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Decreto — n. 3306/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 3306/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Rome Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The parties argued over the merits of the administrative decision regarding health and education ministries, but the procedural timeline became the decisive factor. The court ruled that the appellant's inaction constituted a formal waiver, leading to the dismissal of the case and an order for the appellants to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the appeal within the prescribed term constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal 40-day procedural deadline waiver by inaction extinction of proceedings litigation costs allocation spese di esecuzione compensazione nel fallimento restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
(ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.2963/2021depositata il 22/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.2963/2021depositata il 22/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30183/2021 R.G. proposto da : BERNARDI VITTORIO, BONINI MARISA CRISTINA, BRACAGLIA ROBERTA, CAVARETTA ROSSELLA, CONSORTI NORMA, COTRONEO DOMENICO STEFANO, DI FRANCESCO ANDREA, DRUSIANI CHRISTIAN, FABI ALESSANDRA, FRICANO MARIA LETIZIA, GAETANO PIETRO, GIAY PRON PAOLO, LOJACONO ROSARIO, OCAMPO BARAO MARISOL, RICCIUTI DRUSIANA, RIVFA GIOVANNA, SIMONINBI GIAN LUCA, SOLE ALFONSINA NATALIA, SPAGNOLI CLAUDIO, SPATARO MONICA, SPEZIALE ANTONIO, SPILIMBERGO IRENE, SPINI GIOVANNI, TANZILLI ORNELLA, GONZO LUCIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA D.

CHELINI N.5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALEDELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.2963/2021depositata il 22/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti solidalmente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7 .000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 05/02/2024.