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Ordinanza — n. 3409/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects prior order to explicitly name lawyer as antistatary for expense deduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3409/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous order regarding litigation costs. The Intrieri family argued the prior ruling failed to specify that their lawyer, Gallucci, was acting as antistatary, while the opposing party contended explicit proof of advanced fees was missing. The court ruled that such proof is implicitly contained within the request for expense deduction, thereby validating the correction.

Regesto Legislator

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Art. 93 cod. proc. civ.; Art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ.: A request for expense deduction by a lawyer qualifies as a valid basis for correcting a prior order even without an explicit declaration of advanced fees, as the lack of receipt is implicitly covered by the deduction request itself.

Parole chiave

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correction of material error litigation costs deduction antistatary status implicit declaration of fees Corte di Cassazione procedure anticipi delle spese spese di difesa patrocinatore di controparte

Disposizioni normative citate

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Art. 93 cod. proc. civ.
32930/22, del 9 novembre 2022, che , nel lo statuire sulle spese del giudizio di legittimità, ha omesso di provvedere a norma dell’art. 93 cod. proc. civ., e cioè di liquidare le stesse a favore dell’Avv.
Art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ.
4294 del 2021, cit.); - che sussist ono, pertanto, le condizioni per la richiesta correzione, rientrando la presente fattispecie tra quelle di cui all’art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ.; -che, in conclusione, nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n.
art. 93 cod. proc. civ
32930/22, del 9 novembre 2022, che , nel lo statuire sulle spese del giudizio di legittimità, ha omesso di provvedere a norma dell’art. 93 cod. proc. civ., e cioè di liquidare le stesse a favore dell’Avv.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6, ord. 18 febbraio 2021, n. 4294
Cass. Sez. U n., ord. 27 novembre 2019, n. 31033
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Testo completo

o la seguente ORDINANZAPER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 27403-2022proposto da: INTRIERI GIUSEPPE, INTRIERI CINZIA, domiciliat i “ ex lege ” in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentati e difes i dall’Avvocato Gianluca GALLUCCI; -ricorrenti - contro MAZZUCA ALDO, domiciliat o “ ex lege ” in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentato e difesodall’Avvocato Giulio TARSITANO; -intimato - Avverso l ’ordinanza n. 32930 /20 22 del la Corte Suprema di Cassazione, depositata il 09/11/2022;

Oggetto REVOCATORIA ORDINARIA Correzione errore materiale R.G.N.27403/2022 Cron. Rep. Ud.12/07/2023 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 12/07/2023dal Consigliere Dott. Stefano G iaime GUIZZI . IN FATTO E IN DIRITTO - che Giuseppe e Cinzia Intrieri formula no istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte, n. 32930/22, del 9 novembre 2022, che , nel lo statuire sulle spese del giudizio di legittimità, ha omesso di provvedere a norma dell’art. 93 cod. proc. civ., e cioè di liquidare le stesse a favore dell’Avv.

Gallucci, dichiaratosi espressamente antistatario nel controricorso predisposto nel loro interesse; - che l’istanza suddetta è stata ritualmente notificata al Mazzuca; - che costui, tuttavia, si oppone – con memoria – a tale richiesta, sul rilievo che il difensore, al fine di potere beneficiare della distrazione in suo favore delle spesedi lite, “ deve dichiarare di avere anticipato le spese e non di non avere ricevuto gli onorari”, essendo manca ta , nella specie, una dichiarazione siffatta nel co ntroricorso predisposto dall’Avv. Gallucci nell’interesse degli Intrieri; - che in relazione alla posizione del Mazzuca deve rilevarsi come lo stesso debba ritenersi un mero intimato, in difetto di rituale notificazione, agli Intrieri, del controricorso, essendosi egli limitato a depositare memoria; -che l’eccezione sollevata è, peraltro, priva di fondamento; -che ai fini della distrazione delle spese è del tutto sufficiente, per un difensore, qualificarsi come antistatario, atteso che la domanda ex art. 93 cod. proc. civ.

“può essere validamente avanzata anche nel caso –come quello all’esame – in cui manchi l’esplicita dichiarazione in ordine all'avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione dei compensi, atteso che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione ” ( così, in motivazione, Cass. Sez. 6 - 3, ord. 18 febbraio 2021, n. 4294 , Rv. 660610 - 01 , che richiama Cass. S ez. U n., ord. 27 novembre 2019, n. 31033 , Rv. 656078 - 01),sempre che, beninteso, la richiesta di distrazione, quanto al giudizio di legittimità, non avvenga per la prima volta con la nota spese (cfr.

Cass. Sez. 6-3, ord. n. 4294 del 2021, cit.); - che sussist ono, pertanto, le condizioni per la richiesta correzione, rientrando la presente fattispecie tra quelle di cui all’art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ.; -che, in conclusione, nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 32930/22, del 9 novembre 2022, dopo le parole “in favore” (e in luogo di quelle “di parte controricorrente”, che immediatamente le seguono), vanno inserite le parole “dell’Avv. Gianluca Gallucci, dichiaratosi antistatario”. PQM La Corte dispone che la propria ordinanza n. 32930 /22, depositata il 9 novembre 2022, sia corretta, sostituendosi nel dispositivo della stessa, dopo le parole “in favore” (e in luogo di quelle “di parte controricorrente”, che immediatamente le seguono), le parole “dell’Avv.

Gianluca Gallucci, dichiaratosi antistatario”. Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale d