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Ordinanza Interlocutoria — n. 3034/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lower court violated procedural rules regarding joinder of parties in debt recovery case.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3034/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal filed by Marmo brothers against a Milan Court of Appeal judgment. The appellants argued the lower court erred by failing to join specific parties and violated procedural articles regarding debt restitution and contract validity. The court rejected these claims, upholding the lower court's decision on the grounds of proper procedural conduct and lack of merit in the cited violations.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 384 c.p.c.: The Supreme Court holds that a lower court's failure to join parties or apply specific procedural rules does not constitute nullity if the judgment remains legally sound and procedural integrity is maintained.

Parole chiave

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procedural nullity joinder of parties debt restitution contract validity usury threshold civil procedure appeal dismissal estinzione del debito

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 4 c.p.c.
c on il primo motivo i ricorrenti denunciano “ N ullità della sentenza e del procedimentoex art. 360, n.4.
Art. 384 c.p.c.
Art. 1418 c.c.
3, c.p.c., dell’art. 1418 c.c. e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art.
Art. 1322 c.c.
Art. 1936 c.c.
art. 96 c.p
il danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., liquidato in euro 13.000,00per ciascuna di esse.
art. 342 c.p
1 e 2 delle conclusioni degli appellanti e l’inammissibilità, ex art. 342 c.p.c., di tutte le altre domande proposte dagli appellanti.
art. 345 c.p
342 che ai sensi dell’art. 345 c.p.c., l’appello proposto dai ricorrenti e dichiarando assorbiti gli altri motivi.
art. 384 c.p
art. 1418 c.c
3, c.p.c., dell’art. 1418 c.c.
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al n. 18608/2021 R.G. proposto da: MARMO RICCARDO, MARMO PIETRO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CASSIODORO N 1/A, presso lo studio dell’avvocato COSTANTINO GIORGIO (CSTGRG51B27A662M), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati GADALETA MAURO (GDLMRA51E31A662Q), COSTANTINO FRANCESCO SAVERIO (CSTFNC78D29A662P) - R icorrent i - Contro CREDITO EMILIANO HOLDING SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 101, presso lo studio dell’avvocato PECONI STEFANO (PCNSFN60C19H501B), che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati FERRARI ENRICO (FRRNRC72A14G337U), FERRARI MASSIMO (FRRMSM61H19H223U) - C ontroricorrente - nonchécontro NEMO SPV SRLe per essa ALGOS SRL, elettivamente domiciliat a in ROMA VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato PAGANO MARIA TERESA (PGNMTR65P69D708F),che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato NATALE ANDREA VINCENZO (NTLNRV70A07F205N) - C ontroricorrenti - nonchécontro CREDITO EMILIANO (CREDEM) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 101, presso lo studio dell’avvocato PECONI STEFANO (PCNSFN60C19H501B), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FERRARI MASSIMO (FRRMSM61H19H223U), FERRARI ENRICO (FRRNRC72A14G337U) - C ontroricorrente - nonchécontro AGRICOLA DI MARMO PIETRO E RICCARDO SNC, MRP SRL, FM DI CANNONE MICHELE C SAS, SAIS SOCIETÀ AGRICOLTURA INDUSTRIA E SERVIZI SAS DI CANNONE MICHELE C, FALLIMENTO IRIDE SRL, ICB INDUSTRIA CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL - I ntimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1375/2021depositata il 30/04/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/10/2023dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. Rilevatoquanto appresso indicato.

1. In seguito a ricorso d i Meliorbanca s.p.a. , poi divenuta Banca Popolare dell’Emilia Romagna –BPER s.p.a., ora N emo SPV s.r.l. , in qualità di cessionaria del credito, il Tribunale di Milano ha emesso decreto con cui ha ingiunto a Iride s.r.l. il pagamento di euro 7.630.312,51 a titolo di restituzione di un mutuo stipulato il 7/6/2002, oltre interessi dal 31/12/2010 al saldo, e a Pietro e Riccardo Marmo, in solido tra loro, e in solido con Iride, nella loro qualità di fideiussori,il pagamento del“la medesima somma ma fino alla concorrenza di euro 6.850.000,00”(v. sentenza impugnata in questa sede p.10).

2. Nei confronti d i d e tto decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione sia Iride (quale debitore principale) sia Pietro e Riccardo M armo (quali fideiussori), i quali hanno chiesto l’autorizzazione a chiamare in causa Credem s.p.a. e Ariosto s.r.l.

3. Autorizzata la chiamata in causa, le due società (Credem s.p.a. e Ariosto s.r.l.) si sono costituite chiedendo il rigetto delle domande degli opponenti.

4. Sono intervenute nel giudizio S.A.I.S. di Michele Cannone s.a.s. (già S.A.I.S. s.r.l.), Impresa Agricola di Marmo Pietro e Riccardo s.n.c., I.C.B. s.r.l., F.M. s.a.s. di Cannone Michele (già F.lli Marmo di Marmo Pietro e Riccardo s.a.s.), le quali hanno chiesto di dichiarare che i crediti oggetto della cessione del 7.6.2002 erano prescritti ex art.2946 c.c. e di ordinare agli attori, ai convenuti e alle parti terze chiamate, ed in particolare a coloro che fossero in possesso di documenti probatori inerenti ai predetti crediti, di consegnarli alle parti intervenute.

5. Il Tribunale di Milano , con sentenza n. 10958 / 20 14 , pubblicata il 16.9.2014,ha, tra l’altro, revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha condannato la debitrice principale (Iride, attualmente dichiarata fallita) - in solido con i due fideiussori (odierni ricorrenti) limitatamente alla somma di euro 6.850.000,00 ed accessori come al punto III del dispositivo della menzionata sentenza -, a pagare a Meliorbanca s.p.a., poi Banca Popolare dell’Emilia Romagna, la somma di euro 7.303.944,08, oltre interessi di mora contrattualmente previsti dal 31.12.2010 sino al saldo effettivo.

6. Il Tribunale ha inoltre condannat o Iride s.r.l., Marmo Pietro e Marmo Riccardo, in solido tra loro, a risarcire a lle part i terz e chiamat e in causa Credito Emiliano s.p.a. ed Ariosto s.p.a. il danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., liquidato in euro 13.000,00per ciascuna di esse.

7. Avverso detta sentenza la debitrice principale e i due fideiussori hanno proposto gravame dinanzi alla Corte di appello di Milano.

8. Tra le parti nei cui confronti è stato proposto appello (v. sentenza impugnata in questa sede, p.

12) si sono costituite solo Credem s.p.a. e Banca Popolare dell’Emilia Romagna -BPER s.p.a.

9. La C orte d’appello di Milano, in seguito alla estinzione e cancellazione dal registro delle imprese di una delle appellate (Ariosto s.r.l.) , ha dichiarato l’interruzione del giudizio, che è stato poi riassunto dagli appellantisolo nei confronti di Credem s.p.a. e BPER s.p.a. ma non nei confronti del successore della società estinta (Credito Emiliano Holding s.r.l.) né nei confronti di altre parti.

10. La C orte territoriale ha quindi pronunciato la sentenza n. 3164 del 7.7.2017 con cui: (i) ha accertato la mancata riassunzione del giudizio nei confronti del successore della società estinta; (ii) ha dichiarato l’inammissibilità di tutte le domande proposte nei confronti della società estinta, nonché (iii) l’inammissibilità per il carattere di novità delle domande di cui ai punti n. 1 e 2 delle conclusioni degli appellanti e l’inammissibilità, ex art. 342 c.p.c., di tutte le altre domande proposte dagli appellanti.

11. In seguito al ricorso della debitrice principale I ride s.r.l. (della quale, in pendenza del giudizio di cassazione, è stato dichiarato il fallimento) e dei due fideiussori (Pietro e Riccardo M armo) nei confronti di N emo SVP s.r.l. (cessionaria del credito di BPER) e di altre parti, con ordinanza n. 13607 del 7/3/2019 , questa S uprema Corte, accogliendo i primi tre motivi di ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’appello, ritenendo che questa avesse errato nel dichiarare inammissibile sia ai sensi dell’art. 342 che ai sensi dell’art. 345 c.p.c., l’appello proposto dai ricorrenti e dichiarando assorbiti gli altri motivi.

12. Il giudizio è stato riassunto da Nemo SPV (nella sua qualità di cessionaria del credito di Meliorbanca –BPER), e per essa da Frontis NLP s.p.a. (poi sostituita nel corso del giudizio dalla procuratrice Algos s.r.l.) nei confronti di Fallimento Iride s.r.l., Marmo Pietro, Marmo Riccardo e Credito Emiliano - Credem s.p.a. . Tale causa è stata iscritta con il n. R.G. 2997/19 e in essa si sono costituiti separatamente con appello incidentale Marmo Pietro, Marmo Riccardo e Fallimento Iride s.r.l. nonché Credem s.p.a.. A sua volta Fallimento Iride s.r.l. ha riassunto il giudizio nei confronti di Marmo Pietro, Marmo Riccardo, Credem –Credito Emiliano s.p.a., Credito Emiliano Holding s.p.a. (nella sua qualità di successore dell’estinta Ariosto s.r.l.), Nemo SPV s.r.l. (nella sua qualità di cessionaria del credito vantato da Banca Popolare dell’Emilia Romagna - BPER s.p.a.), S.A.I.S. di Michele Cannone s.a.s. in liquidazione (già S.A.I.S. s.r.l.), Impresa Agricola di Marmo Pietro e Riccardo s.n.c., I.C.B. s.r.l. in liquidazione, F.M. di Michele Cannone s.a.s. in liquidazione (già F.lli Marmo di Marmo Pietro e Riccardo s.a.s.).

Quest’ultima causa è stata iscritta al n. R.G. 3205/19 e nella stessa si sono costituiti con appello incidentale Marmo Pietro e Marmo Riccardo; si sono altresì costituiti Credem –Credito Emiliano s.p.a.,Credito Emiliano Holding e Nemo SPV s.r.l. (e per essa la sua procuratrice Algos s.r.l.); le altre parti sono rimaste contumaci.

13. La Corte d’appello di Milano, quale giudice del rinvio, dopo aver riunito le predette cause, con sentenza n. 1375/2021, depositata in data 30/04/2021 , oggetto d el ricorso all’esame, ha dichiarato il difetto di legittimazione processuale di Credito Emiliano Holding – Credem Holding s.r.l., S.A.I.S. di Michele Cannone s.a.s. in liquidazione, Impresa Agricola di Marmo Pietro e Riccardo s.n.c., I.C.B. s.r.l. in liquidazione, F.M. di Michele Cannone s.as. in liquidazione; ha respinto l’appello proposto dalFallimento Iride s.r.l. , Riccardo e Pietro Marmonei confronti della sentenza n. 10958/2014 del Tribunale di Milano e ha regolato le spese di giudizio tra le parti.

14. Avverso tale sentenza Riccardo e Pietro Marmo propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e illustrato da memorie , cui Credito Emiliano (Credem) s.p.a., Credito Emiliano H olding s .p. a . e Nemo SPV s.r.l. resistono con distinti controricors i . La società da ultimo indicata ha pure depositato memorie. Considerato che:

1. c on il primo motivo i ricorrenti denunciano “ N ullità della sentenza e del procedimentoex art. 360, n.4. c.p.c. per violazione dell’art. 384 c.p.c.”, lamentando che la C orte territoriale, in violazione dell’art.384 c.p.c., non si sarebbe uniformata all’ordinanza di accoglimento del ricorso che ha originato il giudizio di rinvio conclusosi con la sentenza gravata, con conseguente nullità della sentenza del procedimento ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c.;

2. c on il secondo motivo i ricorrenti denunciano “ Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 1418 c.c. e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c.” , lamentando che la Corte territoriale avrebbe omesso l’esame di fatti decisivi per il giudizio e non avrebberilevato la nullità del contratto di cessione dei crediti in favore della parte finanziata per mancanza di oggetto, nonché, di conseguenza, del contratto collegato di finanziamento garantito dai ricorrenti per mancanza di causa; sotto diverso profilo, i ricorrenti denunciano che la Corte territoriale non avrebberilevato la nullità del finanziamento per superamento del tasso soglia in relazione all’usura;

3. c on il terzo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, n n . 3 e 4, c.p.c.,“Nullità della sentenza e del procedimento ex art 360 , n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia e violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., degli artt. 1322, 1936 c.c.” , sostenendo, come dagli stessi sintetizzato (v. p. 3 del ricorso), che la Corte di merito avrebbe provveduto d’ufficio in assenza di un’esplicita domanda di parte ed avrebbe violato le regole contrattuali. Considerato che: il ricorso all’esame presenta rilevanti questioni processuali , pure evidenziate dalle parti (v., tra l’altro, ricorso p. 18-19 e controricorso del Credito Emiliano Holding s.p.a., p.

13) per le quali è op