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Ordinanza — n. 3007/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on VAT restitution, ruling tax offset does not negate civil debt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3007/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Veritas s.p.a. inadmissible, upholding the lower court's rejection of the claim for VAT restitution. The court held that the defendant's ability to offset the disputed VAT against its own tax debt was irrelevant to the civil obligation of restitution. Consequently, the court ruled that the tax authority's subsequent loss of the right to claim the VAT does not extinguish the civil debt owed to the plaintiff.

Regesto Legislator

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Art. 360 bis n. 1, c.p.c.; Art. 118 disp. att. c.p.c.: The occurrence of a tax offset by the recipient does not negate the civil obligation of restitution for an undue payment, as the tax authority's subsequent loss of the right to claim the tax is a post-factum circumstance irrelevant to the private debt relationship.

Parole chiave

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VAT restitution undue payment tax offset civil debt inadmissible appeal tax authority private law sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 360 bis n. 1, c.p.c.
Il motivo è inammissibile ex art. 360 bisn.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
34088 del 2022, alla cui motivazione può qui rinviarsiex art. 118 disp. att. c.p.c..
Art. 385, comma 1, c.p.c.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
55; (-) ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
alla rifusione in favore di Andrea Naccari delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 900, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell’art.
art. 118 disp. att. c.p
34088 del 2022, alla cui motivazione può qui rinviarsiex art. 118 disp. att. c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 -3, Ordinanza n. 34088 del 2022
1, c.p.c., alla luce dei princìpi ripetutamente affermati da questa Corte in identica fattispecie, da ultimo ribaditi da Sez. 6 -3, Ordinanza n. 34088 del 2022, alla cui motivazione può qui rinviarsiex art.
Sez. 3-, Ordinanza n. 25850 del 16/11/2020
Sez. 3, Ordinanza n. 6601 del 7.3.2019
Ma la materia del diritto delle obbligazioni non è materia armonizzata a livello comunitario, sicché le regole dell’indebito oggettivo restano estranee alla disciplina comunitaria, come già ritenuto da questa Corte in identiche fattispecie (Sez. 3, Ordinanza n. 6601 del 7.3.2019; Sez.
Sez. 3, Ordinanza n. 6600 del 7.3.2019
6601 del 7.3.2019; Sez. 3, Ordinanza n. 6600 del 7.3.2019; Sez.
Sez. 3, Ordinanza n. 6397 del 15.3.2018
6600 del 7.3.2019; Sez. 3, Ordinanza n. 6397 del 15.3.2018).
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Testo completo

ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 32114/21proposto da: -) Veneziana Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi - VERITAS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodagli avvocati Andrea Pasqualin e Maurizio Cecconi; -ricorrente - contro -) Naccari Andrea, domiciliato ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli a vvocati Valeria Marsano e Alessandro Tommaso Ponzetta; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale diVenezia 10 maggio 2021 n. 878 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2023dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. Nel 2014 Andrea Naccariconvenne dinanzi al Giudice di pace di Venezia la società Veritas s.p.a., chiedendone la condanna alla restituzione degli importi pagati, tra il 2006 e il 2011, a titolo di IVA sullaTariffa di Igiene Ambientale (c.d. TIA-1). Oggetto: indebito oggettivo - restituzione dell’IVA versata sulla TIA-1.2. Il Giudice di pace con sentenza 10 agosto 2017 n. 802 accolse la domanda. La sentenza fu appellata dalla Veritas.

3. Con sentenza 10 maggio 2021 n. 878 il Tribunale di Venezia rigettò il gravame. Per quanto in questa sede ancora rileva il Tribunale ritenne che, ai fini dell’accoglimento della domanda attorea, era irrilevante la circostanza che l’attore, in quanto sostituto d’imposta,avesse potuto detrarre l’IVA versata alla Veritas dal proprio debito d’imposta nei confronti dell’erario,avente ad oggetto l’IVAincassata dai propri clienti. Il Tribunale ritenne, da un lato, che la Veritas, sulla quale incombeva il relativo onere, non aveva provato che l’attore si fosse avvalso della compensazione tra IVA dovuta ed IVA versata; e in secondo luogo che , in ogni caso, la circostanza che Andrea Naccariavesse portato in detrazione dal proprio debito d’imposta l’IVA versata alla Veritas, ma non dovuta, era questione che riguardava il rapporto giuridico di diritto tributario tra l’erario e il contribuente, come tale irrilevante nel rapporto di diritto civile tra Andrea Naccarie la Veritas.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata dalla Veritas con ricorso fondato su un solo, articolato motivo ed illustrato da memoria. Andrea Naccariha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo la società ricorrente deduce che la circostanza dell’avvenuta detrazione dell’IVA pagata sulla TIA, da parte di Andrea Naccari, doveva ritenersi provata in quanto non tempestivamente contestata; argomenta poi copiosamente sulle ragioni per cui l’avvenuta detrazione dell’IVAnon consentiva l’accoglimento della domanda di indebito. 1.1.

Il motivo è inammissibile ex art. 360 bisn. 1, c.p.c., alla luce dei princìpi ripetutamente affermati da questa Corte in identica fattispecie, da ultimo ribaditi da Sez. 6 -3, Ordinanza n. 34088 del 2022, alla cui motivazione può qui rinviarsiex art. 118 disp. att. c.p.c.. 1.2. Restanoda aggiungere solo due considerazioni , in replica alle deduzioni svolte dalla ricorrente. La prima è che la maturata decadenza dell’erario dal diritto di ripetere l’IVA indebitamente portata in detrazione dal contribuente è circostanza che non fa venir meno né l’indebito, né l’obbligo restitutorio a carico della Veritas.

Essa è un post factum, successivo al sorgere dell’obbligazione restitutoria e rilevante unicamente nel differente ed indipendente rapporto di diritto tributario tra Andrea Naccari e l ’ A genzia delle entrate. Nell ’ obbligazione nascente dal pagamento dell’indebito, infatti, non è consentito all’accipiens opporre al solvensle eccezioni che a questi avrebbe potuto opporre un terzo. 1.3. La società ricorrente ha chiesto, nel caso le sue deduzioni fossero state ritenute infondate, di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione Europa la seguente questione: se sia compatibile col diritto comunitario una normativa nazionale la quale consenta al contribuente di ripetere l’IVA versata ma non dovuta, anche quandoil solvens ha potuto portare in detrazione dalla propria obbligazione tributaria l’imposta indebitamente versata, né sia tenuto a restituirla all’erario per sopravvenuta decadenza di questo.

Tale istanza non può accogliersi, in quanto la questione con essa sollevata e suscettibile di impingere nella normativa eurounitaria è irrilevante nel presente giudizio. La controversia tra privati, avente ad oggetto la spettanza o meno dell’IVA addebitata dal cedente il bene o servizio al cessionario, non ha ad oggetto il rapporto tributario tra contribuente ed amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura privatistica tra le parti dell ’ operazione che si assume imponibile (Sez. 3- , Ordinanza n. 25850 del 16/11/2020, Rv. 659584 - 01) .

Ma la materia del diritto delle obbligazioni non è materia armonizzata a livello comunitario, sicché le regole dell’indebito oggettivo restano estranee alla disciplina comunitaria, come già ritenuto da questa Corte in identiche fattispecie (Sez. 3, Ordinanza n. 6601 del 7.3.2019; Sez. 3, Ordinanza n. 6600 del 7.3.2019; Sez. 3, Ordinanza n. 6397 del 15.3.2018).

2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna Veritas s.p.a. alla rifusione in favore di Andrea Naccari delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 900, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza