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Ordinanza — n. 3373/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for revocation alleging factual error regarding lawyer's presence in prior proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3373/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal for revocation inadmissible, ordering the two liquidated companies to pay the opposing party's legal fees. The appellants argued that the lower court's order contained a factual error by implying their lawyers were present in a prior Supreme Court proceeding, when in fact the order only referenced their presence in the appellate court. The Court rejected this claim because the contested order explicitly stated the lawyers were authorized by a mandate valid for the appellate stage, thereby constituting a procedural error rather than a factual one.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: A claim of factual error alleging the Supreme Court's order incorrectly stated a fact is inadmissible if the order merely referenced a fact established in a prior proceeding without asserting it as a new fact of its own.

Parole chiave

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revocazione ordinaria errore di fatto giudizio di legittimità costituzione difensore inammissibilità ricorso proposta con riserva di revoca revoca del fallimento revoca dell'esecutore testamentario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391-bis c.p.c.
Si dolgono le odierne ricorrenti –con l’unico motivo della proposta impugnazione ex art. 391-bis cod.
Art. 360 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art.
art 409 cod. civ
In particolare, la società Edil Adelia deduceva – quale unico motivo di ricorso – violazione dell’art. 409 cod.
art. 78 cod. proc. civ
Per parte propria, la società Latere denunciava violazione dell’art. 78 cod. proc. civ.
art. 391-bis cod. proc. civ
Si dolgono le odierne ricorrenti –con l’unico motivo della proposta impugnazione ex art. 391-bis cod. proc. civ.
art. 360 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315
A carico delle ricorrent i , stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4545-2023proposto da: EDIL ADELIA S.A.S. DI BALDAN FLORIAN C. , LATERE S.R.L. , entrambe in liquidazione, in persona , l’una, del l egale rappresentante “ pro tempore ” , Adelia MARCHIORO, l’altra, del liquidatore, Elisabetta Maria CRESPI, domiciliate “ ex lege ” in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentate e difese da gli Avvocat i Giancarlo LA SCALA e Marco GORLA; -ricorrenti - contro ASPRELLA VITO, domiciliato “ ex lege” in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato ClaudioVERGA; -controricorrente - nonché contro Oggetto REVOCATORIA ORDINARIA Revocazione ex art. 391-bisc.p.c.

– Inammissibilità del ricorso R.G.N.4545/2023 Cron. Rep. Ud.12/07/2023 Adunanza camerale PASQUALE ASPRELLA, ANGELA LASCARO; -intimati - Avverso l ’ordinanza n. 2 2400 /20 22 del la Corte Suprema di Cassazione, depositata il 15/07/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 12/07/2023dal Consigliere Dott. Stefano G iaime GUIZZI . FATTI DI CAUSA 1.Le società Edil Adelia S.a.s. di Baldan Florian C. (d’ora in poi, “Edil Adelia”) e Latere S.r.l., entrambe in liquidazione, ricorrono, sulla base di unico motivo, per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 22400/22, del 15 luglio 2022, che ha rigettato il ricorso per cassazione dalle stesse esperito avverso la sentenza n. 1676/19, del 16 aprile 2019, resa dalla Corte d’appello di Milano, in qualità di giudice del rinvio, di accoglimento dell’azione revocatoria esperita da Pasquale e Vito Asprella, nonché da Angela Lascaro, per la declaratoria di inefficacia del contratto di compravendita con il quale, il 17 novembre 1999, la società Latere trasferiva alla società Edil Adelia la proprietà di alcuni terreni in Cassano Magnago. 2.Riferiscono, in punto di fatto, le odierne ricorrenti di aver entrambe impugnato per cassazione la predetta decisione della Corte ambrosiana.

In particolare, la società Edil Adelia deduceva – quale unico motivo di ricorso – violazione dell’art. 409 cod. civ . e degli artt.75 e 160 cod. proc. civ. Essa lamentava che Adelia Marchioro, vedova ed unica erede di Floriano Baldan (già socio di maggioranza e l egale rappresentante della società Edil Adelia S.a.s.), risultava sottoposta – all’epoca della notifica dell’atto di citazione del giudizio di secondo grado, effettuata via “Pec” alla Società Edil Adelia – ad amministrazione di sostegno, con conferimento all’Amministratore, in via esclusiva, ex art 409 cod. civ., dei poteri di rappresentanza generale dell’amministrata in tutti gli atti per cui la medesima era incapace di ricevere le notifiche, nonché di rappresentare in giudizio la predetta società Edil Adelia; di qui, pertanto, la nullità della notificazione e della dichiarazione di contumacia, in appello, della società suddetta.

Per parte propria, la società Latere denunciava violazione dell’art. 78 cod. proc. civ. sotto un duplice profilo. Da un lato, infatti, deduceva di essere stata priva – all’epoca della notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di secondo grado – di legale rappresentante, per essere stata la liquidatrice Angela Lascaro revocata con sentenza del Tribunale milanese.Dall’altro, evidenziava come la medesima Lascaro versasse in una situazione di conflitto di interessi, per essere una delle tre parti in causa. Di conseguenza, anche in questo caso, veniva lamentata l’illegittimità della dichiarazione di contumacia.

Questa Corte, tuttavia, respingeva entrambi i ricorsi, ritenendo regolare la dichiarazione di contumacia –in appello – di entrambe le società ricorrenti, sul presupposto dell’ultrattività del mandato conferito al difensore nella precedente fase processuale. 3.Avverso l’ordinanza di questa Corte hanno proposto ricorso per revocazione le società Edil Adelia e Latere, entrambe in liquidazione, sulla base –come detto – di un unico motivo. 3.1.Esso denuncia – ex art. 39 5 , comma 1, n. 4 ), cod. proc. civ. – l’esistenza di un errore revocatorio, in quanto non risulterebbe “da nessuno degli atti e dei documenti di causa che le odierne ricorrenti fossero costituite nel precedente giudizio avanti alla Corte di Cassazione, conclusosi con rinvio del procedimento appunto avanti alla Corte d’Appello di Milano”.

4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, il solo Vito Asprella, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. Sono rimasti solo intimati Pasquale Asprella e Angela Lascaro.

6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

7. Le ricorrenti e il controricorrente hanno depositato memoria.

8. Non consta, invece, la presentazione di conclusioni scritte da parte del Procuratore Generale presso questa Corte. RAGIONI DELLA DECISIONE 9.Il ricorso è inammissibile. 9.1. Si dolgono le odierne ricorrenti –con l’unico motivo della proposta impugnazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. – che “ da nessuno degli atti e dei documenti di causa” risultava che esse “fossero costituite nel precedente giudizio avanti alla Corte di Cassazione”, ovvero quello “ conclusosi con rinvio del procedimento appunto avanti alla Corte d’Appello di Milano”, dal quale ha tratto origine la decisione oggetto, poi, di rinnovata impugnazione ex art. 360 cod. proc. civ., definita dall’ordinanza della quale è oggi chiesta la revocazione.La censura è, però, inammissibile, perché prospetta il preteso errore di fatto, nel quale sarebbe incorso questo giudice di legittimità, addebitando all’ordinanza impugnata l’affermazione di un fatto, quello della costituzione dei difensori nel precedente giudizio avanti aquesta Suprema Cor te , che , invece , l’ordinanza impugnata non risulta aver compiuto, avendo essa– per quanto risulta a pagina 8 –alluso alla presenza di difensori nel giudizio di appello che aveva determinato il primo ricorso per cassazione.

Si legge, infatti, nella citata pag. 8 che “il difensore era in possesso di un mandato rimasto ultrattivo ai fini del giudizio di appello e che, dunque,l’ avrebbe abilitato a svolgere il ministero costituendosi nel giudizio di rinvio”. Il preteso errore di fatto è, pertanto, predicato ravvisandolo nell’affermazione di un fatto processuale che l’ordinanza impugnata non ha, invece, compiuto.

10. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico delle ricorrent i e liquidate come da dispositivo.

11. A carico delle ricorrent i , stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01),ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso , condannando l e società Edil Adelia S.a.s. di Baldan Florian C. e Latere S.r.l., entrambe in liquidazione, a rifondere, Vito Asprella , le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrent i dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se