Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Miguel Di Sarli, challenged a lower court judgment against the Presidency of the Council of Ministers and other state entities. The court ruled that the silence on the proposed settlement constituted a formal waiver of the right to proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal's communication constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1903/2023 R.G. proposto da : DI SARLI MIGUEL, elettivamente domiciliato in FIRENZE VIA LUNGARNO VESPUCCI 18, presso lo studio dell’avvocato FILOIA RENZO (FLIRNZ73R31H501A) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GARDELLI CLAUDIO (GRDCLD72E18D612Q) -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZEn.1162/2022depositata il 08/06/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle part i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1 . 15 0,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 31/01/2024. Il Presiden