Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, resulting in case extinction and costs awarded to Rome Capitale.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, Magrelli Paolo, did not request a decision despite the proposal being communicated, while the respondent, Rome Capitale, had already filed a counter-claim. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the proposal for definition of the case within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21209/2022 R.G. proposto da : MAGRELLI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERULANA 76, presso lo studio dell’avvocato GABRIELLI GUIDO (GBRGDU65M10H501N),che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato ROSSI DOMENICO (RSSDNC65L07C352T), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CALDAROZZI RITA (CLDRTI68C54H501U) -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del l.r. p.t., domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.4172/2022 depositata il 17/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoin favore della sola intimata che risulta avere dispiegato rituali difese con controricorso notificato, potendosi invece omettere ogni provvedimento nei rapporti tra il ricorrente e l’altra; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della sola controricorrente Roma Capitale , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 26/