Court allows agrarian appeal against suspension order due to lack of explicit reasoning on appeal decision plausibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Achille Provenza's appeal against the suspension of his agrarian dispute. Provenza argued the lower court failed to explicitly justify why it would not follow a pending appellate decision regarding land ownership. The court ruled that the lower court's discretionary suspension was invalid because it lacked the required explicit reasoning on the plausibility of the opposing decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337, comma 2, c.p.c.; The discretionary power to suspend proceedings requires an explicit evaluation of the plausibility of the opposing decision, which must be based on a comparison between the decision and the criticisms made against it.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3032-2023proposto da: PROVENZA ACHILLE, domiciliato “ ex lege ” in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Giovanni CLEMENTE; -ricorrente - contro BARRA MARIA GIOVANNA, GARGANO RAFFAELLA, BARRA FILIPPO, domiciliati “ex lege” in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli AvvocatiAntonio DI RUBBIO, Pasquale PIZZUTI , Francesco CESARO; -resistenti con memoria difensiva ex art. 47 c.p.c. - Avverso l ’ordinanza del Tribunale di Salerno , depositata il 06/01/2023;
Oggetto CONTROVERSIE AGRARIE Regolamento di competenza - Sospensione discrezionale ex art. 337, comma 2, c.p.c. -Motivazione in ordine al relativo esercizio - Contenuto R.G.N.3032/2023 Cron. Rep. Ud.12/07/2023 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 12/07/2023dal Consigliere Dott. Stefano G iaime GUIZZI . FATTI DI CAUSA 1.Achille Provenza ha proposto, sulla base di unico motivo, regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza del 6 gennaio 2023, con la quale la Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Salerno ha disposto la sospensione del giudizio pendente tra il medesimo Provenza, da un lato, e Filippo Barra, Maria Giovanna Barra e Raffaella Gargano, dall’altro. 2.Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver adito la predetta Sezione Specializzata Agraria del Tribunale salernitano affinché venisse accertato il possesso, in capo a sè, della qualifica di coltivatore diretto al momento dell’avvenuta stipula –risalente all’ultima decade del luglio 2009 –di un contratto verbale di affitto del fondo “ Belvedere ” di Battipaglia (del quale egli aveva provveduto, a far data dall’aprile del 2009, all’integrale bonifica, su incarico del proprietario Angelo Barra), contratto da ritenersi concluso a norma dell’art. 41 della legge 3 maggio 1982, n. 203.
Il Provenza, inoltre, chiedeva la quantificazione del credito maturato per tutte le attività di bonifica. Costituitisi in giudizio gli eredi di Angelo Barra, gli stessi, oltre a resistere all’avversaria domanda, chiedevano la sospensione del giudizio, in attesa della definizione di quello pendente innanzi alla Corte di Appello di Salerno, nel quale la società Bisaccia Costruzione S.r.l. rivendicava –nei confronti, tra gli altri, di Achille Provenza – la proprietà di taluni terreni appartenenti al fondo “Belvedere”, qualificando, in tale sede,i convenuti alla stregua di occupanti “sine titulo”.La Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Salerno, ravvisata un’ipotesi di connessione tra i due giudizi e ritenuto pregiudiziale quello pendente in appello, disponeva la sospensione della controversia radicata innanzi ad essa.
3. Avverso tale provvedimento di sospensione ha proposto regolamento di competenza il Provenza, sulla base – come già detto –di unico motivo. 3.1. Esso assume che la Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Salerno abbia violato o mal applicato gli artt. 40, 112, 115,116 e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., nonché gli artt.177 e 337 cod. proc. civ., oltre all’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e all’art. 2909 cod. civ. Invero, anche nell’ipotesi in cui la sospensione del giudizio agrario fosse inquadrabile nella fattispecie prevista dalla disposizione di cui all’art. 337, comma 2, cod. proc. civ., l’ordinanza impugnata sarebbe comunque illegittima –secondo il ricorrente – “per un palese difetto di coerenza motivazionale interna in quanto manca il nesso di pregiudizialità logica fra i giudizi in esame, peraltro relativi a parti diverse e, come tali, non destinati a dare luogo ad un giudicato opponibile anche in considerazione della diversità sostanziale delle vicende trattate nel giudizio agrario ed in quello di rivendica di proprietà”.
Inoltre, dalla trascrizione dell’ordinanza impugnata risulterebbe evidente “la carenza assoluta di motivazione circa l’esistenza dei presupposti giuridici e di merito che hanno consigliato al Collegio di assumere la decisione di sospendere il giudizio agrario, rendendo, in tal caso, arbitraria la scelta operata”. La Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Salerno, poi, avrebbe anche violato o erroneamente applicato l’art. 40 cod.proc. civ.,secondo cui “la connessione” – della quale, peraltro, il Provenza nega la ricorrenza nel caso in esame– “non può essere eccepita dalle parti, né rilevata di ufficio dopo la prima udienza”, mentre, nel l’ipotesi che occupa , l’eccezione venne sollevata oltre tale barriera preclusiva.
Evidenzia, altresì, il ricorrente che, essendo la questione devoluta alla Sezione Specializzata Agraria oggetto di competenza funzionale da parte della stessa, era tale questione a porsi come pregiudiziale – e non il contrario – rispetto a quella pendente innanzi al giudice di appello. Infine, ulteriore profilo di illegittimità –per violazione dell’art.337 cod. proc. civ. – deriverebbe dal fatto che il provvedimento impugnato ha totalmente omesso un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione resa dal giudice ordinario e pendente in appello.
4. Hanno resistito all’avversaria impugnazione i Barra e la Gargano chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
6. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha fatto pervenire requisitoria scritta con cui ha chiesto accogliersi il proposto regolamento.
7. Entrambe leparti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 8.Il ricorso va accolto.8.1. È, infatti, fondata – come evidenziato anche dal Procuratore Generale presso questa Corte – la censura di violazione dell’art. 337, comma 2, cod. proc. civ. Invero, devedarsi seguito al principio secondo cui, ai “fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall’art. 337, comma 2, cod. proc. civ.”, è “indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo” (ovvero, quello sospeso), e ciò “sulla base di un confronto tra la decisione stessa e le critica che ne è stata fatta”, di talché “la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici” (Cass.
Sez. 6-3, ord. 12 novembre 2014, n. 24046, Rv. 633442-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 30 luglio 2015, n. 16142, Rv. 636388-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 29 maggio 2019, n. 14738, Rv. 654053-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 8 luglio 2020, n. 14146, Rv. 658381-02). Dal momento che tale valutazione, nel caso di specie, è risultata carente , il regolamento v a accolto e disposta la prosecuzione del giudizio pendente innanzi alla Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Salerno, da riassumersi nel termine di tre mesi dalla comunicazione, da parte della cancelleria di questa Corte,della presente ordinanza.
9. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico di Filippo Barra, Maria Giovanna Barra e Raffaella Gargano , avendo costoro formulato, nel giudizio di merito, l’istanza di sospensione.Esse vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione del principio secondo cui, in caso di regolamento di competenza, “il valore effettivo della causa deve essere considerato indeterminabile, non potendo trovare applicazione alcuno dei criteri previsti dall’art. 5 del d.m. n. 55 del 2014 del Ministero della Giustizia quando la questione oggetto del giudizio abbia rilievo meramente processuale” (Cass. Sez. 6-3, ord. 14 gennaio 2020, n. 504, Rv.656577-01). PQM La Cortedispone la prosecuzione del giudizio, da riassumersi entro tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza, condannando Filippo Barra, Maria Giovanna Barra e Raffaella Gargano a rifondere, ad Achille Provenza, le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 2.800,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessor