Italian court dismisses appeal but corrects a prior order removing unjustified cost award ex officio.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the request for material error correction was not formally notified to the opposing party. However, the court exercised its ex officio power under Article 391-bis of the Civil Procedure Code to correct the previous order. Consequently, the erroneous award of costs to the appellant was removed from the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ.; While an appeal for material error correction requires formal notification to the opposing party to be admissible, the court may proceed ex officio to correct errors in its own orders that are not prejudicial to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZAPER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 28138-2022proposto da: SEMENOV IGOR, elettivamente domiciliat o in Roma, in via F.M. Nobiliore 43, presso lo studio dell’Avvocato Giancarlo VENTURI, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro IMMOBILIARE MAZZINI S.R.L.; -intimata - Avverso l ’ordinanza n. 34814 /20 22 del la Corte Suprema di Cassazione, depositata il 25/11/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 12/07/2023dal Consigliere Dott. Stefano G iaime GUIZZI . Oggetto LOCAZIONE ABITATIVA Correzione errore materiale R.G.N.28138/2022 Cron.
Rep. Ud.12/07/2023 Adunanza camerale IN FATTO E IN DIRITTO - che Igor Seminov formula istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte, n. 34814/22, del 25 novembre2022, che, nel rigettare il regolamento di competenza dallo stesso proposto, lo ha condannato al pagamento delle spese di giudizio, ancorché la società Immobiliare Mazzini S.r.l. fosse rimasta solo intimata; - che l’istanza suddetta non è stata , però, ritualmente notificataalla società Immobiliare Mazzini S.r.l.; -che ciò rende inammissibile l’istanza stessa, ma non osta a che questa Corte possa provvedere “ex officio” alla correzione (cfr.
Cass. Sez. Un., ord. 13 febbraio 2023,n. 4353, Rv. 667013- 01); -che sussistono le condizioni per procedere, appunto d’ufficio, alla correzione, rientrando la presente fattispecie tra quelle consentono l’applicazione dell’art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ.; -che, in conclusione, nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 34814/22, del 25novembre 2022, dopo le parole “rigetta l’istanza di regolamento”, vanno espunte quelle – che immediatamente leseguono – “condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 2.200”.
PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso, ma disponed’ufficio che la propria ordinanza n. 34814/22, depositata il 25novembre 2022, sia corretta, eliminando nel dispositivo della stessa, dopo le parole “rigetta l’istanza di regolamento”, quelle – che immediatamente le seguono –“condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 2.200”.Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Cor