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Ordinanza Interlocutoria — n. 3036/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing to discuss admissibility of electronic filing without official seal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3036/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible due to a procedural defect in the electronic filing of the contested judgment. The appellant submitted a digital copy lacking the mandatory official seal and authentication data required by law. Consequently, the case was remanded to a public hearing to debate the admissibility of this electronic submission method.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 163 c.p.c.: When a party fails to deposit the contested judgment with the requisite official seal and authentication data, the appeal is inadmissible unless the defect is cured; however, if the defect is not cured, the case must be remanded to public hearing to discuss the admissibility of the electronic filing method.

Parole chiave

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electronic filing official seal requirement procedural admissibility CPC Article 369 remand to public hearing finanziamento dell'assicurazione infortuni assicurazione responsabilità civile prestazione d'assicurazione indebita

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
Marco Rossetti; considerato che la società ricorrente ha assolto l’onere (imposto a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c.) di depositare copia autentica del provvedimento impugnato depositando telematicamente una sentenza priva della stampigliatura (tra cui il c.d.
Art. 163 c.p.c.
art. 369 c.p
Marco Rossetti; considerato che la società ricorrente ha assolto l’onere (imposto a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c.) di depositare copia autentica del provvedimento impugnato depositando telematicamente una sentenza priva della stampigliatura (tra cui il c.d.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 29803 del 29/12/2020
Ordinanza n. 5771/23
Ordinanza n. 24885/23
Ordinanza n. 28035 del 2023
Ordinanze nn. 817, 823, 827, 841 e 865 del 2024
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Testo completo

ciato la seguente Ordinanza Interlocutoria sul ricorso n. 3764/23proposto da: -) Vittoria Assicurazioni s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat o ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes o dagli avvocatiMaurizio Hazan e Stefano Taurini ; -ricorrente - contro -) Autocarrozzeria Maggiodi Maggio Patrizio e Maggio Fabrizio s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzoPEC del proprio difensore, difesodagli avvocati Graziano Marchetti e Paolo Zinolli; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale diGenova 27 giugno 2022 n. 1646 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti; considerato che la società ricorrente ha assolto l’onere (imposto a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c.) di depositare copia autentica del provvedimento impugnato depositando telematicamente una sentenza priva della stampigliatura (tra cui il c.d. “glifo” e gli altri, indispensabili, dati autentici sulla data di pubblicazione), apposta in via automatica dal sistema Oggetto: assicurazione danni – sentenza priva di dati autentici – rimessione alla pubblica udienza informatico di gestione dei servizi di cancelleria, attestante la data di deposito ed il numero del provvedimento; in analoghe circostanze questa Corte ha, talvolta, ritenuto legittima la suddettamodalità di assolvimento dell’onere di deposito del provvedimento impugnato ( Ordinanza n. 29803 del 29/12/2020 ;

Ordinanz e n n. 5771/23, 24885/23 e 28035 del 2023, tra le altre), mentre in altre occasioni l’ha ritenuta ragione di inammissibilità del ricorso (Ordinanze nn. 817, 823, 827, 841 e 865 del 2024, tra le altre); è pertanto opportuno che la suddetta questioneprocessuale, suscettibile di riproporsi in molti ricorsi e da qualificarsi di particolare rilevanza, sia discussa in pubblica udienza; p.q. m. rinvia la causa a nuovo ruolo, affinché sia discussa in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSezione civile della Corte di cassazione, addì 14 dicembre 2023e, in esito a riconvocazione da remoto, addì 29 ge