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Ordinanza — n. 3299/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural grounds, ordering merger of duplicate seizure proceedings due to premature filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3299/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Equitalia Giustizia S.p.A.'s appeal against a first-instance judgment regarding a third-party seizure. The lower court rejected Equitalia's opposition because the seized funds had already been transferred to the Justice Fund before the seizure order took effect. Consequently, the court ruled that the existing seizure prevailed over the subsequent criminal preventive seizure. The appeal was ultimately rejected because the procedural filing of the case was premature and required merging it with an earlier, identical proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 1, c.p.c.; Art. 617 c.p.c.: When a seizure proceeding is filed prematurely against a party already involved in an identical case, the court must order the merger of the proceedings to ensure procedural economy and prevent duplicate litigation.

Parole chiave

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premature filing procedural merger third party seizure duplicate proceedings justice fund transfer seizure precedence procedural economy congiunzione dei procedimenti

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 1, c.p.c.
14171/2023 R.G.: trattasi, in realtà, del medesimo ed unico ricorso proposto da Equitalia Giustizia, tuttavia iscritto a ruolo prematuramente dall’odierna controricorrente, benché il termine per il deposito, ex art. 369, comma 1, c.p.c., a carico della stessa ricorrente, non fosse ancora spirato; p.q.
Art. 617 c.p.c.
art. 321 c.p
art. 617 c.p
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15233/2023 R.G. proposto da : EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTESANTO N. 25, presso lo studio dell’avv. VALENTINA ARRUZZO, rappresentatae difesa dall'avv . GIANFRANCO CHIARELLI -ricorrente- contro LUCIANO CATANIAS.R.L. , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. NADIA GALLITTO -controricorrente - e contro CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A., STILE COSTRUZIONI S.R.L. -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE SIRACUSA n. 2492/2022 depositata il21/12/2022; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 24.1.2024 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Anna Maria Soldi - ribadite oralmente all’udienza odierna - che ha chiesto disporsi la riunione del presente fascicolo a quello recante il N. 14171/2023 R.G.; udita l’avv.

Nadia Gallitto; Considerato che: - i n seno a pignoramento presso terzi promosso dalla Luciano Catania s.r.l. nei confronti della propria debitrice Stile Costruzioni s.r.l. dinanzi al Tribunale di Siracusa, per il recupero di un credito di € 20.256,10, il terzo pignorato Creval s.p.a. rese in un primo tempo (in data 26.6.2017) dichiarazione parzialmente positiva, per poi revocarla (in data 24.8.2017), essendo frattanto sopravvenuto (il 10.8.2017) un sequestro preventivo delle somme ex art. 321 c.p.p., nell’ambito di un procedimento penale; - c on ordinanza riservata del giorno 8.1.2019, il giudice dell’esecuzione aretuseo, ritenuto che il sequestro non s’era ancora tramutato in confisca, ritenne - in applicazione della regola dell’ordo temporalis - prevalente il pignoramento, perché preesistente al disposto sequestro, e assegnò alla società pignorante, a parziale soddisfo del credito, la somma di € 5.072,22; - Equitalia Giustizia s.p.a., informata dalla Creval dell’accaduto, propose ricorso ex art. 617 c.p.c., rilevando l’illegittimità dell’ordinanza di assegnazione, in quanto le somme assegnate erano già confluite nel Fondo Unico Giustizia (FUG); - n egata dal giudice dell’esecuzione la sospensione ed introdotto dall’opponente il giudizio di merito, con sentenza del 21.12.2022 il Tribunale di Siracusa rigettò l’opposizione, rilevando che non era applicabile la disciplina del codice antimafia e che, in assenza di disposizioni di contrario tenore (non essendo frattanto intervenuta la confisca), non poteva che prevalere il pignoramento già esistente alla data del sequestro; - a vverso la predetta decisione Equitalia Giustizia s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso la Luciano Catania s.r.l., che ha pure depositato memoria; -l a Crédit Agricole Italia s.p.a. (incorporante la Creval s.p.a., terza pignorata), nonché la debitrice Stile Costruzioni s.r.l., sono rimaste intimate; - i l Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, ribadite all’udienza, chiedendo disporsi la riunione del presente fascicolo a quello recante il N. 14171/2023 R.G.; -il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; - in conformità alla richiesta del P.G. e della stessa parte controricorrente, occorre disporre la riunione del presente procedimento, iscritto al N. 15233/2023 R.G. , a quello più risalente, iscritto al N. 14171/2023 R.G.: trattasi, in realtà, del medesimo ed unico ricorso proposto da Equitalia Giustizia, tuttavia iscritto a ruolo prematuramente dall’odierna controricorrente, benché il termine per il deposito, ex art. 369, comma 1, c.p.c., a carico della stessa ricorrente, non fosse ancora spirato; p.q. m. la Corte dispone la riunione del presente procedimento a quello iscritto