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Ordinanza — n. 3021/2024 — snciv Generato dall'IA

Court orders merger of two concurrent cassation appeals against appellate rulings on eviction and revocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3021/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered the merger of two separate cassation appeals into a single proceeding. The appellant, Friscia, had filed distinct appeals against an appellate judgment confirming an eviction order and a subsequent judgment declaring the revocation appeal inadmissible. The court ruled that these appeals must be joined under Article 335 of the Civil Procedure Code due to their inherent connection regarding the same underlying sentence.

Regesto Legislator

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Art. 335 c.p.c.; In cases where cassation appeals are filed against both the appellate judgment and the decision on the revocation appeal against that same judgment, they must be joined into a single proceeding to ensure unified treatment of all challenges.

Parole chiave

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cassation appeal merger concurrent appeals appellate judgment review revocation appeal inadmissibility Civil Procedure Code Art 335 arretrati di locazione diritto di riprendere il possesso della cosa revoca del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

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Art. 335 c.p.c.
art. 335 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, n. 10933 del 7/11/1997
Cass., Sez. 3, n. 25350 del 20/09/2021
509592; Cass., Sez. 3, n. 25350 del 20/09/2021, non massimata; Sez.
Sez. 5, n. 11955 del 10/06/2016
25350 del 20/09/2021, non massimata; Sez. 5, n. 11955 del 10/06/2016, non massimata; Sez.
Sez. 3, n. 10534 del 22/05/2015
11955 del 10/06/2016, non massimata; Sez. 3, n. 10534 del 22/05/2015, Rv.
Sez. 1, n. 25376 del 29/11/2006
635610; Sez. 1, n. 25376 del 29/11/2006, Rv.
Sez. L, n. 5515 del 12/04/2001
592875; Sez. L, n. 5515 del 12/04/2001, Rv.
Sez. 1, n. 1085 del 26/01/2001
545900; Sez. 1, n. 1085 del 26/01/2001, Rv.
Sez. 2, n. 194 dell'11/01/1999
Sez. L, n. 5850 dell'11/06/1998
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10650/2022R.G. proposto da Friscia Vincenzo Maria, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Caracci (p.e.c. indicata : caraccigiovanni@pec.ordineavvocatimarsala.it), con domicilio eletto in Roma, Via Collalto Sabino, n. 72, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Visca; –ricorrente – contro Comune di Sciacca; –intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo , n. 1613 /20 21 , Oggetto Revocazione – Errore di fatto percettivo – Presupposti – Riunione ad altro ricorso contro la sentenza di merito oggetto di decisione depositata l’11 ottobre 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 6 gennaio 2024dal Consigliere Emilio Iannello. Rilevato che: con sentenza n. 207 del 2015 ─ a conclusione di procedimento promosso con intimazione di sfratto per morosità dal Comune di Sciacca nei confronti di Vincenzo Maria Frisciae transitato a lla fase a cognizione piena ─ il Tribunale di Sciacca dichiarò risolto, per inadempimento del conduttore, il contratto di locazione di immobile ad uso diverso nel quale era subentrato il Friscia, condannando quest’ultimo a corrispondere all’ente locatore la somma di € 21.814,12, oltre interessi legali, a titolo di canoni scaduti e non pagati; la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1313 /20 17 , depositata il 13 settembre 2017, confermò tale decisione, rigettando il gravame interposto dal Friscia; avverso tale sentenz a Vincenzo Maria Friscia (oltre a proporre, come si dirà, ricorso per cassazione)ha proposto (anche) ricors o per revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., del quale l’adita Corte d’appello di Palermo ─ dopo aver disposto, con ordinanza in data 13/11/2018, ex art. 398, quarto comma, cod. proc. civ., la sospensione del giudizio già pendente in Cassazione ─ ha dichiarato l’inammissibilità, con sentenza n. 1613/2021, depositata l’11 ottobre 2021, per la ritenuta natura non revocatoria dei vizi denunciati; avverso quest’ultima sentenza il Friscia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il Comune di Sciacca è rimasto intimato;

è stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. con decret o de l qual e è stata datacomunicazione alle parti ( nel la stessa data essendo stata fissata anche, con separato decreto, la trattazione in adunanza camerale del ricorso per cassazione, iscritto al n. 9552 /2018 R.G., proposto avverso la sentenza d’appello n. 1313/2017); non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; ilricorrente ha depositato memori a; considerato che: secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, i ricorsi per cassazione proposti, rispettivamente, contro la sentenza d'appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima, in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità, debbono essere riuniti in applicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti) dell'art. 335 cod. proc. civ., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza, dovendosi ritenere che la riunione di detti ricorsi, pur non espressamente prevista dalla norma del codice di rito, discenda dalla connessione esistente tra le due pronunce poiché sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza revocanda può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione (Cass., Sez.

U, n. 10933 del 7/11/1997, Rv. 509592; Cass., Sez. 3, n. 25350 del 20/09/2021, non massimata; Sez. 5, n. 11955 del 10/06/2016, non massimata; Sez. 3, n. 10534 del 22/05/2015, Rv. 635610; Sez. 1, n. 25376 del 29/11/2006, Rv. 592875; Sez. L, n. 5515 del 12/04/2001, Rv. 545900; Sez. 1, n. 1085 del 26/01/2001, Rv. 543477; Sez. 2, n. 194 dell’11/01/1999, Rv. 522160; Sez. L, n. 5850 dell’11/06/1998, Rv. 516392); deve dunque essere disposta la riunione del presente giudizio a quello iscritto al n. 9552/2018 R.G. ─ riguardante il ricorso per cassazione che, come detto, è stato proposto avverso la sentenza n. 1313/2017 della Corte d’appello di Palermo, oggetto anche dell’impugnazione per revocazione decisa dalla stessa Corte d’appello con la sentenza qui impugnata con ricorso per cassazione ─ per essere, entrambi detti ricorsi per cassazione, unitamente trattati nell’odierna adunanza, nella quale è chiamato pure il detto ricorso;

P.Q.M.

La Corte dispone la riunione del presente procedimento, iscritto al n. 10650/2022R.G., a quello iscritto al n. 9552/2018 R.G.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza