass., 22462/2019), ha violato il principio di proporzionalità e adeguatezza degli onorari in relazione al valore della domanda respinta (la riconvenzionale trasversale dell’importo di euro 4.554,00), tra l’altro per asserita inammissibilità del relativo appello incidentale. Il motivo è infondato, in quanto basato sull’erroneo assunto che il valore della controversia fosse limitato a quello della riconvenzionale trasversale; mentre, per quanto si è detto sopra, le doglianze svolte dalla Maselli sugli altri profili rigettati dalla Corte comportavano la necessità di parametrare le spese all’intero valore della controversia.
6. Col sesto motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Ricorso ex art. 360, I comma, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione di norma di legge, nella fattispecie per violazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 97 c.p.c., nonché in relazione all’art. 101 c.p.c. ed all’art. 112 c.p.c., ed in connessione con l’art. 163 c.p.c.”, per avere la Corte territoriale condannato la convenuta, appellante incidentale, al pagamento di spese e onorari nei confronti di soggetti diversi da quelli nei confronti dei quali venne proposta la domanda riconvenzionale.
Al riguardo, la ricorrente deduce di non aver svolto alcuna domanda contro gli appellati, tant’è che costoro non formularono nei suoi confronti alcuna domanda, neppure di pagamento delle spese giudiziali. La Corte territoriale avrebbe pertanto fatto mal governo delle norme in epigrafe, atteso che il principio di condanna alla refusione degli onorari giudiziali richiede l’accertamento della soccombenza della parte (poi onerata), quindi la norma pretende che ci sia una pronuncia di “soccombenza”. Contesta, altresì, che vi fosse una comunanza di interessi col Lami, tali dagiustificare la condanna solidale ex art. 97 c.p.c..
Il motivo è, in parte,infondato e, per il resto, inammissibile. Infondato nella parte in cui contesta la sussistenza della soccombenza senza tener conto che il rigetto delle doglianze relative alle spese del primo grado e alla sussistenza del litisconsorzio necessario comportavano una soccombenza della Maselli nei confronti dei creditori agenti in revocatoria. Inammissibile nella parte in cui contesta la sussistenza di una comunanza di un interesse col Lami (che giustificasse la condanna solidale alle spese) senza dedurre elementi volti a contrastare l’apprezzamento di comunanza implicito nella statuizione dellaCorte, che ben poteva fondarsi su «una mera convergenza di atteggiamenti difensivi, rispetto alle questioni dibattute in causa» ovvero su «identità di interesse personale» (cfr.
Cass. n. 9876/2018 e Cass.20916/2016).
7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va, nel complesso, rigettato.
10. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascun controricorrente, in complessivi euro 4.000,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, com