Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Bagagli Vittoria and Sbardella Alessandra, challenged a lower court judgment against ATAC S.P.A. and others regarding administrative procedures. The court ruled that the lapse of time constituted a waiver of the right to appeal, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal's communication constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1449/2023 R.G. proposto da : BAGAGLI VITTORIA, SBARDELLA ALESSANDRA, elettivamente domiciliati in Roma Via D. Chelini 5, presso lo studio dell’avvocato BERLIRI FABRIZIO (BRLFRZ47H24H501T) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro ATAC S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRENESTINA, 45, presso lo studio dell’avvocato RICCHIUTI FABIO (RCCFBA61L20H501L) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CANGIANO FRANCESCA (CNGFNC64M65C351A) -controricorrente- nonché contro ROMANINI PAOLA, ROMANINI MASSIMO, FALLIMENTO METRO' AGRICOLO S.R.L.
N. 177/2022 -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.3752/2022depositata il 31/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi a favore della parte resistente sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 01/02/2024. Il Pres