Italian Court dismisses appeal for correction of judgment due to lack of interest after opposing party's request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal for correction of a prior judgment inadmissible due to the absence of legal interest. The appellant, Cinzia Santarelli, had previously requested the removal of a judicial demand's transcription from land registry records, but the opposing parties had already secured this outcome. Consequently, the court ruled that the matter was resolved and no further judicial intervention was necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When the substantive issue addressed in a request for correction has already been resolved by the opposing party, the legal interest required to sustain the appeal ceases to exist, rendering the request inadmissible.
Parole chiave
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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorson. 21521/22 propost o da -) Santarelli Cinzia , domiciliat a ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesadall'avvocato Maurizio Gabrielli ; -ricorrente - contro -) Chiavaroli Giorgia, Chiavaroli Manuela, Morganti Luana; -intimate - per la correzione della sentenza della Corte di cassazione 6.10.2021 n. 27127; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1.Con sentenza 6.10.2021 n. 27127 questa Corte rigettò il ricorso proposto da Chiavaroli Giorgia, Chiavaroli Manuela e Morganti Luana nei confronti di Santarelli Cinzia.
Di tale sentenza Cinzia Santarelli domandò la correzione ex art. 391 - bis c.p.c., chiedendo che venisse inserito nel dispositivo l’ordine al conservatore dei registri immobiliari di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale proposta dalle controparti. Con ordinanza 16.9.2022 n. 27298 (r.g. 26296/21) il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Oggetto: correzione di errore materiale Con successivo provvedimento del consigliere coordinatore della Sesta Sezione Civile di questa Corte (datato 20.9.2022) fu avviata la procedura di correzione d’ufficio dell’ordinanza dichiarativa di inammissibilità dell’istanza di correzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Cinzia Santarelli ha depositato memoria, dichiarando che la cancellazione dell’ipoteca è stata chiesta e dispostadal Tribunale di Pescara, e che non vi è più interesse alla correzione. P.q.m. La Corte, vista la dichiarazione della parte originariamente ricorrente, dichiara cessata la materia del contendereper sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSezione civile della Corte di