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Ordinanza — n. 3226/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against dismissal of debt recognition claim based on new legal qualification of private writing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3226/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the request to suspend proceedings despite the liquidation of the respondent company. The appellant argued that the lower court incorrectly barred a new legal qualification of the private writing as an 'expromission' contract, claiming this violated procedural rules on new claims. The court ruled that changing the legal characterization of the contract does not alter the underlying facts or the claim's essence, thus allowing the appeal and remanding the case for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 345 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: A new legal qualification of a contract proposed in the second instance does not constitute a new claim if it is based on the same facts and does not modify the operative provisions or the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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new claim procedural bar legal qualification of contract expromission contract private writing evidence burden of proof allocation procedural preclusion rules remand for new trial opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 345 c.p.c.
27143); l’unico motivo di ricorso, sviluppato in maniera unitaria e senza soluzione di continuità espositiva, contiene due distinte censure; con una prima, per falsa applicazione dell’art. 345 cod.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 1988 c.c.
Art. 1272 c.c.
civ., così negando la qualificazione della medesima scrittura in termini di contratto di espromissione ai sensi dell’art. 1272 cod.
Art. 2697 c.c.
e violando l’art. 2697 cod.
art. 345 cod. proc. civ
27143); l’unico motivo di ricorso, sviluppato in maniera unitaria e senza soluzione di continuità espositiva, contiene due distinte censure; con una prima, per falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ.
art. 1988 cod. civ
art. 1272 cod. civ
civ., così negando la qualificazione della medesima scrittura in termini di contratto di espromissione ai sensi dell’art. 1272 cod. civ.
art. 2697 cod. civ
e violando l’art. 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 23/12/2022, n. 37719
Cass. 08/06/2021, n. 15928
Cass. 15/11/2017, n. 27143
15928; Cass. 15/11/2017, n. 27143); l’unico motivo di ricorso, sviluppato in maniera unitaria e senza soluzione di continuità espositiva, contiene due distinte censure; con una prima, per falsa applicazione dell’art.
Cass. 02/03/2023, n. 6292
civ., la prospettazione, in appello, di una qualificazione giuridica del contratto oggetto del giudizio diversa da quella effettuata dalla parte in primo grado, ove basata sui medesimi fatti(così, ex multis, Cass. 02/03/2023, n. 6292;
Cass. 07/03/2016, n. 4384
Cass. 07/03/2016, n. 4384; Cass.
Cass. 28/01/2013, n. 1861
4384; Cass. 28/01/2013, n. 1861); ciò posto,ha errato la Corte d’appello nel ritenere inammissibile la qualificazione giuridica del negozio controverso quale espromissione, r.g.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18362/2020R.G. proposto da PUPILLO ANGELO (O PUPILLO ANGELO ANTONIO) , in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difesodall’Avv. Edoardo Bonasera –ricorrente – contro ETNA SPECIAL BAR S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv.

Sebastiano Papandrea –controricorrente – Avverso la sentenza n. 366/2020della CORTE DI APPELLO DICATANIA, depositata il giorno 11 febbraio2020. RICOGNIZIONE DI DEBITO r.g. n. 18362/2020 Cons. est. Raffaele Rossi Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. Rilevato che con il decreto n. 90/2010, il Tribunale di Siracusa – sezione distaccata di Lentini ingiunse ad Angelo Pupillo il pagamento in favore della Etna Special Bar s.r.l. della somma, in sorte capitale, di euro 185.750, dovuta in forza di scrittura privata sottoscritta dall’ingiunto; l’opposizione al provvedimento monitorio dispiegata da Angelo Pupillo è stata disattesa in ambedue i gradi del giudizio di merito; per quanto ancora qui d’interesse, la decisione in epigrafe indicata, resa in appello, ha ritenuto inammissibile per novità la qualificazione come espromissione (anziché quale atto unilaterale di riconoscimento del debito) del negozio giuridico sotteso al decreto d’ingiunzione, in quanto prospettata per la prima volta nella comparsa conclusionaledel giudizio di primo grado; ha consideratodimostrato il credito oggetto d’ingiunzione in virtù della scrittura privata già posta a fondamento del provvedimento monitorio; ricorre per cassazione Angelo Pupillo, articolando un unico motivo; resiste, con controricorso, la Etna Special Bar s.r.l.; parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa; parte controricorrente ha depositato nota con cui chiede l’interruzione del giudizio per cassazione;

Considerato che preliminarmente, va disattesa l’istanza di interruzione del processo formulata con la memoria illustrativa della controricorrente ed argomentata dalla cancellazione dal registro delle imprese di detta società controricorrente; per consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, infatti, nel giudizio di legittimità, in quanto dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo r.g. n. 18362/2020 Cons. est. Raffaele Rossi previste in via generale dalla legge(ex plurimis, Cass. 23/12/2022 , n. 37719;

Cass.08/06/2021, n. 15928; Cass. 15/11/2017, n. 27143); l’unico motivo di ricorso, sviluppato in maniera unitaria e senza soluzione di continuità espositiva, contiene due distinte censure; con una prima, per falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorrente contesta la dichiarata inammissibilità della «richiesta di qualificazione giuridica della scrittura privata dedotta in giudizio in termini di contratto di espromissione, nonostante tale diversa qualificazione non mutasse il petitum e la causa petendi posti a fondamento della pretesa creditoria né allargasse il tema di indagine ovvero di decisione del giudizio»; critica,inoltre, il ricorrente la Corte d’appello « per avere qualificato la scrittura privata del 28.07.2009in termini di promessa di pagamento e di riconoscimento di debito e conseguentemente applicato alla fattispecie dedotta in giudizio la sua tipica presunzione iuris tantum dell’esistenza del rapporto fondamentale ai sensi dell’art. 1988 cod. civ., così negando la qualificazione della medesima scrittura in termini di contratto di espromissione ai sensi dell’art. 1272 cod. civ. e violando l’art. 2697 cod. civ. avendo il giudice attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata»; la prima doglianza è fondata; per consolidato orientamento di nomofilachia, non costituisce domanda nuova, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., la prospettazione, in appello, di una qualificazione giuridica del contratto oggetto del giudizio diversa da quella effettuata dalla parte in primo grado, ove basata sui medesimi fatti(così, ex multis, Cass. 02/03/2023, n. 6292;

Cass. 07/03/2016, n. 4384; Cass. 28/01/2013, n. 1861); ciò posto,ha errato la Corte d’appello nel ritenere inammissibile la qualificazione giuridica del negozio controverso quale espromissione, r.g. n. 18362/2020 Cons. est. Raffaele Rossi dacché «tardivamente prospettata soltanto con la comparsa conclusionale di primo grado […] ed in evidente contrasto con quella spiegata con l’atto introduttivo del giudizio», nel quale la scrittura privata era qualificata «atto unilaterale di riconoscimento del debito»; invero, la differente riconduzione sub specie iuris, pur supponendo una diversa struttura (bilaterale anziché unilaterale) e pur importando un diverso regime giuridico (in specie, in ordine al riparto dell’onere della prova circa l’adempimento),non muta in alcun modo gli elementi conformativi della domanda, conservando sostanzialmente intatto il fatto costitutivo originariamente dedotto: sicché non è a parlarsi nemmenodi emendatio, tampoco di mutatio libelli;

è noto, infatti, che la sussunzione giuridica del negozio è attività tipicamente devoluta al giudice, ragion per cui essa, riguardata dal lato delle attività assertive delle parti, non può soffrire il termine preclusivo invece considerato nella sentenza gravata; accolto in parte qua il ricorso - assorbito l’esame della seconda doglianza, in quanto afferente il merito -va disposta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, cui è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; p. q. m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame della controversia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio d