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Decreto — n. 2933/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 2933/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal for case settlement. The parties argued over procedural deadlines, but the court ruled that silence after the proposal constituted a formal renunciation of the appeal. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the appellants to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction procedural renunciation settlement proposal deadline failure to request decision costs allocation civil procedure ripetibili dell'avvocato accollo delle spese spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24473/2022 R.G. proposto da : BARBERA LEONARDA, MILANO PIETRO, elettivamente domiciliati in ROMA V. GHIRZA 13, presso lo studio dell’avvocato D'ACO LUIGI (DCALGU70L30F537P),rappresentati e difesi dall'avvocato MILANO PEPPINO (MLNPPN55H19I224F) -ricorrenti- contro ALESI LEONARDO, CUCCIA MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DI VILLA GRAZIOLI 29, presso lo studio dell’avvocato ZACCHEO MASSIMO (ZCCMSM56P25H501T) rappresentato e difeso dall'avvocato BAVETTA CARLO (BVTCRL64C27G273U) -controricorrenti- avverso SENTENZA di TRIBUNALE SCIACCA n.258/2022 depositata il 03/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a favore dei controricorrenti e contro i ricorrenti, in solido per le rispettive identità di posizioni processuali; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna i ricorrenti, tra loro in solido,al pagamento, in favore dei controricorrenti, tra loro in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 26/01/2