Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2962/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects a material error naming a non-existent court in a jurisdictional ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2962/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation ordered the correction of a material error in a previous ruling regarding jurisdiction. Valpetroli s.r.l. had previously filed an admissibility objection, but the Court initiated an ex officio procedure to fix the mistake itself. The court determined that the error was clear and the adversarial process was integrated, allowing the correction of the non-existent court name to the correct one.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, c. 1, n. 1 lett. a) c.p.c.; Art. 163 c.p.c.: The court may correct material errors in its own rulings ex officio when the error is evident and does not affect the substance of the decision, provided the adversarial principle is respected.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction ex officio procedure jurisdictional ruling non-existent court cassazione ordinanza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, c. 1, n. 1 lett. a) c.p.c.
Art. 163 c.p.c.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sulla richiesta di correzione di errore materiale d’ufficio, provenuta dalla Cancelleria, in relazione all’ordinanza 09/09/2022, n. 26667(recte: 17/12/2021, n.40561) emessa da questa Corte, Sez. Sesta Civile, Sottesez. Terza, nel giudizio, vertente tra VALPETROLI s.r.l., in persona del legale rappre sentante pro tempore ; rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Forlano; –(già) ricorrente – e Agenzia delle Entrate –Riscossione, Prefettura di Salerno; -(già) i ntimat e - udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023 dal Consigliere Paolo Spaziani;

Oggetto: Correzione errore materiale RILEVATO CHE: la Valpetroli s.r.l. aveva depositato un atto intitolato “istanza per correzione di sentenza”, segnalando un errore materiale nell’ordinanza emessa da questa Corte, Sez. Sesta Civile, Sottesez. Terza, 17 dicembre 2021, n. 40561 ed osservando che nel dispositivo di tale ordinanza,resanell’ambito di un giudizio per regolamento di competenza,il Giudice di pace dichiarato competente era stato individuato nel «Giudice di pace di Battipaglia» (p.6), ufficio giudiziario in realtà inesistente; l’istanza, previa qualificazione come “ricorso”, è stata dichiarata inammissibile, per difetto di notifica alle altre parti, con ordinanza emessa da questa Corte, Sez.

Sesta Civile, Sottesez. Terza, 9 settembre 2022, n. 26667; successivamente a tale declaratoria di inammissibilità dell’ istanza di correzione provenutadalla parte interessata , è stato attivato il procedimento volto al rilievo d’ufficio del detto errore materiale , con segnalazione della Cancelleria del 30 settembre 2022, la quale, benché formalmente proposta avverso l’ordinanza n.26667/2022, è sostanzialmente diretta a suscitare il rilievo d’ufficio della correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della precedente ordinanza n. 45561/2021;

CONSIDERATO CHE: il contraddittorio sul procedimento dicorrezione deve ritenersi integrato; nel merito, dall’esame dell’ordinanza corrigenda emerge che la Corte , pronunciando su un ricorso per regolamento di competenza, dopo avere formulato il proprio giudizio sul m e rito del regolamento , dichiara n d o competente, ratione materiae, il Giudice di pace, per mero errore ha indicato, sia in motivazione(par.1.7) che in dispositivo, il Giudice di pace competente in quello di Battipaglia ( ufficio giudiziario inesistente), anziché in quello di Eboli; occorre pertanto correggere l’erroremateriale in questione, nel senso che, nel par.1.7 della motivazione, nonché nel dispositivo dell’ordinanza emessa da questa Corte, Sez.

Sesta Civile, Sottesez. Terza, 17 dicembre 2021, n. 40561 , ove leggesi “Battipaglia”, debba leggersi e intendersi: “Eboli”;non si deve provvederesulle spese del procedimento di correzione ; PER QUESTI MOTIVI la Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel par.1.7 della motivazione, nonché nel dispositivo della ordinanza emessa da questa Corte, Sez. Sesta Civile, Sottesez. Terza, 17 dicembre 2021, n. 40561, nel senso che, ove leggesi “Battipaglia”, debba leggersi e intendersi:“Eboli”; manda alla Cancelleria per l’annotazione del presente provvedimento in calce all’ordinanza 17 dicembre 2021, n. 40561, oggetto di correzione.

Così deciso in Roma, nella c amera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di