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Decreto — n. 3406/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal via decree after both parties formally renounce the litigation.

Numero d'incarto Decreto — n. 3406/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil appeal extinguished by decree following the formal renunciation of proceedings by both the appellant and the incidental counter-appellant. The parties had previously submitted a proposal for case termination, which was subsequently accepted, satisfying the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that no further judgment on costs or merits was necessary, effectively ending the legal dispute between the deposit guaranty fund and the individual claimants.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; when both parties in a cassation proceeding formally renounce the litigation and the opposing party accepts, the court may declare the case extinguished by decree without further substantive ruling.

Parole chiave

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Cassation procedure extinguishment by decree mutual renunciation Code of Civil Procedure termination of proceedings condono delle spese procedurali compensazione nel fallimento ripetibili

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Article 380-bis of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016, converted by Law No. 197 of 2016
art. 380-bis cod. proc. civ
art. 391 c.p
e che nelle more erano giunti gli atti di rinuncia e accettazione di cui sopra; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10174/2022 R.G. proposto da : MENDOLIA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato SELVANETTI CORRADO (SLVCRD64A25H501X) rappresentato e difeso dagli avvocati CARTENI GIUSEPPE (CRTGPP70S09E648W), FUSCO ROSSELLA (FSCRSL73E64B963Z) -ricorrente- contro FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CORTINA D'AMPEZZO, presso lo studio dell’avvocato DE SANTIS FRANCESCO (DSNFNC65C21I805J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro MENDOLIA GIUSEPPE, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL BELICE SCA IN LCA, FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL BELICE SCA IN LCA, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL BELICE SCA IN LCA -intimati- sul controricorso incidentale proposto da LA ROSA NICOLO, LA ROSA MARIA SOFIA, MENDOLIA ANTONINA ADRIANA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato SELVANETTI CORRADO (SLVCRD64A25H501X) rappresentato e difeso dagli avvocati CARTENI GIUSEPPE (CRTGPP70S09E648W), FUSCO ROSSELLA (FSCRSL73E64B963Z) -ricorrentiincidentali- contro MENDOLIA GIUSEPPE, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL BELICE SCA IN LCA, FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.352/2022 depositata il 07/03/2022. letta la contestuale rinuncia al ricorso d elle parti ricorrente e controricorrente incidentale e l’accettazionedella controricorrente ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; considerato che era stata formulata la proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e che nelle more erano giunti gli atti di rinuncia e accettazione di cui sopra; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Cos