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Ordinanza — n. 3302/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses revocatory action where property transfer with mortgage remains insufficient to extinguish creditor's claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3302/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the revocatory action admissible but ultimately dismissed the claim because the transfer of the mortgaged property did not satisfy the creditor's debt. The plaintiff argued that the property transfer extinguished the obligation, but the court found the mortgage remained a valid encumbrance preventing full satisfaction. Consequently, the court ruled that the creditor's right to have the property freed from the mortgage persisted, justifying the revocatory action.

Regesto Legislator

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Art. 2901 c.c.; Art. 1176, 1230-1235, 1236, 1241, 1253, 1256, 1197 c.c.: A transfer of mortgaged property is not a valid satisfaction of the debt if the property remains encumbered, as the creditor's right persists until the mortgage is removed.

Parole chiave

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revocatory action mortgage encumbrance satisfaction of debt property transfer creditor's right partial satisfaction actio pauliana

Disposizioni normative citate

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Art. 2901 c.c.
Zizioli Carlo convenne dinnanzi al Tribunale di Mantova Mastruzzi Bona e Scalari Anna Lucia, nonché Unicredit Corporate Banking S.p.A., al fine di sentir dichiarare, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’inefficacia, nei propri confronti: (1) dell’ipoteca iscritta al n.
Art. 1176 c.c.
Art. 1230-1235 c.c.
Art. 1236 c.c.
Art. 1241 c.c.
Art. 1253 c.c.
Art. 1256 c.c.
Art. 1197 c.c.
Art. 360, 1° co., n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia in relazione all’art. 360, 1° co., n.
art. 2901 c.c
Zizioli Carlo convenne dinnanzi al Tribunale di Mantova Mastruzzi Bona e Scalari Anna Lucia, nonché Unicredit Corporate Banking S.p.A., al fine di sentir dichiarare, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’inefficacia, nei propri confronti: (1) dell’ipoteca iscritta al n.

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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2318/2020 R.G. proposto da: ZIZIOLI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato BRANCADORO MARIO (CF: BRNMRA66L20H501B), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROMANO ALESSANDRO (CF: RMNLSN62B21B157O) - R icorrente - Contro FINO 1 SECURITISATION S.R.L., DO VALUE SPA, domiciliateex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difes e dall ’ avvocato SALETTI ACHILLE (CF:

SLTCLL46R08L736M) - C ontroricorrenti - nonchécontro MASTRUZZI BONA, UNICREDIT SPA - I ntimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di BRESCIA n. 1592/2019depositata il 06/11/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. S VOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Zizioli Carlo convenne dinnanzi al Tribunale di Mantova Mastruzzi Bona e Scalari Anna Lucia, nonché Unicredit Corporate Banking S.p.A., al fine di sentir dichiarare, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’inefficacia, nei propri confronti: (1) dell’ipoteca iscritta al n. gen. 9462/n. part. 2234 in data 02/07/2003 a favore di Unicredit Banca d’Impresa e a carico di Mastruzzi Bona e Scalori Anna a garanzia di un’apertura di credito di euro 4.000.000,00 concessa per 5 anni e 6 mesi, iscritta per € 8.000.000,00; (2) dell’ipoteca iscritta al n. gen. 3046/n. part. 645 in data 01/03/2005 a favore di Unicredit Banca d’Impresa a carico di Mastruzzi Bona, ipoteca volontaria concessa fino alla concorrenza della somma di euro 600.000,00, durata non specificata.

2. A sostegno della domanda, lo Zizioli asserì di aver concesso un finanziamento per complessivi euro 4.000.000,00 alla Mastruzzi, ottenendo in cambio titoli per un importo equivalente, nonché la concessione di un’apposita garanzia da parte della Scalori (madre della debitrice). Essendosi impegnate le predette Mastruzzi e Scalori, mediante la sottoscrizione di una scrittura privata, a restituire il finanziamento entro il 31/12/2004, le parti convennero che, in caso di inadempimento a tale obbligo restitutorio,detta scrittura avrebbe assunto il valore di contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un fabbricato di proprietà di Mastruzzi e Scalori, e che l’importo del finanziamento avrebbe costituito caparra conflrmatoria, fermo restando l’obbligo di stipula del contratto definitivo entro il 31/07/2005.

3. In pari data (14/01/2003) le parti stipularono un contratto preliminare di compravendita, avente ad oggetto l’immobile di cui sopra, verso il corrispettivo di euro 4.512.800,00, di cui euro 4.000.000,00 a titolo di caparra confirmatoria già versata.

4. Nondimeno, in data 01/07/2003 le Mastruzzi e Scolori costituirono ipoteca a carico del predetto fabbricato in favore di Unicredit Banca d’Impresa s.p.a., a garanzia del finanziamento di euro 4.000.000,00 ad esse concesso, e che le stesse in parte utilizzarono al fine di estinguere - mediante lo strumento del finanziamento soci - pregressi debiti contratti da I.T.A.M s.p.a. (di cui era socia ed amministratrice la Mastruzzi) nei confronti dell’istituto di credito.

5. S caduto il termine previsto per la restituzione del finanziamento (31/12/2004), le Mastruzzi e Scalori costituirono un’ulteriore ipoteca volontaria in favore di Unicredit (gravante sullo stesso immobile), a garanzia dei debiti contratti da I.T.A.M s.p.a. nei confronti della Banca. Le stesse si rifiutarono di procedere alla stipula del contratto pubblico di compravendita del fabbricato previsto dal preliminare (31/07/2005), di modo che lo Zizioli in data 24/06/2006 adì il Tribunale al fine di ottenere sentenza costitutiva ai sensi dell’art.2932 c.c.

6. Successivamente, lo stesso Zizioli convenne le Mastruzzi e Scalori dinanzi al Tribunale di Mantova, al fine di sentirle dichiarare debitrici nei suoi confronti della somma di euro 4.030.000,00, stante la mancata restituzione del prestito.

7. Con sentenza n. 13986/2007 il Tribunale di Milano dichiarò il trasferimento della proprietà dell’immobile in favore di Zizioli, condizionando il pagamento del residuo alla liberazione delle ipoteche medio temporetrascritte.

8. Successivamente, con sentenza del 03/12/2008 il Tribunale di Mantova accolse la domanda proposta dallo Zizioli, dichiarandolo creditore delle Mastruzzi e Scalori della somma di euro 4.030.000,00.

9. Tanto premesso, lo Zizioli, ritenendosi creditore delle Mastruzzi e Scalori in forza del prestito loro concesso e non rimborsato, sostenne che sussisteva la scientia damni sia in capo alle Mastruzzi e Scalori, sia in capo ad Unicredit, che aveva architettato l’intera operazione (concessione del finanziamento di euro 4.000.000,00 alle Mastruzzi e Scalori, con contestuale costituzione di ipoteca in propriofavore), al solo fine di ottenere la restituzione dei finanziamenti precedentemente erogati in favore di I.TA.M s.p.a.; il tutto, in pregiudizio dei creditori delle predette.

10. Costituendosi in giudizio, Mastruzzi Bona e Scal o ri Anna Lucia, dichiarato di non opporsi alla domanda proposta dallo Zizioli, proposero domanda riconvenzionale nei confronti di Unicredit, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni derivanti dalla condotta posta in essere dai suoi dipendenti che, in violazione delle regole di buona fedecontrattuale, le avevano indotte a costituire le ipoteche di cui trattasi, formulando un impegno (di seguito non mantenuto) a concedere un ulteriore finanziamento di euro 10.000.000,00.

11. Costituendosi in giudiz i o Unicredit Corporate Banking s .p. a . chiese il rigetto di tutte le avverse domande.

12. C on sentenza n. 463/2014 il Tribunale di Mantova rigettò le domande proposte da Zizioli Carlo, Mastruzzi Bona e Scalori Anna, condannandoli a rifondere ad Unicredit le spese di lite.

13. Avverso detta sentenza Mastruzzi Bona, in proprio e nella qualità di erede di Scal o ri Anna, medio tempore deceduta, propos e gravame dinanzi alla Corte d’appello di Brescia.

14. Anche Zizioli Carlo , con separato appello (R.G. n. 813/ 20 14) , impugnò la sentenza del Tribunale di Mantova, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 246 c.p.c. e 2729 c.c. in relazione all’art. 2901 c.c., ed eccependo la nullità del finanziamento ipotecario di Unicredit.

15. In entrambi i giudizi si costituì Unicredit s .p. a ., quale successore di Unicredit Corporate Banking s.p.a., che, eccepita preliminarmente l’inammissibilità dei gravami sotto vari e distinti profili, ne chiese il rigetto.

16. La Corte d ’ appello di Brescia , dispost a la riunione dei due giudizi, con sentenza n. 1592/2019, pubblicata in data 6/11/2019, oggetto di ricorso, ha rigettato sia l’appello proposto da Carlo Zizioli, sia quello svolto da Bona Mastruzzi, condannando gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese del grado in favore di Unicredit.

17. Con riguardo al gravame dello Zizioli, la Corte territoriale ha ritenuto infondato il primo motivo di appello, diretto a censurare la sentenza di primo grado per avere escluso l’esistenza del credito posto dallo Zizioli a fondamento dell’azione pauliana. Condividendo quanto statuito dal Tribunale, la pronuncia ha osservato come lo Zizioli avesse posto a fondamento della propria domanda ex art. 2901 c.c. il credito da rimborso dell’asserito finanziamento di euro 4.030.000,00 da lui concesso a Bona Mastruzzi e Lucia Scalori. Ha tuttavia rilevato che tale credito si era estinto, perché utilizzato come caparra confirmatoria nel contratto preliminare di compravendita stipulato dallo Zizioli con Bona Mastruzzi e Lucia Scalori, cui aveva fatto seguito la sentenza ex art. 2932 c.c. del Tribunale di Milano (confermata in appello e passata in giudicato), che aveva coattivamente trasferito l’immobile allo Zizioli, subordinando il pagamento del residuo prezzo alla liberazione dell’immobile compravenduto dalle ipoteche iscritte dalle promittenti venditrici.

18. Così acclarata l ’ inesistenza del credito originariamente posto a fondamento della domanda, la Corte territoriale ha escluso che potesse rilevare il diverso credito invocato dallo Zizioli nella comparsa conclusionale di primo grado in relazione alla penale prevista dal preliminare per il ritardo nell’adempimento, trattandosi di fatto costitutivo diverso che avrebbe dovuto farsi valere entro i termini di preclusione di cui all’art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c.

19. L a Corte territoriale ha ritenuto assorbito l ’ ulteriore motivo di appello con cui lo Zizioli aveva censurato la sentenza di primo grado per avere escluso gli altri requisiti (eventus damni, consilium fraudis, scientia damni) dell’azione revocatoria, "essendo tale indagine ininfluente stante la carenza del requisito fondamentale e, cioè, la qualità di creditore di chi agisce in giudizio" (così a p.29, 1° §, della sentenza).

20. Da ultimo, la Corte territoriale ha ritenuto infondata la domanda di nullità -avanzata per la prima volta in appello - del finanziamento di Unicredit in forza del quale vennero costituite le ipoteche oggetto di revocatoria, avendo acclarato che il finanziamento in questione non era stato concesso solo per l’estinzione di pregresse esposizioni.

21. Avverso detta sentenza Carlo Zilioli propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui Fino 1 Securitisation s.r.l. resiste con controricorso.

22. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c.

23. Parte ricorrente ha depositato memoria. M OTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione ex art. 360, I co., n. 3, degli artt. 2392, 2909, 1176, 1197, 1218, 1230-1235, 1236, 1241, 1253, 1256, 1197, 1453, 2697 e 2729 cod. civ, 324 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 2901, commi nn. 1, 2, 3 e 4 cod. civ. per conseguenza non correttamente applicato, dato anche il sostanzialmente omesso esame, valutazione ed interpretazione delle prove”, laddove la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto estinto l’originario credito da rimborso del finanziamento vantato dal ricorrente per effetto degli accordi del 10-14.1.2003 e della sentenza del Tribunale che ha dato esecuzione al contratto preliminare.

Le prove di cui il ricorrente lamenta l’omesso esame avrebbero dovuto condurre ad affermare l’insussistenza di preclusioni rispetto ai modi alternativi di estinzione dell’originaria obbligazione e la sussistenza delle sue ragioni di credito. Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto estinto l’originario credito da rimborso del finanziamento (posto a fondamento della revocatoria) nei confronti delle Mastruzzi e Scalori, per effetto degli accordi del 10-14.1.2003 (con cui quel credito si era trasformato in caparra confirmatoria del preliminare per l’acquisto dell’immobile) e della sentenza ex art. 2932 c.c. del Tribunale di Milano che ha dato esecuzione al contratto preliminare.

Inoltre, non avendo le promittenti venditrici adempiuto all’obbligo di trasferire l’immobile libero dalle ipoteche previsto dal preliminare e dalla sentenza ex art.2932 c.c., sarebbe rimasta in vita l’originaria obbligazione, giusta le regole disciplinanti “i modi di estinzione satisfattivi delle obbligazioni” di cui agli artt. 1176 (adempimento), 1230-1235 (novazione), 1236 (remissione), 1241 (compensazione), 1253 (confusione), 1256 (impossibilità sopravvenuta) e 1197 (prestazione in luogo dell’adempimento) del codice civile” (così a p. 26, punto 8.2, del ricorso).

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “ Violazione e falsa applicazione ex art. 360, I co., n.

3. degli artt. 1176, 1325, 1362, 1363, 1371, 1372, 1383, 1385, 1453, 2393, 2697 e 2729 cod. civ., degli artt. 116 e 246 cod. proc. civ. e della delibera CICR 22.4.1995 in relazione all’art. 2901, commi nn. 1, 2, 3 e 4 cod. civ., per conseguenza non correttamente applicato, dato anche il sostanzialmente omesso esame”, lamentando l’erronea applicazione delle norme in epigrafe, ed inoltre l’omessa, valutazione ed interpretazione delle prove in merito alla sussistenza delle sue ragioni, nonché del consilium fraudis e della scientia damniin capo alle Mastruzzi e Scalori nonchè ad Uncredit.

5. Con il terzo motivo , il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione ex art. 360, I co.. n. 3, degll artt. 2697 e 2729 cod. civ., delibera CICR 22.4.1995, artt. 115, 116 e 246 cod. proc. clv. in relazione all’art. 2901, commi nn. 1, 2, 3 e 4 cod. clv., per conseguenza non correttamente applicato, dato anche il sostanzialmente omesso esame, valutazione ed interpretazione delle prove”, con riguardo alla sussistenza dell’eventus damni, del consilium fraudis e della scientia damni in capo agli odierni resistenti.

6. Il primo motivo è fondato , per quanto di ragione e con effetti assorbenti. Invero, non può ragionevolmente sostenersi che il trasferimento di un immobile gravato da ipoteche di rilevantissimo importo, disposto con una sentenza che condiziona al pagamento del residuo prezzo alla preventiva liberazione dalle ipoteche, sia satisfattiva del credito ed integri una delle due modalità alternative di estinzione previste dalle parti; ossia la restituzione del capitale maggiorato degli interessi o il trasferimento di un immobile libero da ipoteche (di cui la somma finanziata acquisiva funzione di caparra).

E’ di tutta evidenza che, fintantoché l’immobile non risulti liberato dalle ipoteche, il creditore non può essere considerato effettivamente soddisfatto e che continua a persistere la sua ragione di credito , atteggiantesi (ad oggi e per effetto dell’intervenuto passaggio in giudicato della pronuncia ex art. 2932 c.c.) in termini di diritto a veder liberato da pesi ipotecari l’immobile trasferitogli; una siffatta ragione, concreta ed attuale, è idonea a giustificare l’azione revocatoria. La tutela conservativa riconosciuta dall’actio pauliana non può invero essere negata laddove la ragione di credito con essa cautelata sia stata solo parzialmente soddisfatta, senza che si sia determinata l’integrale estinzione del credito.

La sentenza va dunque cassata, con assorbimento degli altri motivi e con rinvio alla Corte territoriale.

7. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del giu