Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2883/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming medical residency stipends violate EU law regarding adequate remuneration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2883/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the principal and incidental appeals inadmissible under Article 360-bis(1) of the Code of Civil Procedure. The applicants argued that their medical residency stipends were inadequate and failed to meet EU standards for remuneration, or required annual indexing and triennial adjustments. The court rejected these claims because the domestic judgment already established the non-existence of a Community law violation, rendering further discussion of damages or adequacy irrelevant.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360-bis n. 1 c.p.c.; Where the domestic judgment has already ruled on the non-existence of a Community law violation, subsequent appeals claiming damages or inadequacy of remuneration are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal Community law violation medical residency stipend adequate remuneration judicial res judicata EU law standards stipend adequacy spese mediche

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360-bis n. 1 c.p.c.
2.1 Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c. , per le ragioni già indicate al § 1.1 che precede.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
(-) dichiara inammissibile il ricorsoprincipale e quello successivo; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. lav. 13.10.2023, n. 28552
Sez. lav. 19.11.2008, n. 27481
28552 del 13.10.2023; Sez. lav. 19.11.2008, n. 27481; Sez.
Sez. lav. 22.9.2009, n. 20403
27481; Sez. lav. 22.9.2009, n. 20403; Sez.
Sez. lav. 27.7.2017, n. 18670
Sez. lav. 1.4.2021, n. 9103
Sez. 1, Ordinanza n. 25664 del 4.9.2023
b) il diritto comunitario non ha imposto agli Stati membri alcun vincolo circa la misura della remunerazione dovuta agli specializzandi in medicina (Sez. 1, Ordinanza n. 25664 del 4.9.2023; Sez.
Sez. 3, Ordinanza n. 25319 del 28.8.2023
25664 del 4.9.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 25319 del 28.8.2023; Sez.
Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17.8.2023
25319 del 28.8.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17.8.2023; Sez.
Sez. 3, Ordinanza n. 1157 del 17.1.2022
24749 del 17.8.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 1157 del 17.1.2022; Sez.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nciato la seguente O R D I N A N Z A sulricorso n. 12823/21 propost o da -) GRINER RICCARDO, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodagli avvocati Manca Luigi e Castiglioni Andrea Angelo; -ricorrente - e da -) Aguzzi Anna, Amato Paola, Amenta Vincenzo, Angelomè Claudia, Angemi Mauro, Angius Maria Gabriella, Antinozzi Paolo Pio, Antonietti Barbara, Arcangeli Francesca, Arcidiacono Carmelo Marco, Armuzzi Alessandro, Bacchini Katia, Baietto Sara, Baldessari Enrico,Barbieri Sara, Battaglia Nicoletta Maria, Bellizzi Maria, Benedetto Stefano, Bertaiola Fabio, Bertoli Simona, Bevacqua Ida, Boccalatte Rosa Daniela Luciana, Bombaci Vincenza, Bonfanti Giacomo, Bottega Massimo, Branca Barbara, Briguglio Maria Concetta, Brisinda Donatella, Buffoli Dario, Burani Raffaella, Calopresti Antonio, Calvetta Albania Antonietta, Calvi Laura, Camagni Marco, Campo Caterina, Campolo Vittorio, Capodieci Fabio, Caprino Adelia, Caronna Stefania, Carta Celestino, Carta Olivia, Casadei Sandro, Casadio Paolo, Caselli Lucia, Casillo Roberta, Cavallaro Vito, Cecchi Simone, Centinaio Giovanna, Ceraudo Anna Maria, Chiappe Monica, Chiaravalloti Adele, Chicco Raffaella, Chillè Enrico, Ciarlo Giuseppina, Ciniero Luca, Cislaghi Francesca Romana, Coccia Cecilia, Cogiamanian Oggetto:specializzandi Filippo Maria, Colombatti Raffaella, Colozza Alessandra, Colucci Alice, Conoscenti Giuseppe, Conti Alessia, Contini Giorgio, Cornaglia Angela Maria, Corona Gianluca, Coser Alessio, Coss Matteo, Cotichelli Patrizio, Cruciani Donatella, Culzoni Laura, Cum Alessandra, Curto Pierina Maria Rita, Dacomo Raffaella, Dagnino Laura, D'Apuzzo Alfonso, De Armas Liala, De Castro Silvia, De Sanctis Dario, De Simoni Loredana, De Vivo Antonio, Di Giacomo Simonetta, Di Matteo Cinzia, Durante Angelina, Ermini Francesca, Fanara Giusi, Fauci Leonardo, Fedele Paola, Felaco Teresa, Ferrero Alessandro, Ferrua Barbara, Fontanesi Leonardo, Formica Francesco, Furlani Massimiliano, Galli Federica, Gallino Chiara, Gandolfo Fabrizio, Gaudio Raffaele, Gentile Carmela, Gentile Santo, Gentilini Simona, Giusti Giulia, Goffi Francesca, Gonella Roberta, Grassi Maria, Greco Gianfranco, Grittani Serenella, Guarneri Gianni, Guberti Antonella, Guerrasio Stefano, Guerrera Pina Maria, Guidetti Davide, Guzzino Marianna, Inselvini Patrizia, Intotero Marcello, Kuppers Beate Maria Helene, Lahner Edith, Lai Paola, Lalli Carlo, Laurita Emanuela, Lazzaretti Simone Lazzaro, Leardo Tindara, Licari Elisa, Liguori Giovanni, Liloia Angela, Lombardo Fabio, Lovati Carlo, Lovreglio Roberta, Luceri Stefania, Lunardi Alessandro , domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato Marco Tortorella ; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ministero dell’Università e della ricerca scientifica; Ministero della Salute ; Ministero dell’economia; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 4.11.2020 n. 5445; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. Gli odierni ricorrenti sono laureati in medicina che si iscrissero ad una scuola di specializzazione post laureamdopo il 1991 (due di essi nel 1991).Nel 2014convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) durante la frequenza del corso di specializzazione erano stati remunerati con una borsa di studio dell’importo di lire 21.500.000, ai sensi dell’art. 6 d. lgs. 8.8.1991 n. 257; -) tale importo non rappresentava quella “adeguata remunerazione” che gli Stati membri dell’Unione Europea avrebbero dovuto garantire, ai sensi della Direttiva 93/16/CEE.

Chiesero pertanto la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione della normativa comunitaria, quantificata in euro 20.000 per ciascun anno di frequenza della scuola di specializzazioneper ciascuno degli attori.

2. La domanda fu rigettata sia in primo (Trib. Roma 3.1.2017 n.

22) che in secondo grado (App. Roma 4.11.2020 n. 5445). La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione: - da Riccardo Griner, con ricorso fondato su quattro motivi (notificato per primo, e quindi da qualificare come ricorso principale); -dagli altri ricorrenti indicati in epigrafe, con ricorso unitario fondato su due motivi (notificato per secondo, e quindi da qualificare come ricorso incidentale). Le Amministrazioni sono rimaste intimate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorsoGriner. Col primo motivo il ricorrente principale denuncia l’erroneità della sentenza d’appello nella parte in cui avrebbe “escluso che la ritardata attuazione di una Direttiva comunitaria (o comunque ritardato adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria), non comporti un obbligo dello Stato a risarcire il danno cagionato a quei soggetti che hanno subìto un pregiudizio economico, che non avrebbero subito se l’attuazione fosse stata tempestiva”.

Col secondo motivo la sentenza d’appello è censurata nella parte in cui avrebbe escluso “a fronte della ritardata attuazione di normativa comunitaria, sussista una responsabilità di natura contrattuale in capo allo Stato, per condotta non antigiuridica, derivante dall’inadempimento di un’obbligazione di fonte legale”. Col terzo motivo il ricorrente principale censura la sentenza d’appello nella parte in cui avrebbe giustifica to il ritardo dello Stato nell’attuazione delle Direttive 75/362 e 75/363 “allegando che la discrezionalità insita nell’opera di attuazione consentirebbe al legislatore di spalmare nel tempo gli effetti di una riforma, tenendo conto delle esigenze di bilancio dello Stato”.

Col quarto motivo il ricorrente denuncia che la sentenza d’appello, oltre a contenere un passaggio incomprensibile al terzo rigo di pag. 7, avrebbe rigettato la domanda tenendo conto unicamente “ del contesto giuslavoristico”, e senza “considerare il fatto che il danno cagionato dalla ritardata attuazione di una Direttiva consiste nella perdita di chance di ottenere quei benefici connessi al miglior trattamento economico che il danneggiato non ha goduto e che avrebbe goduto in caso di attuazione tempestiva, fondamentali per consentirgli di fruire del percorso formativo della Scuola di specializzazione libero da “preoccupazioni esistenziali”. 1.1.

I primi tre motivi di ricorso sono manifestamente inammissibili ai sensi dell’art. 360-bisn. 1 c.p.c.. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che “la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit.” (così, con ampia motivazione, Sez. 6 -3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 –01; nello stesso senso, ex permultis, Sez. 6 -3, Ordinanza n. 23939 del 2.8.2022;

Sez. 3, Ordinanza n. 39827 del 14.12.2021; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 38582 del 6.12.2021; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 23810 del 2.9.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanze nn. 8204, 8205, 8207 e 8208 del 24.3.2021; Sez. L, Ordinanze nn. 15968 e 15969 del 27.7.2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24805 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24804 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24803 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24802 del 9.10. 2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24708 del 8.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20419 del 2.8.2018; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 – 01, e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01; la sentenza capostipite nei sensi sopra indicati è Sez.

L -, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 –01). 1.2. Reputa opportuno il Collegio aggiungere che il ricorrente principale , là dove denuncia ripetute violazioni del diritto comunitario, muove da un assunto postulato più che dimostrato: e cioè che se il legislatore avesse dato tempestiva attuazione alla Direttiva 82/76, il compenso che lo Stato gli avrebbe corrisposto sarebbe stato comunque superiore a quello che sarà stabilito a partire dal 2006. Ma lo stabilire quale dovesse essere la remunerazione dovuta ai frequentanti i corsi di specializzazione in medicina è una scelta discrezionale che l’ordinamento comunitario ha lasciato agli Stati membri.

Dunque nessuna violazione del diritto comunitario è ipotizzabile da parte della sentenza impugnata, per la semplice ragione che il diritto comunitario non si occupa e non si è mai occupato del quantumdovuto ai frequentanti le scuole di specializzazione. Questa Corte infatti ha già ripetutamente affermatoche:

a) il rapporto dei frequentanti le scuole di specializzazione prima del 2007 non è equiparabile al rapporto di lavoro subordinato (Sez. 1, Ordinanza n. 28552 del 13.10.2023; Sez. lav. 19.11.2008, n. 27481; Sez. lav. 22.9.2009, n. 20403; Sez. lav. (ord.) 27.7.2017, n. 18670; Sez. lav. (ord.) 1.4.2021, n. 9103);

b) il diritto comunitario non ha imposto agli Stati membri alcun vincolo circa la misura della remunerazione dovuta agli specializzandi in medicina (Sez. 1, Ordinanza n. 25664 del 4.9.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 25319 del 28.8.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17.8.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 1157 del 17.1.2022; Sez. 1, Ordinanza n. 28552 del 12.10.2023). 1.3. Il quarto motivo del ricorso principale resta assorbito. Infatti una volta formatosi il giudicato interno - per effetto del rigetto dei primi tre motivi di ricorso - sulla insussistenza di un “illecito comunitario” da parte dello S tato italiano, diventa irrilevante discorrere di “danni” di qualsiasi sorta.

2. Il primo motivo del ricorso Aguzzi ed all.. Col primo motivo i ricorrentiincidentali (successivi) sostengono che la borsa di studio da essi percepita durante la frequenza della scuola di specializzazione non poteva ritenersi una “remunerazione adeguata”; che pertanto la misura di essa costituiva una violazione del diritto comunitario; che in ogni caso, quand’anche l’importo della borsa di studio fosse stato adeguato al momento in cui fu stabilito dalla legge, divenne inadeguato a causa del decorso del tempo e del mancato aggiornamento. 2.1 Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c. , per le ragioni già indicate al § 1.1 che precede.

3. Il secondo motivo del ricorsoAguzzi ed all. Col secondo motivo del ricorso incidentale è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha escluso il diritto degli odierni ricorrent i alla corresponsione dell’indicizzazione annuale e dell’adeguamento triennale della borsa di studio percepita durante la scuola di specializzazione. 3.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bisn. 1 c.p.c.. Questa Corte infatti ha già ripetutamente affermato che:

a) gli iscritti a scuole di specializzazione anteriormente all’anno 2007non vantano alcun diritto all’adeguamento della borsa di studio in base al tasso d’inflazione programmato (ex permultis, Sez. 1, Ordinanza n. 25664 del 4.9.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 25319 del 28.8.2023; Sez. 3, Ordinanza n.24749 del 17.8.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 1157 del 17.1.2022; Sez. 1, Ordinanza n. 28552 del 12.10.2023);

b) gli iscritti a scuole di specializzazione anteriormente all’anno 2007 non vantano alcun diritto all’adeguamento triennale della borsa di studio (ex permultis, Sez. 1, Ordinanza n. 25664 del 4.9.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 25319 del 28.8.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17.8.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 1157 del 17.1.2022; Sez. 1, Ordinanza n. 28552 del 12.10.2023).

4. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorsoprincipale e quello successivo; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se