Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 3275/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 3275/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of case termination. The appellant, representing an agricultural company, did not act within the statutory timeframe, while the opposing parties argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn by omission and extinguished the proceedings, awarding costs to the losing party.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of termination within the prescribed period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction failure to request decision 40 day statutory period deemed withdrawal by omission procedural dismissal rinuncia alla sostanza rinuncia a pretese di salario ritiro a seguito di transazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24677/2021 R.G. proposto da : BRAIDOT MATTEO SOCIETA' AGRICOLA SS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE CIV. 3, presso lo studio dell’avvocato ROSSI DONATELLA (RSSDTL70L69M059X) rappresentato e difeso dall'avvocato MAZZA ROBERTO (MZZRRT75D22I671U) -ricorrente- contro COMESATTI RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO, 32, presso lo studio dell’avvocato PERSICHELLI STEFANO (PRSSFN65H21H501F) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCHINIS SILVIO (FRNSLV58R03L421V) -controricorrente- nonchécontro BORGO CLAUDIUS SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIULIO CACCINI,1, presso lo studio dell’avvocato DODARO DOMENICO (DDRDNC66H14D086O) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MUSSATO PIETRO (MSSPTR80C23L483G) -controricorrente- nonchécontro COMESSATTI RAFFAELE -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRIESTEn.14/2021depositata il 26/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida a favore di ognuna in Euro 2.050,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma,il