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Ordinanza — n. 2958/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses claim for damages due to late transposition of EU directives on medical residency stipends as time-barred.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2958/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the claim for damages regarding delayed EU directive implementation was time-barred. Plaintiffs argued that EU directives required immediate payment for medical residency stipends, but the court applied established precedent setting a ten-year limitation period starting from October 27, 1999. Consequently, the right to compensation was extinguished by the expiration of this statutory limitation period.

Regesto Legislator

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Art. 360-bis n. 1 c.p.c.; The right to compensation for damages resulting from the late or incomplete transposition of EU directives into national law is subject to a ten-year limitation period commencing from the date the implementing legislation enters into force.

Parole chiave

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statute of limitations EU directive transposition medical residency stipends time bar civil procedure code damages claim inadmissible appeal spese mediche

Disposizioni normative citate

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Art. 360-bis n. 1 c.p.c.
Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 - bis n.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater
(-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014
11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv.
Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020
Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020
18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 01/07/2020
Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018
13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 23199 del 15/11/2016
Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013
642976 –01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011
626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv.
Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022
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Testo completo

nciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 19437/21 proposto da -) Schiappapietra Maria, Schiavo Angelo, Schiavone Gaetano, Scifo Renato Silvio, Scotton Maurizio, Serafino Vincenzo, Serravalle Paolo, Sforza Pasqualino, Sichel Leonildo Nicola, Soligo Mario, Solmi Ubaldo, Sonnino Alberto, Spallina Maria Santa e Scavuzzo Violetta in qualità di eredi di Scavuzzo Cataldo, Spiezia Stefano, Spiga Loredana, Sposati Patrizia, Squarcetti Rita, Tempini Girolamo, Tiralongo Concetta, Trotti Paolo, Mella Maria Teresa e Tufano Giulia in qualità di eredi di Tufano Antonio, Turello Marina, Ugolini Paola, Vandi Franco, Veneziano Antonio, Vignone Leonardo, Volpe Armando, Zavagno Giorgio, Zeccara Claudio Eugenio Enrico, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocatoMarco Tortorella; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, Ministero della Salute, Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 3.5. 2021 n. 3246 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti; Oggetto:specializzandi FATTI DI CAUSA 1. Gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni sopra indicate esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.

Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.

2. Il Tribunale di Roma con sentenza 15001/17 dichiarò prescritto il diritto, e la Corte d’appello di Roma con sentenza 3246/21 rigettò il gravame dei soccombenti.

3. Gli originari attori hanno impugnato per cassazione la sentenza d’appello, con ricorso fondato su un motivo. La Presidenza del consiglio ed i tre ministeri indicati in epigrafe sono rimasti intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia l’erroneità della decisione di merito nella parte in cui ha dichiarato prescritto il diritto vantato dagli attori. Nell’illustrazione del motivo si sostiene l’erroneità dell’orientamento - cui ha aderito il Tribunale - il quale fa decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle Direttive comunitarie 75/363 e 75/362 dal 27.10.1999, data di entrata in vigore della l. 370/99.1.1.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 - bis n. 1 c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 –01; nello stesso senso, ex multis, Sez.

L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 -01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 –01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 - 01) ; princìpi , com’è noto, risalenti alle sentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011,confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 -01).

3. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSezione c