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Decreto — n. 2849/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days, extinguishing the case.

Numero d'incarto Decreto — n. 2849/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, TRANSERVICE DI DEFFENDI DESIDERIO C SAS, had filed a recourse against CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA and CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SPA following a second-instance judgment. The court ruled that silence on the settlement offer constituted a formal renunciation of the appeal under civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing parties.

Parole chiave

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cassation appeal extinction settlement offer silence statutory time limit formal renunciation civil procedure law risarcimento per errore giudiziario deduzione delle spese professionali errore di calcolo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25774/2021 R.G. proposto da : TRANSERVICE DI DEFFENDI DESIDERIO C SAS, in persona del rappresentante come in atti indicato, domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRATTOLIN SARA (FRTSRA72M57E473A) , che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA, in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE REGINA MARGHERITA 22, presso lo studio dell’avvocato LEONARDI SERGIO (LNRSRG40A23H501S),che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SPA, in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato COLETTI PIERFILIPPO (CLTPFL44C05G478L), che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato COLETTI STEFANIA (CLTSFN72C69H501P) -controricorrente- nonchécontro CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA SOCIETA' COOPERATIVA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.1507/2021 depositata il 10/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna in Euro 1. 200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così decis