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Ordinanza — n. 3095/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to reproduce supporting documents in the written petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3095/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to reproduce the specific contract documents required to substantiate their claim of implied disavowal. The lower court had rejected the opposition to the enforcement order based on the lack of formal disavowal of the private writing, a stance the appellant now challenges. Since the petition did not include the necessary evidence to prove the alleged disavowal, the court could not evaluate the merits of the complaint.

Regesto Legislator

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Art. 360, 1, n. 3 c.p.c.; Art. 366, 1, n. 6 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the petition fails to reproduce the acts and documents supporting the grounds of the complaint, preventing the Court from properly evaluating the case.

Parole chiave

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inadmissible appeal failure to reproduce documents implied disavowal private writing contract enforcement contratti negoziati nei locali commerciali ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori contratto di locazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, 1, n. 3 c.p.c.
Considerato che con unico motivo –violazione ex art. 360 co.
Art. 216 c.p.c.
con riferimento all’art. 216 c.p.c.–i ricorrent i si dolgono che la decisione sia stata assunta sul presupposto del mancato disconoscimento sia del contratto di noleggio sia del contratto di appalto; lamentano che, atteso il mancato formale disconoscimento ex art.
Art. 214 c.p.c.
216 c.p.c.–i ricorrent i si dolgono che la decisione sia stata assunta sul presupposto del mancato disconoscimento sia del contratto di noleggio sia del contratto di appalto; lamentano che, atteso il mancato formale disconoscimento ex art. 214 c.p.c.
Art. 366, 1, n. 6 c.p.c.
Art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art.
art. 380-bis c.p
art. 216 c.p
con riferimento all’art. 216 c.p.c.–i ricorrent i si dolgono che la decisione sia stata assunta sul presupposto del mancato disconoscimento sia del contratto di noleggio sia del contratto di appalto; lamentano che, atteso il mancato formale disconoscimento ex art.
art. 214 c.p
216 c.p.c.–i ricorrent i si dolgono che la decisione sia stata assunta sul presupposto del mancato disconoscimento sia del contratto di noleggio sia del contratto di appalto; lamentano che, atteso il mancato formale disconoscimento ex art. 214 c.p.c.
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Testo completo

re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32923/2019 proposto da: AREA CASA DI SGARAVATO MARCO CO SAS IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore, rappresentata e difesa dagli avvocati TOMMASO TONELLI e VINCENZO SPARANO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 154 Pec: -ricorrente - contro CATERINA JOSEPH, quale titolare ditta individuale Edil Jo di Caterina Joseph, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA PONGILUPPI ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del medesimo Pec:avverso la sentenza n. 1224/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 30/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal Cons. ANNA MOSCARINI;

Rilevato che La sig. Caterina Joseph, titolare dell’impresa individuale Edil Jo di Caterina ha ingiun to ed ottenuto decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Mantova nei confronti della società Area Casa di Sgaravato Marco Co sas per il richiesto pagamento della somma di € 376.000,00 a titolo di corrispettivo del noleggio di attrezzatura edile; propos ta opposizione dall’ingiunta, deducendo l’inesistenza del contratto tra le partinonché la falsità e il disconoscimento della scrittura privata versati in atti dall’intimante e la mancata sott oscrizione delle clausole vessatorie in essa contenute , entrambe le parti proposero querel a di falso, l’una con riferimento al contratto di noleggio e l’altra con riferimento al contratto di appalto , in cui si dedotto essere stato trasfuso il contratto di noleggio; il Tribunale di Mantova ha rigettato l’opposizione; interposto gravame dalla società Area Casa sas e dallo Sgaravato, con sentenza pubblicata in data 30/7/2019 la Corte d’Appello di Brescia l’ha rigettato, ritenendo - per quanto ancora di interesse- inammissibili, in quanto generiche, le querele di falso de quibus; avverso la sentenza del giudie dell’appello la società Area Casa di Sgaravato Marco Co. in liquidazione e lo Sgaravato propo ngono ora ricorso per cassazione,sulla base di unico motivo; resiste con controricorso la Joseph , quale titolare dell’impresa individuale Edil-Jo di Caterina Joseph ( già Edil Jo di Caterina );il ricors o è assegnat o per la trattazione in Adunanza Camerale sussistendo i presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c.;

Considerato che con unico motivo –violazione ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. con riferimento all’art. 216 c.p.c.–i ricorrent i si dolgono che la decisione sia stata assunta sul presupposto del mancato disconoscimento sia del contratto di noleggio sia del contratto di appalto; lamentano che, atteso il mancato formale disconoscimento ex art. 214 c.p.c. del contratto costituente titolo della pretesa, il giudice dell’appello ne abbia erroneamente l’inopponibilità e/o pacificità della documentazione versata in atti per provare il contratto; lamentano non essersi considerato che il disconoscimento è evincibile alla stregua del rigetto della richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto “atteso il disconoscimento della scrittura privata”; il motivo è inammissibile per difetto del requisit o di contenuto - forma del ricorsoa pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che iricorrenti non riproduc ono nel ricorso - per la parte strettamente d’interesse in questa sede- gli atti e i documenti posti a sostegno della mossa censura, e in particolare il contratto di noleggio equello di appalto dai quali sarebbeasseritamente desumibile il disconoscimento dei suddetti atti, non ponendo pertanto questa Corte in condizioni di debitamente valutarla; a tale stregua le rationes decidendi dell’impugnata sentenza risultano invero non ( quantomeno idoneamente ) censurate; le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dellacontroricorrente, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condannai ricorrent i al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui ero 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza