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Ordinanza — n. 2896/2024 — snciv Generato dall'IA

Court orders joinder of two separate appeals against the same second-instance judgment under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2896/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court ordered the joinder of two distinct appeals filed separately against the same second-instance judgment. The appellant argued that a system error created a duplicate filing, while the opposing party contended the acts were separate. The court ruled that joinder was mandatory under the Civil Procedure Code to ensure procedural efficiency and consistency.

Regesto Legislator

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Art. 335 cod. proc. civ.; Joinder of separate appeals against the same judgment is mandatory to ensure procedural unity and prevent contradictory rulings.

Parole chiave

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joinder of appeals duplicate filing system error same judgment procedural efficiency petizione d'eredità esame di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 335 cod. proc. civ.
art. 335 cod. proc. civ
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23955/2021 proposto da Marcella Francesca Borio, in proprio e quale erede di Maria Luisa Pierina Amerio;rappresentata e difes a dall’ Avv. Maria Rita Mottola ; -ricorrente- nei confronti di Mario Alberto Pasini;Giulio Torchio; Matteo Franco; per la cassazione dellasentenza n. 626/2021 del la CORTE d’APPELLO di TORINO, pubblicata il 4 giugno 2021, notificata il 14 giugno 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2023 dal ConsiglierePaolo Spaziani.

Considerato che: l’atto in esame, iscritto come ricorso al n. 2 3955 /2021 R.G., si riferisce all’impugnazione della sentenza n . 626/2021 della CORTEC.C. 13.11.2023 N. R.G. 23955/2021 Pres. Travaglino Est. Spaziani Paolo Spaziani est. d’APPELLO di TORINO, pubblicata il 4 giugno 2021, notificata il 14 giugno 2021; questa stessa sentenza è stata impugnata con il ricorso iscritto al n.23934/2021 R.G., per la cui trattazione è stata fissata la stessa odierna adunanza camerale; trattandosi di impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza, esse devono essere riunite, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.; la riunione deve essere disposta, a maggior ragione , in considerazione dell’istanza datata 18 ottobre 2003, formulata dal difensore di parte ricorrente, Avv.

Maria Rita Mottola, la quale ha evidenziato che, in realtà, l’atto contrassegnato con il numero di R.G. 29355/2021 costituiva oggetto di un deposito integrativo proprio relativo al ricorso già iscritto ad R.G. con il n. 23934/2021, e che soltanto per un disguido del sistema informatico si era generata una nuova iscrizione a ruolo,assegnandosi, appunto, all’atto in questione il n. 23955/2021, con la conseguente qualifica formale di ricorso; deve quindi disporsi la riunione del presente atto, iscritto come ricorso al n. 23955/2021 R.G., a quello iscritto al n.23934/2021 R.G.;

Per Questi Motivi La Corte dispone la riunione del presente ricorso, iscritto al n. 23955/2021 R.G., a quello iscritto al n. 23934/2021 R.G.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della T