Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, represented by Antonio Muto, challenged a lower court judgment against the Campania Region and Quindici Municipality regarding land defense. The court ruled that the statutory silence on a request for judgment constitutes a waiver, leading to the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to bear the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the forty-day period prescribed by law constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2216/2021 R.G. proposto da : GRASSO ANTONIO, GRASSO FIORE, GRASSO ROBERTO, GRASSO ROSALBA, GRASSO SERGIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F. CESI, 21, presso lo studio dell’avvocato SALES ISAIA (-) rappresentati e difesi dall'avvocato MUTO ANTONIO (MTUNTN67C06E997E) -ricorrenti- contro REGIONE CAMPANIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLI 29, presso lo studio dell’avvocato ADDIVINOLA ERMINIA (DDVRMN66C45A509P) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro COMUNE DI QUINDICI, elettivamente domiciliato in ROMA via Boezio 14 int 3, presso lo studio dell’avvocato BUONO GIANLUIGI (BNUGLG76A04G838V) rappresentato e difeso dall'avvocato BUONO FRANCESCA (BNUFNC69T59F839M) -controricorrente- nonchécontro ARCADIS AGENZIA REGIONALE PER LA DIFESA DEL SUOLO, -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.2114/2020 depositata il 12/06/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoanche riguardo al rapporto processuale con il Comune di Quindici, che ha notificato controricorso assumendone la tempestività in ragione della nullità della notificazione del ricorso;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle due parti controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida a favore di ciascuna, previa compensazione per la metà, in Euro 3 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma,il 31/01/20