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Sentenza — n. 3015/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows claim against water meter owner for flood damage, ruling on custody liability and force majeure proof.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3015/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's dismissal of the plaintiff's claim against Geal s.p.a., the water meter owner, for water damage to the plaintiff's goods. While the appellate court had held the tenant liable under custody rules, the Supreme Court found the lower court erred by ignoring established facts regarding third-party damage to the meter. Consequently, the Court ruled that Geal s.p.a. failed to prove force majeure and ordered them to pay damages, while costs were shared due to procedural omissions by both sides.

Regesto Legislator

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Art. 2051 cod. civ.; Art. 384 cod. proc. civ.: The custodian of a dangerous object is liable for resulting damage unless they prove force majeure or third-party fault; a lower court cannot re-evaluate facts already settled by prior judgments or annulment decisions.

Parole chiave

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custody liability force majeure defense third party damage judicial review limits damages quantification responsabilità per danni da acqua danneggiamento d'impianti elettrici indennità per intemperie

Disposizioni normative citate

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Art. 2051 cod. civ.
Art. 384 cod. proc. civ.
art. 378 cod. proc. civ
2.2.Al riguardo, non colgono nel segno le obiezioni formulate dalle ricorrenti nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., secondo cui la domanda proposta nei confronti della Geal s.p.a.
art. 2951 cod. civ
7527 del 2018 – aveva accolto il motivo di ricorso da quest’ultima proposto, fondato sulla violazione dell’art. 2951 cod. civ.), anche quella per cui non era statadimostrata la rottura del contatore da parte dipersone ignote .

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 17/02/1995, n.1712
già Cass., Sez. Un., 17/02/1995, n.1712; successivamente, Cass.
Cass. 18/07/2011, n. 15709
Un., 17/02/1995, n.1712; successivamente, Cass. 18/07/2011, n. 15709; Cass.
Cass. 17/09/2015, n. 18243
15709; Cass. 17/09/2015, n. 18243).4.
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Testo completo

sigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 03591/2022R.G., proposto da MARIA CRISTINA DEL DEBBIO, in proprio; “CRISTINA” di Cristina del Debbio C. s.a.s., in persona della legale rappresentante e socia accomandataria, Maria Cristina Del Debbio; rappresentate e difese dagli Avvocati Francesco Paolo Luiso ( ) e Dario Matteucci ( ), in virtù di procura allegata al ricorso; -ricorrenti- nei confronti di GEAL s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Zebio n. 30, presso lo studio dell’Avvocato Marco Vincenti ( ), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 1240/2021della CORTE d’APPELLO di FIRENZE, depositata il18 giugno 2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 dicembre 2023 dal Consigliere Paolo Spaziani; udito l’AvvocatoFrancesco Paolo Luiso; udito l’Avvocato Angela Carmela Donataccio per delega; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Mario Fresa , che ha c hiesto il rigetto del ricorso , ribadendo le conclusioni già formulate in forma scritta. FATTI DI CAUSA 1. La società “Daniela” di Daniela Del Debbio e C. s.a.s. (poi divenuta “Cristina” di Cristina Del Debbio e C. s.a.s.) citò, dinanzi al Tribunale di Lucca, Simonetta Menchini, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni provocati da una copiosa infiltrazione di acqua alla propria merce, custodita in un magazzino posto al piano seminterrato del fabbricato in cui si trovava l’appartamento della convenuta.

Espose che l’acqua era fuoriuscita da un contatore posto nel vano scale a corredo dell’abitazione della sig.ra Menchini. Costituitasi in giudizio, la convenuta chiamò in causa la Geal s.p.a., quale proprietaria, gestrice e custode del contatore, proponendo nei suoi confronti domanda di garanzia condizionata all’eventuale soccombenza.Estesa alla chiamata in causa la domanda risarcitoria proposta dall’attrice contro l’originaria convenuta, il Tribunale di Lucca la rigettò nei confronti di entrambi.

2. L’attrice propose appello e la Corte d ’ appello di Firenze, con sentenza 4 aprile 2014, n.569 , accolse la domanda formulata dall’attrice-appellante nei confronti di Simona Menchini, sul rilievo che il contatore doveva ritenersi posto al servizio della sua abitazione e che, pertanto, doveva reputarsi sussistente il rapporto di custodia tra essa e la cosa che aveva cagionato il danno; esclusa altresì la prova che il danno fosse imputabile alla rottura del contatore ad opera di terzi, il giudice d’appello ritenne, pertanto, che la sig.ra Menchini, quale «unica responsabile» (p.8 della sentenza della Corte fiorentina n.569/2014), dovesse essere condannata al risarcimento del danno subìto da lla “Daniela” di Daniela Del Debbio e C. s.a.s., ai sensi dell’art.2051 cod. civ.. 3.Avverso tale decisione Simonetta Menchini propose ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, diretti a censurare il capo di sentenza che aveva ritenuto sussistente il rapporto di custodia, in funzione dell’affermazione della sua responsabilità ex art.2051 cod. civ..

La sig.ra Menchini non censurò, invece, né la statuizione con cui era stata esclusa la prova del fortuitodeterminato dal danneggiamento della cosa ad opera di terzi, né il capo (implicito) di rigetto della domanda risarcitoria proposta contro la Geal s.p.a. dalla “Daniela” s.a.s. né, infine, il capo (implicito) di rigetto della domanda di garanzia da lei proposta contro la stessa Geal s.p.a.. La società “Daniela” s.a.s., originaria attrice, non propose ricorso per cassazione, né in via principale né in via incidentale, avverso la sentenza della Corte fiorentina del 2014, per censurare il capo (implicito) di rigetto della domanda risarcitoria proposta contro la Geal s.p.a.; sutali statuizioni si formò, pertanto, il giudicato.

Il terzo motivo del ricorso per cassazione proposto da Simonetta Menchini –con cui era stata denunciata violazione a falsa applicazione dell’art.2051 cod. civ. – fu accolto da questa Corte con ordinanza n. 7527 del 2018, sul rilievo che nel giudizio di merito era stato accertato che il contatore, di proprietà del gestore, si trovava bensì all’interno dello stabile ma non all’interno dell’abitazione della ricorrente, la quale pertanto non poteva esercitare sulla cosa i poteri di vigilanza che competono al custode e non poteva, dunque, essere chiamata a rispondere dei danni cagionati dalla cosa medesima ai sensi dell’art.2051 cod. civ., ma soltanto, in tesi, ai sensi dell’art.2043 cod. civ..

4. Rinviata la causa alla Corte d ’ appello di Firenze in diversa composizione, perché accertasse la sussistenza o meno della responsabilità della Menchini a tale diverso titolo, il giudice del rinvio, con sentenza del 18 giugno 2021, n.1240, espletato con esito negativo questo accertamento, ha definitivamente rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla “Cristina”di Cristina Del Debbio e C. s.a.s. contro Simonetta Menchini. In ordine alla omologa domanda, proposta in via subordinata dall’originaria attrice contro la Geal s.p.a., ha ritenuto infondata l’eccezione di giudicato sollevata da quest’ultima e, dopo aver delibato nel merito anche questa domanda, l’ha rigettata sul rilievo che la Geal s.p.a., pur rivestendo la qualità di proprietario e gestore (e dunque custode) del contatore, aveva nondimeno fornito la prova liberatoria del caso fortuito, ai sensi dell’art.2051 cod. civ., da identificarsi con l’accertata manomissione del contatore ad opera di terzi.

5. Propongono ricorso per cassazione la società “ Cristina ” di Cristina Del Debbio e C. s.a.s., nonché Maria Cristina Del Debbio in proprio, sulla base di un unico, articolato motivo. Risponde con controricorso la Geal s.p.a.. La trattazione del ricorso, originariamente fissata in adunanza camerale della Sesta Sezione Civile (in vista della quale entrambe le parti avevano depositato memoria), è stata rinviata alla pubblica udienza di questa Sezione con ordinanza interlocutoria 19 ottobre 2022, n. 30741. Il Procuratore Generale, anticipando le medesime richieste formulate in udienza, ha depositato memoria con conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

La parte ricorrente ha depositato ulteriorememoria per l’udienza . RAGIONI DELLA DECISIONE 1.L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 394, terzo comma, e 384, primo comma, cod. proc. civ., per avere il provvedimento impugnato superato i limiti del giudicato interno formatosi sulla sentenza del 4 aprile 2014 della Corte d’appello di Firenzee per avere esorbitato dai limiti dei poteri attribuiti al giudice del rinvio. La società “Cristina” di Cristina Del Debbio e C. s.a.s.,nonché Maria Cristina Del Debbio in proprio, deducono che questa Corte, con l’ordinanza n. 7527 del 2018, aveva bensì accolto il terzo motivo di ricorso proposto da Simonetta Menchini avverso quella sentenza, ma aveva altresì evidenziato che con il predetto ricorso non erano stati censurati gli accertamenti di fatto operati dal giudice di appello.

Le ricorrenti sostengono che tra le circostanze di fatto accertate dal giudice di appello rientrava, oltre a quella per cui il contatore, di proprietà dell’ente gestore, non si trovava all’interno dell ’abitazione della sig.ra Menchini(circostanza in base alla quale doveva escludersi che quest’ultima avesse il potere di custodia sulla cosa e potesse essere chiamata a rispondere ai sensi dell’art.2051 cod. civ.), anche quella per cui non era stataprovata la rottura del contatore da parte di terzi. Assumono che, poiché su tali circostanze, non attinte dal ricorso e dalla successiva cassazione, era sceso il giudicato, esse non avrebbero potuto essere rimesse in discussione nel successivo giudizio di rinvio.

Concludono che il contrario accertamento della manomissione del contatore ad opera di terze persone (in base al quale era stata ritenuta raggiunta la prova liberatoria del custode Geal s.p.a.) era stato, dunque, indebitamente compiuto dal giudice del rinvio , in violazione dei limiti posti dagli artt. 394,terzo comma, e 384 , primo comma , c od. proc. civ.. 2.Il motivo è fondato, nei limiti che si vanno a precisare. 2.1.L’accertamento – che l e ricorrenti ritengono indebito perché cadente su una circostanza coperta da giudicato –della manomissione del contatore ad opera di terzi è stato effettuato dal giudice del rinvio sul presupposto che la domanda risarcitoria proposta dalla“Cristina” di Cristina Del Debbio e C. s.a.s. contro la Geal s.p.a. fosse ancora sub judicee potesse essere delibata nel merito.

In proposito può osservarsi che tale domanda doveva reputarsi implicitamente rigettata con la sentenza d’appello del 4 aprile 2014 e che tale statuizione implicita di rigetto non era stata impugnata con ricorso per cassazione dall’originaria attrice, sicché sulla stessa avrebbe dovuto ritenersi sceso il giudicato. 2.2.Al riguardo, non colgono nel segno le obiezioni formulate dalle ricorrenti nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., secondo cui la domanda proposta nei confronti della Geal s.p.a. doveva ritenersi meramente assorbita dall’accoglimento di quella principale proposta nei confronti di Simonetta Menchini e che essa era comunque rimasta sub judice per effetto della persistente coltivazione, da parte della sig.ra Menchini, della domanda di chiamata in causa del terzo responsabile; domanda che aveva costituito il fondamento dell’automatica estensione, alla terza chiamata , della domanda risarcitoria originariamente proposta dall’attricenei confronti della sola convenuta.

È infatti agevole rilevare, in contrario, che la sentenzad’appello del 4 aprile 2014 aveva riconosciuto Simonetta Menchini quale « unica responsabile»(p.8), ritenendo non configurabile un obbligo di custodia in capo alla Geal s.p.a., e che tale statuizione, analogamente a quella con cui era stata esclusa la prova del fortuito determinato dal danneggiamento della cosa ad opera di terzi, non era stata successivamente censurata per cassazione né dalla medesima sig.ra Menchini (la quale neppure aveva censurato il capo – implicito – di rigetto della domanda di garanzia da lei proposta contro la stessa Geal s.p.a.) né, soprattutto, dalla “Daniela” s.a.s. , che aveva omesso di proporre il relativo ricorso, eventualmente in via incidentale condizionata. 2.3.

Peraltro, va pure rilevato che , sebbene l ’eccezione di giudicato, espressamente sollevata dalla Geal s.p.a. nel giudizio di rinvio, sia stata erroneamente rigettata con la sentenza oggi impugnata, la società controricorrente non ha censurato tale erronea statuizione con ricorso incidentale, eventualmente condizionato all’accoglimento del ricorso principale, limitandosi a resistere a quest’ultima impugnazione. Èpacifico che n el giudizio di cassazione non trov a applicazione il principio di cui alll’art.346 cod. proc. civ.,secondo cui le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado si intendono rinunciate se non sono espressamente riproposte (Cass.13/04/2002, n. 5357;

Cass.10/11/2021, n. 33109). Tale principio, tra l’altro, anche nel giudizio di appello, è applicabile nella sola ipotesi in cui l’eccezione preliminare o pregiudiziale sia rimasta “non accolta” perché assorbita, non anche in quella in cui sia stata specificamente esaminata e rigettata, anche implicitamente (Cass., Sez. Un., 21/03/2019, n. 7940). Nel caso di specie, vertendosi in ipotesi di eccezione di giudicato (dunque di una eccezione rilevabile d’ ufficio ) , il principio non sarebbe comunque applicabile , poiché esso si riferisce alle sole questioni rilevabili ad istanza di parte, ma non anche a quelle rilevabili d'ufficio, stante il potere (dovere) del giudice del gravame di rilevarle in via officiosa(Cass. 28/03/2022, n. 9844).

Con riguardo al giudicato, poi, è stato da questa Corte affermato– e reiteratamenteribadito – il diverso principio per cui esso ( esterno o interno che sia) è rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata: viene infatti in considerazione un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto (Cass., Sez.

U n., 16 giugno 2006, n. 13916; recentemente, ex multis, Cass. 22 gennaio 2018, n. 1534; Cass.21/04/2022, n. 12754). Questo principio, però, deve ritenersi cedevole dinanzi alla regola processuale generale secondo cui anche in ordine al le eccezioni rilevabili d’ufficio, allorché esse siano state esaminate e respinte con pronuncia espressa o implicita, è necessario proporre gravame incidentale al fine di evitare la formazione del giudicato interno, che ne preclude ogni riesame, anche officioso (Cass. 28/03/2022, n. 9844 , cit.). In assenza di ricorso incidentale da parte d ella Geal s.p.a ., resta , pertanto, precluso a questa C orte il rilievo officio so del giudicato formatosi sulla domanda risarcitoria proposta contro di essa da lla società “Cristina” di Cristina Del Debbio e C. s.a.s.. 3.Nel merito, il ricorso è fondato .

Nell’ipotesi di cassazione della sentenza di merito per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvioè tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato da quello di legittimità , senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti al processo (Cass., Sez. Un., 03/09/2020, n.18303; Cass. 14/06/2006, n. 13719; Cass. 02/02/2018, n. 2652). Nel caso di specie, tra i fatti acquisiti al processo in seguito all’accertamento di merito effettuato dal giudice di appello con la sentenza del 4 aprile 2014, rientravano, oltre alla circostanza che il contatore, di proprietà dell’ente gestore, non si trovava all’interno dell’abitazione della sig.ra Menchini (circostanza in base alla quale la Corte di cassazione –con l’ordinanza n. 7527 del 2018 – aveva accolto il motivo di ricorso da quest’ultima proposto, fondato sulla violazione dell’art. 2951 cod. civ.), anche quella per cui non era statadimostrata la rottura del contatore da parte dipersone ignote .

Questa circostanza non era stata attinta dal ricorso e dalla successiva cassazione,che avevano interessato unicamente la ritenuta sussistenza del rapporto di custodia tra la sig.ra Menchini e la cosa produttivadel danno.Pertanto, essa circostanza – su cui era sceso il giudicato – non avrebbe potuto essere rimessa in discussione dal giudice del rinvio, il quale, nel ritenere raggiunta la prova liberatoria del caso fortuito dedotto dalla custode Geal s.p.a. , sulla base dell’ accertamento dell’opposta circostanza del danneggiamento del contatore ad opera di terzi, è incorso nella infedele esecuzione dei compiti affidatigli con la precedente pronuncia di annullamento, modificando l ’ accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti al processoe coperti da giudicato, così indebitamenteesorbitando dai limiti dei propri poteri. 3.1.

In accoglimento del ricorso, nei limiti appena precisati, la sentenza impugnata deve dunque essere cassata. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto (art.384, secondo comma, cod. proc. civ.), questa Corte può decidere la causa nel merito, condannando la Geal s.p.a. – che , a fronte dell’ avvenuto accertamento del nesso eziologico tra il danno e la cosa, nonché della sua qualità di custode della cosa medesima, non ha fornito la prova liberatoria del caso fortuito – a risarcire il danno subìto dalla società ricorrente, il quale va liquidato nellasomma di Euro 10.211,39, avuto riguardo allaquantificazione già operata dalla sentenza d’appello, per tale aspetto non censurata.

Questa somma, vertendosi in materia di obbligazione risarcitoria, avente natura di debito di valore, deve essere annualmente rivalutata, secondo gli indici Istat, dal momento dell’illecito (15 agosto 2003) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza e deve essere accresciuta degli interessi, nella misura legale, da calcolarsi sulla somma capitale annualmente rivalutata sino al saldo (v. già Cass., Sez. Un., 17/02/1995, n.1712; successivamente, Cass. 18/07/2011, n. 15709; Cass. 17/09/2015, n. 18243).4. Avuto riguardo all’esito alterno dei gradi di merito e alle preclusioni processuali in cui sono incorse le parti (la ricorrente omettendo di impugnare per cassazione la statuizione di rigetto della domanda proposta contro la Geal s.p.a. contenuta nella sentenza d’appello; la controricorrente omettendo di impugnare per cassazione la statuizione di reiezione dell’eccezionedi giudicato avente ad oggetto tale rigetto, contenuta nella sentenza del giudice del rinvio), le spese di tutti gradi di giudiziopossono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugna e, decidendo nel merito, condanna la società Geal s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare allasocietà “Cristina” di Cristina Del Debbio e C. s.a.s., a titolo di risarcimento del danno, la somma di Euro 10.211,39, da rivalutareannualmente, secondo gli indici Istat, dal momento dell’illecito (15 agosto 2003) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza e da accrescere degli interessi, nella misura legale, da calcolarsi sulla somma capitale annualme