Court allows appeal against late filing by ruling old procedural time limits do not apply to cases started before 2009.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the incidental appeal inadmissible for failing to specify grounds under Article 360 of the Code of Civil Procedure. Regarding the main appeal, the Court found the appellant's claim of tardiness unfounded because the extended six-month appeal period introduced in 2009 did not apply to a case initiated in 2004. Consequently, the Court quashed the lower court's dismissal of the appeal and remanded the case to the Court of Appeal for a new hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; Art. 58 comma 1 l. 69/2009: The extended appeal period established by the 2009 legislative reform applies only to proceedings instituted on or after July 4, 2009, thereby preserving the annual limit for cases commenced prior to that date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8206/2022R.G. proposto da Domenico DI MIELE,rappresentato e difes o dall’avv. Carmela Garone , come da procura in calce alricorso, con domicilio in Roma, pre s so la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –ricorrente – contro Nunzio PELUSO, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Peluso, come da procura in calce al ricorso, con domicilio in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –resistente ricorrente incidentale – nonché contro Generali Italia s.p.a. (già Toro Assicurazioni s.p.a.
Divisione Lloyd Italico Assicurazioni s.p.a.); –intimata – Oggetto: Responsabilità civile – Circolazione stradale. C.C. 13.11.2023 r.g.n. 8206/2022 Pres. G. Travaglino Est. I. Ambrosi avverso sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 39/2022 pubblicata il 18/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2023 dallaconsigliera relatrice dr.ssa Irene Ambrosi ; Considerato che 1. Nunzio Peluso ha convenuto Domenico Di Miele , quale proprietario della vettura CITROEN, con atto di citazione notificato il 15 ottobre 2004, unitamente alla sua compagnia di assicurazione per la r.c.a.
Lloyd Italico Ass.ni S.p.A. dinanzi al Giudice di pace di Sala Consilina chiedendo che venisse accertata la esclusiva responsabilità di questi nella causazione del sinistro avvenuto il 20 ottobre 2003 in Sala Consilina e il ristoro dei danni materiali subìti dalla propria vetturaFIAT TIPO; Il Giudice di pace rigettava la domanda e anche quella riconvenzionale proposta dal convenuto,affermando la responsabilità esclusiva dell’attore.
2. Domenico Di Miele impugnava la sentenza del G iudice di pace e il Tribunale di Lagonegro in funzione di giudice d’appello dichiarava inammissibile l’appello per tardività, con condanna dell’appellante alle spese del grado; 3.Domenico Di Miele ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; ha resistito Nunzio Peluso proponendo impugnazione incidentale fondata su un unico motivo; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.per il 23 marzo 2023; con ordinanza n. 15825/2023 questa Corte ha ordinato la rinnovazione della notifica del ricorso a Generali Italia, e la causa è stata fissata il 13 novembre 2023 in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; sebbene intimata, con l’atto di rinnovazione della notificazione del ricorso, la Compagnia di assicurazioni non ha svolto difese nel giudizio di legittimità; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; parte ricorrente e parte resistente hanno depositato memoria ;
C.C. 13.11.2023 r.g.n. 8206/2022 Pres. G. Travaglino Est. I. Ambrosi Ritenuto che 1.Il ricorrente principale denuncia: 1.1.con un primo motivo di ricorso, la nullità del procedimento e della conseguente sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 58, comma 1, della l.18/06/2009 n. 69 in relazione all'articolo 360 comma 1, n. 4 c.p.c. per avere il Tribunale erroneamente escluso l'applicabilità del vecchio termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. al giudizioin esame instaurato in prime cure nel 2004, ritenendo inammissibile l'appello perché tardivo; 1.2. c on un secondo motivo , la nullità del procedimento in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c per violazione dell’art. 281 – sexies e 190 c.p.c.;
2. c on l’unico motivo di ricorso incidentale, Nunzio Peluso lamenta la tempistica della costituzione in giudizio dell'odierno ricorrente in ordine alle richieste formulate dall’avv. Carmela Garone alla prima udienza e deduce la evidente tardività della richiesta di domanda riconvenzionale di chiamata in causa di terzo; 3.venendo all’esame del ricorso principale, il primo motivo è fondato ; invero,nel caso di specie, non sussiste la tardività del ricorso in appello per violazionedel termine lungo ( annuale ) di cui all’art. art. 327 c.p.c., nel testo ratione temporis vigente, tenuto conto che al presente giudizio , in i ziato in primo grado il 15 ottobre 2004, non siapplica il termine lungo (semestrale) come ridotto dalla modifica all’art.327 c.p.c. introdotta dall’art. 58, comma 1, della l. n. 69 del 2009, applicabile ai giudizi instaurati dal4 luglio 2009 (cfr. di recente, Cass.
Sez. 6-3, 01/12/2021 n. 37750). 3.1.dall’accoglimento del primo motivo di ricorso discende l’assorbimento del secondo motivo. 4.l’unico motivo di ricorso incidentale è inammissibile . Ilmotivo non è articolato secondo i criteri indicati dall’ art. 360 c.p.c. per il ricorso per cassazione; va richiamato il consolidato indirizzo secondo cui, nel giudizio di cassazione, il ricorrente, a pena di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., ha l'onere della indicazione specifica C.C. 13.11.2023 r.g.n. 8206/2022 Pres.
G. Travaglino Est. I. Ambrosi dei motivi di impugnazione, dovendo indicare con precisione gli errori contenuti nella sentenza impugnata, atteso che - per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione -il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutumdella sentenza impugnata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16763 del 27/11/2002; in senso conforme: Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11603 del 14/05/2018); addirittura, infine, il motivo si duole di un preteso errore processuale del giudice di prime cure.
5. Ne consegue l’accoglimento del primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo, il rigetto del ricorso incidentale, e per l’effetto la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al Tribunale di Lagonegro in funzione di giudice d’appello, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corteaccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo , rigetta l’incidentale, cassa la sentenza impugnata,e rinvia al Tribunale di Lagonegro in funzione di giudice d’appello, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legitti