Italian Court dismisses appeal due to formal withdrawal without opponent's acceptance under Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following a formal withdrawal by the appellant that was communicated but not accepted by the respondent. Although the withdrawal met procedural requirements under Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, the lack of explicit acceptance by the opposing party prevented the court from treating it as a valid termination of the proceedings. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: A withdrawal of appeal is only effective if accepted by the opposing party; without such acceptance, the appeal remains pending and the withdrawal cannot extinguish the proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22785/2022 R.G. proposto da : MINGARDI EMILIO, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato BALAS GIAMPAOLO (BLSGPL71A13F770W) rappresentato e difeso dall'avvocato STRADIOTTO CARLO (STRCRL59P07H823H) -ricorrente- contro CARRARO LEONARDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 1, presso lo studio dell’avvocato ESIBIZIONE GENNARO (SBZGNR56E13F839H) rappresentato e difeso dall'avvocato TIBALDO FEDERICO (TBLFRC68H05H783W) -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.549/2022 depositata il 08/06/2022. letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore del ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti;rilevato che l a rinunc ia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. consideratoche, dall’esame degli atti accessibili, l a predett a rinuncia – sebbene ritualmente comunicat a a cura della Cancelleria alla parte costituita ai s ensi dell’art. 390 co. 3 c.p.c.
–non risulta accettata dal controricorrente ; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00ed agli accessori di legge. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,i