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Ordinanza Interlocutoria — n. 3277/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing to decide on admissibility of appeal lacking official seal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3277/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible due to the failure to deposit an authentic copy of the contested judgment, which lacked the mandatory official seal. Although the appellant submitted a digitally generated document containing the required data, the court noted that such automatic generation does not always satisfy the strict authentication requirements. Consequently, the case was remanded to a public hearing to definitively resolve this procedural issue.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; The appeal is inadmissible if the appellant fails to deposit an authentic copy of the contested judgment, and the mere submission of a digitally generated document lacking the official seal does not automatically satisfy the statutory requirement for authentication.

Parole chiave

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Art. 369 c.p.c. admissibility of appeal authentic copy requirement digital document seal remand to public hearing procedural impropriety Corte di Cassazione mediatore europeo

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
Considerato che la società ricorrente ha assolto l’onere (imposto a pena di improcedibilità dall’art. 369 cod.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 29803 del 29/12/2020
Ordinanze nn. 5771/23, 24885/23 e 28035 del 2023
29803 del 29/12/2020; ordinanze nn. 5771/23, 24885/23 e 28035 del 2023, tra le altre), mentre in altre occasioni l’ha ritenuta ragione di inammissibilità del ricorso (ordinanze nn.
Ordinanze nn. 817, 823, 827, 841 e 865 del 2024
5771/23, 24885/23 e 28035 del 2023, tra le altre), mentre in altre occasioni l’ha ritenuta ragione di inammissibilità del ricorso (ordinanze nn. 817, 823, 827, 841 e 865 del 2024, tra le altre);
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2407/2023 R.G. proposto da : EUROTHERMO S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso d a ll’avvocato FRACCHIA ATTILIA (FRCTTL55T58A182S) -ricorrente – contro CONDOMINIO viaMEDA n. 13 MILANO -intimato - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di MILANO n. 2441/2022depositata il 11/07/2022 . Ad. 31/01/2024 R.g. n. 2407 del 2023; est. C. Valle Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 31/01/2024, dal Consigliere relatore Cristiano Valle.

Considerato che la società ricorrente ha assolto l’onere (imposto a pena di improcedibilità dall’art. 369 cod. p roc . c iv .) di depositare copia autentica del provvedimento impugnato depositando telematicamente una sentenza priva della stampigliatura (tra cui il c.d. “glifo” e gli altri, indispensabili, dati autentici sulla data di pubblicazione), apposta in via automatica dal sistema informatico di gestione dei servizi di cancelleria, attestante la data di deposito ed il numero del provvedimento; in analoghe circostanze questa Corte ha, talvolta, ritenuto legittima la suddetta modalità di assolvimento dell’onere di deposito del provvedimento impugnato (ordinanza n. 29803 del 29/12/2020; ordinanze nn. 5771/23, 24885/23 e 28035 del 2023, tra le altre), mentre in altre occasioni l’ha ritenuta ragione di inammissibilità del ricorso (ordinanze nn. 817, 823, 827, 841 e 865 del 2024, tra le altre);

è pertanto opportuno che la suddetta questione processuale, suscettibile di riproporsi in molti ricorsi e da qualificarsi di particolare rilevanza, sia discussa in pubblica udienza; p.q. m. rinvia la causa a nuovo ruolo, affinché sia discussa in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, sezio