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Decreto — n. 3163/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 3163/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The proceedings involved multiple individuals challenging administrative decisions by the Council of Ministers and the Ministry of Health. The court ruled that the silence on the proposed judgment constituted a formal waiver of the right to appeal under civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of notification constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal waiver of appeal statutory time limit extinction of proceedings failure to request decision violazioni delle norme procedurali sanatoria del vizio procedurale contumacia

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18067/2021 R.G. proposto da : ALBERTI ROBERTO, CAMANNI GUIDO, CASARINI MASSIMO, CORTI OLGA, D'ANDREA DOMENICO, DEROMEDIS BARBARA, FODERARO SALVATORE, GIAMPAOLI FRANCESCA, LA TEANO ANNARITA CHIARA, LEONARDI FRANCESCA ROMANA, LEONE GIUSEPPE, MIAN MARIA SERENA, MORVILLO PATRIZIA, OEHLER DOMINIK, PACCHIONI EMANUELE, PIARDI TULLIO, PORRECA WANDA PATRIZIA, QUINZI ANTONELLA, RADAELLI ILARIA MARIA, RUGGIERO LAURA, RUSSO GIOVANNI, SALVATORE ANGELA, SASSU GIACOMINO, SERRA ALESSSANDRO, SHEHAB EDDINE MARWAN ABDUL KARIM, SPADONI ANTONIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- nonché contro MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n.18486/2019 depositata il 30/09/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. (erroneamente indicata dal “Presidente”, anziché dal Consigliere firmatario, all’uopo delegato) e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoa favore della parte resistente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti solidalmente al pagamento, in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 31/01/2