Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case settlement within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory 40-day period. The appellant, Enzo Laspisa, filed an appeal against a second-instance judgment against Allianz SpA but remained silent after the court invited him to settle the dispute. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a court's proposal for settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.558/2021 R.G. proposto da : LASPISA ENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL BABUINO 51, presso lo studio dell’avvocato CORTASSA DUILIO (CRTDLU61A01B111E), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TORTA MARCO ATTILIO (TRTMCT71C21L219O) -ricorrente- contro ALLIANZ SPA, in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 17/A, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE MICHELE (CLMMHL64S30E885X), che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n.651/2020 depositata il 18/06/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 30/01/2024