Civil Code liability upheld for water pipe freezing due to owner's failure to drain pipes in winter.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Angela De Vincenzo's appeal against a lower court ruling that held her liable for water damage caused by a burst pipe. The court found that the pipe rupture resulted from freezing due to the owner's failure to drain the pipes during the winter, a negligent omission that established liability under Article 2051 of the Civil Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the costs of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2051 c.c.; The owner of a property is liable for damages caused by water leaks if the leak results from a negligent omission to perform necessary maintenance or drainage duties, such as failing to empty pipes in freezing conditions.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
e Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20355/2020 proposto da: De Vincenzo Angela Maria, rappresentata e difesa dall’avvocato FranzeseGiovanni; -ricorrente - contro Fiore Bianca, Fiore Ugo, rappresentati e difesi dall’avvocato Sannino Giovanni; -controricorrenti- nonchécontro Condominio Parmiciano in persona dell’Amministratore pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Lionello Paolo; -controricorrente – avverso la sentenza n. 561/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 14/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere Pasquale Gianniti.
FATTI DI CAUSA1.Nel 2002 Bianca Fiore ed Ugo Fiore, comproprietari di un appartamento facente parte del fabbricato condominiale di via G. D’Annunzio, 51, in Rivisondoli (AQ), convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Sulmona Angela Maria De Vincenzo De Girolamo, proprietaria dell’appartamento sovrastante il loro, per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni da infiltrazioni d’acqua subite alla struttura del proprio immobile ed agli arredi. A fondamento della domanda parte attorea deduceva che le infiltrazioni, verificatesi alla fine del mese di dicembre 2001, erano state causate dalla rottura di un tubo dell’acqua posto nell’unità immobiliare della De Vincenzo e che tali infiltrazioni, particolarmente copiose, tanto che l’acqua avrebbe raggiunto un’altezza di circa cm 20, avevano provocato danni per un ammontare complessivo di euro 13.859,00.
Si costituiva in giudizio la convenuta, che contestava la domanda risarcitoria attorea, assumendo che la rottura si era verificata in un tratto di proprietà condominiale, prima del contatore divisionale, posto all’ingresso dell’appartamento, e, all’uopo, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il condominio, che indicava come unico responsabile dei danni causati agli attori. Chiamato in causa, il condominio si costituiva in giudizio, a mezzo del proprio amministratore p.t. e giusta delibera condominiale, il quale: chiedeva il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti dalla convenuta chiamante (deducendo che l’accertamento tecnico preventivo, espletato nelle more del processo, aveva individuato la causa delle infiltrazioni nell’appartamento di proprietà della convenuta); e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti alla facciata del fabbricato condominiale, danni ammontanti ad euro 1.410,50.
La causa veniva istruita mediante accertamento tecnico preventivo (seguito da successiva c.t.u.), acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, escussione di testi.Il Tribunale di Sulmona, con sentenza n. 244/2006: - accoglieva la domanda attorea e, ritenuta la responsabilità della convenuta ex art. 2051 c.c., condannava quest’ultima, a pagare, a favore degli attori, la somma di euro 15.193,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo e condannava la convenuta alla rifusione delle spese processuali e di c.t.u.; -rigettava la domanda riconvenzionale proposta dal condominio e compensava le spese tra convenuta e terzo chiamato.
2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello la De Vincenzo De Girolamo, chiedendo che la Corte di merito, previa sospensione dell’efficacia esecutiva ed in riforma della stessa, rigettasse la domanda proposta nei suoi confronti dagli originari attori e dichiarasse che la responsabilità per il verificarsi dei danni subiti dagli stessi fosse attribuita a responsabilità esclusiva del condomino. In particolare, con il primo motivo, deduceva che la conduttura (che aveva originato le perdite) fosse di proprietà condominiale e che il Giudice di prime cure fosse incorso in errore nel ritenere che solo tutto ciò che si trova all’esterno di un appartamento rientra tra i beni comuni di cui all’art. 1117 c.c. e non anche le condutture che si addentrano negli appartamenti stessi che invece sarebbero di proprietà esclusiva dei titolari e, nel ritenere che, ai fini della decisione, ciò che rilevava era (non il fatto che il punto di rottura si trovasse a monte della valvola, bensì) il fatto che il punto di rottura medesimo si trovasse all’interno del suo appartamento.
Deduceva inoltre che la comunione di talune parti dell’edificio andasse individuata secondo il criterio della destinazione e che le sentenze citate dal primo Giudice a sostegno della decisione impugnata si riferissero a casi del tutto diversi da quello in esame. Deduceva infine che anche il richiamo all’art. 2051 c.c. sarebbe stato del tutto inconferentepoiché la tubazione sfuggiva dalla sua sfera di custodia. Con il secondo motivo, lamentava che la quantificazione dei danni era eccessiva rispetto a quanto era emerso dagli atti. Con il terzo motivo chiedeva la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza.
Bianca Fiore ed Ugo Fiore si costituivano nel giudizio di appello, chiedendone il rigetto. Il Condominio invece rimaneva contumace. La Corte d’appello di L’Aquila, respinta l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’impugnata, con sentenza n. 621/2012, in accoglimento dell’appello e in riforma dell’impugnata sentenza: - rigettava la domanda proposta dai fratelli Fiore nei confronti della De Vincenzo; - dichiarava che la responsabilità dell’evento dannoso subito dagli attori dovesse “ascriversi al Condominio Parmiciano” che, per l’effetto, veniva condannato a pagare, a favore degli originari attori, la somma di euro 15.193,00, oltre rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, fino alla data di pronuncia della sentenza d’appello, ed interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, fino al saldo; - condannava inoltre il Condominio Parmiciano ed i fratelli Fiore al pagamento, in solido tra loro, delle spese del doppio grado di giudizio liquidandole a favore della De Vincenzo; mentre dichiarava compensate tra il Condominio Parmiciano e gli originari attori le spese del doppio grado di giudizio. 3.Avverso la suddetta sentenza il Condominio proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi.
Con il primo motivo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1117 n. 3 e 2051 c.c.: la Corte d’appello aveva erroneamente interpretato l’art. 1117, comma 3 o comunque aveva applicato una norma inesistente, avendo ritenuto, con riferimento al condotto delle acque, che il criterio distintivo tra parte di proprietà esclusiva e parte di proprietà condominiale fosse (non quello dell’ubicazione, ma) quello della destinazione. Il secondo motivo riproponeva le medesime doglianze sotto il profilo della congruità della motivazione: la Corte d’appello, pur avendo accertato che il punto di rottura dell’impianto si trovava all’interno dell’appartamento di De Vincenzo, aveva ritenuto che, in mancanza di elementi tecnici diversi, tale punto fosse da considerarsi situato sulla parte di impianto di proprietà condominiale.
Bianca ed Ugo Fiore rimanevano contumaci. In accoglimento del ricorso, questa Corte, con sentenza n. 27248/2018, cassava la gravata sentenza e rimetteva gli atti alla corte territoriale, indicando alla stessa di attenersi al principio per cui la presunzione di condominio dell’impianto idrico di un immobile di un condominio non può estendersi a quella parte dell’impianto stesso ricompresa nell’ambito dell’appartamento dei singoli condomini, cioè nella sfera di proprietà esclusiva di questi e di conseguenza nemmeno alle diramazioni .
4. I fratelli Fiore (che, pur intimati, non avevano resistito con controricorso in sede di legittimità) riassumevano il giudizio davanti alla Corte territoriale nei confronti della originaria convenuta e del condominio, chiedendo alla corte di rinvio di respingere, in applicazione del predetto principio di diritto, in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondato l’appello proposto dalla De Vincenzo De Girolamo avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona n. 244/2006, con vittoria delle spese processuali. Si costituiva il Condominio, il quale, associandosi a quanto richiesto dagli originari attori, concludeva chiedendo, in ossequio al principio di diritto enunciato da questa Corte, di rigettare l’appello proposto dalla De Vincenzo, con vittoria delle spese processuali.
Si costituiva, altresì, la De Vincenzo, la quale, in via preliminare eccepiva: la nullità della notifica dell’atto di citazione in riassunzione, in quanto avvenuta ad un indirizzo diverso da quello in cui la stessa risiedeva sin dal 20.11.1991; la mancanza di interesse e di legittimazione attiva dei fratelli Fiore alla riassunzione del giudizio a seguito della sentenza emessa da questa Corte, che aveva cassato con rinvio la sentenza della corte territoriale n. 621/2012, in quanto gli stessi non si erano nemmeno costituiti nel giudizio di legittimità e, peraltro, avevano transatto ogni questione, perché integralmente risarciti dal Condominio; nel merito, concludevano per il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La Corte territoriale, quale giudice di rinvio, con sentenza n. 561/2020, rigettava l’appello proposto dalla De Vincenzo avverso la sentenza n. 244/2006 del Tribunale di Sulmona, sentenza che veniva integralmente confermata, e provvedeva a regolamentare le spese processuali. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso la De Vincenzo De Girolamo. Hanno resistito con controricorso: sia i fratelli Fiore (originari attori) che il Condominio Parmiciano (chiamato in causa dalla De Vincenzo). Per l’odierna udienza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre il Difensore della ricorrente De Vincenzo ed il Difensore dei fratelli Fiore hanno presentato memoria a sostegno delle rispettive ragioni.
Il Collegio si è riservato il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380-bis 1 secondo comma c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Ai fini di una migliore comprensione dei motivi di ricorso appare opportuno richiamare il principio di diritto affermato da questa Corte e come lo stesso è stato applicato dalla corte di rinvio. 1.1. Questa Corte, con sentenza n. 27248/2018 ha affermato: Dall’accertamento dei fatti operato dal giudice di merito - accertamento insindacabile in questa sede - risulta che le infiltrazioni nell’appartamento di Bianca e Ugo Fiore sono state causate dalla rottura della chiave di stacco dell’acqua sita nella cucina dell’appartamento di De Girolamo.
Sulla base di queste premesse, la conclusione del giudice di responsabilità del condominio per i danni subiti dai Fiore non è corretta. È vero che, secondo un orientamento presente in questa Corte, “la presunzione di comunione delle parti comuni, elencate dal n. 3 dell’art. 1117 c.c., fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini, non sempre implica che, nell’ambito della porzione di fabbricato esclusiva del singolo condomino, non ricada alcuna parte comune” in quanto “il criterio distintivo tra parti comuni e parti esclusive del condominio è dato solo dalla loro destinazione, così che il condotto di acque è di proprietà esclusiva, indipendentemente dalla sua ubicazione, per la parte in cui direttamente afferisce al servizio del singolo e comune in tutta la restante porzione, in cui ad esso si innestano uno o più altri canali a servizio di altri condomini” (Cass. 2151/1964).
Tale orientamento, che, per individuare la “diramazione degli impianti” di cui all’art. 1117 c.c., fa riferimento unicamente alla destinazione del condotto delle acque, prescindendo dal tutto dalla sua ubicazione, non convince, in quanto l’art. 2051 c.c. prevede “una forma di responsabilità che ha fondamento giuridico nella circostanza che il soggetto chiamato a rispondere si trovi in una relazione particolarmente qualificata con la cosa, intesa come rapporto di fatto o relazione fisica implicante l’effettiva disponibilità della stessa” (Cass. 19045/2010).
Il Collegio ritiene pertanto di seguire l’orientamento per cui “la presunzione di condominio dell’impianto idrico di un immobile in condominio non può estendersi a quella parte dell’impianto stesso ricompresa nell’ambito dell’appartamento dei singoli condomini, cioè nella sfera di proprietà esclusiva di questi, e di conseguenza nemmeno alle diramazioni che, innestandosi nel tratto di proprietà esclusiva, anche se questo sia allacciato a quello comune, servono ad addurre acqua negli appartamenti degli altri condomini” (Cass.2043/1963) 1.2.
Dando applicazione al suddetto principio la corte di merito, quale giudice di rinvio, ha ritenuto che: Nel merito, l’applicazione (doverosa, a norma dell’art. 384 comma 2 c.p.c., nonostante il dubbio espresso dalla convenuta in riassunzione già appellante) del principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente e l’indiscutibilità (anche per assenza di qualsiasi specifica censura sul punto) dell’accertamento compiuto - mediante plurimi accertamenti tecnici, documentazione fotografica e testimonianze- circa l’origine della fuoriuscita d’acqua dalla valvola di chiusura dell’impianto idrico collocata all’interno dell’appartamento del quale la De Vincenzo era proprietaria e custode, impongono di constatare la sussistenza della responsabilità di quest’ultima, a norma dell’art. 2051 c.c., per i danni che da quella fuoriuscita d’acqua sono conseguiti (anch’essi accertati e liquidati dalla sentenza appellata rimasta in parte qua esente da qualsiasi specifica censura), non superata dalla prova del caso fortuito o della forza maggiore (avendo, al contrario, la sentenza gravata … anche in questa parte non censurata - accertato che la rottura della valvola è dipesa dalla formazione di ghiaccio nelle tubature collocate nell’appartamento della De Vincenzo, resa possibile dal loro mancato svuotamento in periodo invernale ed in località montana) . 2.La De Vincenzo De Girolamo affida il ricorso a tre motivi.
3. Con il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 392 e 393 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha rigettato, in tesi della ricorrente errando, l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione alla riassunzione in capo ai fratelli Fiore, eccezione che era stata da essa sollevata, affermando che la legittimazione alla riassunzione in capo ai fratelli Fiore, che (contrariamente a quanto sembra opinare la convenuta in riassunzione) sono stati parte del giudizio di Cassazione (nel quale, pur intimati, semplicemente non hanno svolto difese), oltre che dei precedenti gradi di merito, si desume pianamente dall’art. 392 c.p.c. che legittima alla riassunzione ciascuna delle parti .
Sostiene che la corte di rinvio avrebbe dovuto ritenere inammissibile l’atto di riassunzione dei fratelli Fiore, in quanto gli stessi non avevano impugnato la sentenza della corte territoriale, alla quale avevano prestato definitiva acquiescenza, e non si erano costituiti nel giudizio di legittimità. Con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 393 c.p.c., avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del processo, con caducazione di tutte le pronunce esaminate nel corso del processo, salvo che per le sentenze passate in giudicato. Il motivo è infondato.
Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la quale pretende di riservare la qualità di parte a coloro che in un giudizio si difendono attivamente e non anche a chi scelga legittimamente di non svolgervi difese in alcuni dei suoi gradi in relazione al concreto interesse sul punto, la corte di merito ha correttamente ritenuto i fratelli Fiore legittimati alla riassunzione in quanto l’art. 392 c.p.c. legittima alla riassunzione ciascuna delle parti : visto che parti erano indubbiamente i fratelli Fiore, in quanto originari attori, che avevano dato impulso e partecipato al giudizio di merito e in quanto erano stati ritualmente intimati nel giudizio di legittimità, nel quale pure hanno deciso di non svolgere difese.
4. Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 115 c.p.c. e artt. 1362 e ss. c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 5c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha rigettato, secondo il ricorrente errando, l’eccezione di carenza di interesse alla riassunzione in capo ai fratelli Fiore, ritenendo che altrettanto indubitabile è l’interesse alla riassunzione in capo ai suddetti, tenuto conto che l’estinzione del processo (e di tutte le attività processuali compiute nei precedenti gradi) la quale, ex art. 393 c.p.c. sarebbe conseguita alla mancata riassunzione, li avrebbe privatisia del titolo conseguito nei confronti del condominio (cassato dalla Corte di legittimità), sia di quello conseguito, con la sentenza di primo grado (che avrebbe perso efficacia a seguito dell’estinzione: si veda, ad esempio, Cass.3022/2020), nei confronti della De Vincenzo e che né tale interesse può ritenersi venuto meno a seguito della scrittura privata prodotta dalla convenuta, con la quale le parti non hanno definito transattivamente il presente giudizio(che ha ad oggetto la domanda risarcitoria accolta dalla sentenza appellata), ma hanno soltanto regolato alcuni profili delle obbligazioni restitutorie conseguenti alla riforma di quella sentenza daparte della pronuncia poi cassata .
Sostiene che i fratelli Fiore non avevano interesse alla riassunzione, in quanto questa Corte, con sentenza n. 27248/2018 , aveva escluso la responsabilità del Condominio per i danni causati nell’appartamento dei fratelli Fiore, per cui l’unica diatriba ancora in essere era rimasta quella tra lei ed il Condominio. A sostegno del motivo osserva che i fratelli Fiore avevano con lei transatto ogni questione con scrittura privata del 12 maggio 2016. Sotto altro profilo si duole che la corte di rinvio, nell’interpretare il contratto tra le parti, ha affermato che le parti non hanno definito transattivamente il presente giudizio , in violazione dei principi stabiliti in materia di interpretazione del contratto di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. Al riguardo rileva che la corte di merito, violando anche l’art. 115 c.p.c., ha anche omesso di considerare la seguente circostanza rimasta incontestata: e cioè che i fratelli Fiore erano stati integralmente risarciti dal Condominio.Il motivo è inammissibile.
È inammissibile, nella parte in cui invoca il vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c., per difetto di specificità, in quanto non riporta:
a) gli elementi essenziali della scrittura privata o di quella parte di essa che conterrebbe la transazione che avrebbe fatto venire meno l’interesse alla riassunzione, così consentendo a questa Corte di poter valutare la fondatezza del motivo senza essere costretta ad accedere a fonti esterne al ricorso (quali sono gli atti del giudizio di merito);
b) non riporta gli atti del processo dai quali evincere che la circostanza dell’avvenuto risarcimento fosse pacifica tra le parti. Ed al riguardo è noto che le eventuali lacune del ricorso neppure possono essere colmate con alcun atto successivo e, tanto meno, con la memoria illustrativa. Ancora, il motivo non tiene conto del fatto che la corte territoriale, affermando che l’intenzione dei contraenti era solo quella di regolare alcuni profili delle obbligazioni restitutorie conseguenti alla cassazione della sentenza, ha dato della scrittura privata una interpretazione plausibile in estrinsecazione della potestà riservata al giudice del merito in tema di ermeneutica contrattuale, sulla quale a questa Corte non è dato tornare: infatti, la critica al risultato di un’operazione di ermeneutica contrattuale è mossa senza il rispetto dei rigorosi criteri sul punto elaborati da questa Corte per il caso di contestazione dell’interpretazione di atti negoziali.
È inammissibile nella parte in cui invoca il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., perché non è fatto in senso fenomenico un elemento istruttorio espressamente preso in considerazione, quale per l’appunto è la scrittura privata intercorsa tra le parti, peraltro a fronte di una doppia conforme, soltanto interpretato in senso contrario a quello auspicato dalla parte. Il motivo è, per altro verso, pure infondato.Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la corte di merito ha correttamente ritenuto che, secondo la regola generale di cui all’art. 393 c.p.c., alla mancata riassunzione consegue l’estinzione dell’intero processo, ragion per cui i fratelli Fiore, se non avessero riassunto il processo, non avrebbero avuto alcun titolo nei confronti della De Vincenzo.
5. Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 e n. 5 c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.384, 392 e 394 c.p.c. nella parte in cui la corte di merito ha deciso la causa, limitandosi a confermare la sentenza di primo grado, senza compiere alcun ulteriore accertamento in fatto (evidentemente necessario in tesi difensiva, non avendo questa corte deciso direttamente la causa nel merito), sottolineando la indiscutibilità (anche per assenza di qualsiasi specifica censura sul punto) dell’accertamento compiuto – mediante plurimi accertamenti tecnici, documentazione fotografica e testimonianze – circa l’origine della fuoriuscita d’acqua della valvola di chiusura dell’impianto idrico collocata all’interno dell’appartamento , del quale lei era proprietaria e custode.
Sostiene che quando, come nel caso di specie, la sentenza sia stata annullata per i concorrenti motivi di cui all’art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., il giudice di rinvio è sì vincolato al principio di diritto affermato ma, in relazione ai punti decisivi e non congruamente valutati nella sentenza cassata, se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, può e deve procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quelli la cui acquisizione si renda necessaria in virtù delle direttive espresse dalla Corte di cassazione, nei soli limiti delle preclusioni e delle decadenze già eventualmente verificatesi.
Pertanto, il giudice di rinvio, applicando il suddetto principio, avrebbe dovuto valutare nuovamente la circostanza che la rottura della tubazione ha riguardato un tratto della conduttura (non di sua proprietà esclusiva, ma) di proprietà condominiale, in quanto si è verificata nel punto che precede la saracinesca da cui si dirama la tubazione interna al suo appartamento. Osserva che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, lei in sede di atto di appello aveva rilevato (p. 3 e p.
4) la suddetta circostanza come pure il fatto che non aveva avuto con la tubatura, nel punto di rottura, alcun dovere di custodia o di vigilanza. Prospetta come auspicabile la rimessione alle Sezioni Unite della questione oggetto del presente giudizio. Il motivo è inammissibile. Invero, da un lato, la Corte di merito, partendo dall’accertamento già compiuto in punto di origine della fuoriuscita dell’acqua (valvola di chiusura dell’impianto idrico) e di collocazione della valvola (all’interno dell’appartamento della De Vincenzo), assunto quale presupposto per l’enunciazione del principio di diritto affermato da questa Corte e dandovi applicazione, è pervenuta alla decisione di rigettare l’appello della De Vincenzo e di confermare integralmente la sentenza del giudice di primo grado.
In via dirimente (e a prescindere dalla disamina dei limiti in cui può aver luogo la rimeditazione dei presupposti di fatto posti a fondamento della decisione di cassazione con rinvio: per di più, come da applicarsi alla specie, in cui pare appunto individuato, nella parte della sentenza già cassata ma non interessata dal vizio, il punto di origine del sinistro), può osservarsi che, con apprezzamento di fatto, la corte di merito motiva anche rilevando che la sentenza del giudice di primo grado (con statuizione non censurata e dunque passata in giudicato) aveva accertato che la rottura della valvola è dipesa dalla formazione di ghiaccio nelle tubature collocate nell’appartamento della De Vincenzo, resa possibile dal loro mancato svuotamento in periodo invernale ed in località montana: sostanzialmente aderendo a tale prospettazione, congruamente inserita nella ricostruzione dell’eziologia del sinistro, quale condotta omissiva propria del custode di un bene di quelle caratteristiche e, pertanto, quale ulteriore – se non autonoma –fonte di responsabilità proprio ai sensi dell’art. 2051 c.c. Rispetto all’iter motivazionale svolto dalla corte territoriale, la ricorrente, pur evocando la violazione di legge, sostanzialmente sollecita questa Corte a procedere ad una nuova valutazione nel merito senza tener conto dell’intervenuta definitività dell’accertamento della rilevanza della condotta omissiva tenuta dalla De Vincenzo (circa il mancato svuotamento in periodo invernale).
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P. Q. M. La Corte: -rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida, in favore dei fratelli Fiore, in euro 3.200 per compensi, e, in favore del Condominio Parmiciano, in euro 2500 per compensi, oltre, per ciascuna di tali parti, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori