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Ordinanza — n. 3118/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows bank's tax collection against guarantor for public fund recovery via legal subrogation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3118/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the Bank's appeal, quashing the lower court's decision that rejected the tax collection action. The Bank argued that its right to recover public funds from the guarantor was a privileged claim distinct from ordinary bank debt, existing even before the 2015 law. The Court agreed, ruling that the legal subrogation created a public law right to restitution, validating the tax collection procedure against the guarantor.

Regesto Legislator

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Art. 8 bis della legge n. 33 del 24/03/2015; Art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998: The legal subrogation of a public guarantor creates a privileged public law right to restitution, permitting tax collection procedures against the guarantor to recover public funds for the support fund.

Parole chiave

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legal subrogation public guarantee fund tax collection procedure privileged claim guarantor liability restitution of public funds art. 8 bis legge 33/2015 caso di garanzia bancaria

Disposizioni normative citate

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Art. 8 bis della legge n. 33 del 24/03/2015
RAGIONI DELLA DECISIONE L’unico motivo di ricorso reca censura di violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 8 bis della legge n. 33 del 24/03/2015 e degli artt.
Art. 7 del d.lgs. n. 123 del 1998
Art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998
33 del 2015, l’art. 9, comma 5, del d.lgs.
Art. 1203 cod. civ.
Art. 2745 cod. civ.
Art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999
art. 615 cod. proc. civ
Alessandro Paiano propose opposizione, ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., avverso l’iscrizione a ruolo e la cartella esattoriale, che venne, nella contumacia della BdM MCC S.p.a., rigettata dal Tribunale di Lecce.

Giurisprudenza citata

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Cass., 25/11/2019, n. 30621
Cass., 25/11/2019, n. 30621, Cass., 20 gennaio 2019, n.
Cass., 20 gennaio 2019, n. 2664
30621, Cass., 20 gennaio 2019, n. 2664, in specie §§ 11.6, 11.7).
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30110/2021 R.G. proposto da : BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato GRIECO ANTONIO (GRCNTN60D02H501U) -ricorrente – contro PAIANO ALESSANDRO rappresentato e difeso d a ll’avvocato MISCIALI ANTONIO (MSCNTN68H08D883V) unitamente all'avvocato MAZZEO ANTONIO (MZZNTN65T23I115P) -controricorrente – avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di LECCE n. 40723/2021depositata il 18/06/2021 .

Ad. 29/11/2023 R.g. n. 30110 del 2021; estensore: C. Valle Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 29/11/2023, dal Consigliere relatore Cristiano Valle. FATTI DI CAUSA Alessandro Paiano si costituì fideiussore della Edil Paiano S.r.l., beneficiaria di un finanziamento pubblico agevolato, ai sensi della legge n. 662 del 23/12/1996. La Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.p.a. (in seguito BdM MCC S.p.a.) venne escussa dalla banca Monte dei Paschi di Sienna S.p.a. (in seguito MPS S.p.a.) quale soggetto che aveva erogato la somma in favore della detta società e agì nei confronti del Paiano con cartella esattoriale, per ottenere il rimborso della somma di oltre trecentotrentamila euro.

Alessandro Paiano propose opposizione, ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., avverso l’iscrizione a ruolo e la cartella esattoriale, che venne, nella contumacia della BdM MCC S.p.a., rigettata dal Tribunale di Lecce. La Corte d’Appello di Lecce, su impugnazione del Paiano, nel contraddittorio con la BdM MCC S.p.a. e nella contumacia dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, ha riformato la sentenza di primo grado e ha accolto l’opposizione. La BdM MCC S.p.a. propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, a vverso la sentenza n. 723 del 18/06/2021 della Corte d’Appello di Lecce.

Risponde con controricorso Alessandro Paiano, che ha altresì depositato memoria per l’adunanza camerale del 29/11/2023, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE L’unico motivo di ricorso reca censura di violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 8 bis della legge n. 33 del 24/03/2015 e degli artt. 7 e 9 del d.lgs. n. 123 del 1998 e degli artt. 1203 e 2745 cod. civ. Ad. 29/11/2023 R.g. n. 30110 del 2021; estensore: C. Valle La BdM MCC S.p.a. afferma che,a prescindere dalla circostanza che essa avesse agito al fine del recupero della somma di oltre trecentomila euro, er o g a ta alla Edil Paiano S.r.l. dalla MPS S.p.a., che l’aveva quindi a essa richiesta,con cartella esattoriale nell’anno 2014, prima dell’entrata in vigore dell ’ a rt. 8 bis introdotto dalla legge n. 33 del 24/03/2015, di conversione con modifiche del d.l. n. 3 del 24/01/2015, la modalità recuperatoria a mezzo provvedimento pubblicistico era prevista dall’ordinamento in via generale, al fine di ottenere il rimborso di somme erogate per il finanziamento di attività private, in quanto finalizzata al reintegro della provvista.

Il motivo è fondato. La tesi propugnata dalla BdM MCC S.p.a. è s tata già accolta dalla giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità, (da ultimo si veda Cass.n. 1005 del 16/01/2023 Rv. 666687 – 01 ) che afferma che la procedura di recupero di somme erogate ai sensi della legge n. 662 del 1996, a prescindere dall’essere ancorata a una rivalsa o a una surroga,è comunque effettuata in forza di cartella esattoriale, e ciò anche in base della disciplina previgente all’art. 8 bis della legge n. 33 del 2015.

La richiamata pronuncia afferma, in motivazione,che in materia di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di Mediocredito Centrale determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999.

Ad. 29/11/2023 R.g. n. 30110 del 2021; estensore: C. Valle E’ opportuno, per completezza della motivazione, ribadire che questa Corte ha già avuto modo di affermare che la previsione dell'art. 8 bis della legge n. 33 del 24/03/2015 , inerente alla speciale natura privilegiata del credito quale generato dalla surrogazione in questione, distinto da quello privatistico bancario generato dall'originario finanziamento, è ripetitiva di un regime generale e che detta ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi (cfr.

Cass., 25/11/2019, n. 30621, Cass., 20 gennaio 2019, n. 2664, in specie §§ 11.6, 11.7). La detta previsione del recupero mediante cartella esattoriale deve ritenersi esperibile da parte del soggetto erogatore ultimo, che nella specie è la BdM MCC S.p.a., oltre che nei confronti del soggetto in cui favore il credito è stato erogato, anche nei confronti del fideiussore del detto beneficiario, in quanto trattasi di surrogazione legale, ai sensi dell’art. 1203, n. 5,cod. civ. Invero, già prima dell’entrata in vigore della legge n. 33 del 2015, l’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 31/03/1998 prevedeva che al recupero dei crediti derivanti d a lla revoca delle somme erogate a titolo di interventi di sostegno « si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonchè delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni».

Il ricorso è, pertanto, accolto e la sentenza impugnata, in quanto non conforme a diritto, è cassata. Non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto e pertanto la causa può essere decisa nel merito, con rigetto dell’opposizione proposta in primo grado da parte di Alessandro Paiano. Ad. 29/11/2023 R.g. n. 30110 del 2021; estensore: C. Valle Le spese di lite di questa fase di legittimità e di quella d’appello possono essere compensate, in considerazione d i gravi e eccezionali ragioni, da ravvisare nelle diversità di esiti dei giudizi di merito e dell’avvenuta stabilizzazione della giurisprudenza in corso di causa, tanto dovendosi ritenere alla luce dell’apertura sul punto da parte giurisprudenza costituzionale (Corte Costituzionale n. 77 del 19/04/2018).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’opposizione; compensa le spese del giudiziodi appello e di questa fase di legittimità. Cos