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Decreto — n. 3038/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing abandonment of proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 3038/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against the Second Instance judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The court noted that no request was made during the 40 days following the proposal's communication, leading to a deemed waiver of the right to proceed. Consequently, the proceedings were terminated, and the appellants were ordered to pay the legal costs of the cassation trial.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the forty-day period following the communication of the proposal for judgment termination results in the deemed abandonment of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
abandonment of appeal forty-day period extinction of proceedings deemed waiver cassation costs spese legali rimborso delle spese anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
(ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.4808/2022depositata il 12/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.4808/2022depositata il 12/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4705/2023 R.G. proposto da : CREPALDI CARLO, COLITTI LIBERO, DE FLAVIIS LUCA, DI CARO CALOGERO GIUSEPPE, DA ROS DIEGO, DEL BIGO CECILIA, MELATO MAURIZIO, MUGNAINI ELIO, KIEFFER EMILIO, PALEARDI FERDINANDO, LUPPI MARIO, MOLETI MARIA LUISA, GIANETTI SILVIA ROBERTA MARIA, MACELI FRANCO, PALMINTERI MARIO ANTONINO, GRANDI MARTA, MARTINELLI IVO, GALLO GIANNA EDDA, FERRARI STEFANO, DUATTI ANDREA, FABERI MAURIZIO, MONTI GIUSEPPE, MALLARDI MARIO, GRAPPASONNI GABRIELLA, PEDOTO GIUSEPPE, RASI GUIDO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI, 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.4808/2022depositata il 12/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti solidalmente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10 .000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 31/01/2024. Il Presid