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Ordinanza — n. 2842/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of prior request for renewal of citation act under Art. 164 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2842/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Rosella Buompadre's appeal against the lower court's dismissal of her redemption action. The appellant argued that the summary order was null due to the judge's failure to exercise the power to renew the citation act under Article 164 of the Civil Procedure Code. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to specify when or how she requested this renewal during the appellate proceedings, thereby precluding the new ground of nullity.

Regesto Legislator

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Art. 164 cod. proc. civ.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. civ.: The cassation appeal is inadmissible for novelty if the party failed to request the renewal of the citation act before the court of first instance or raise it as an appeal ground.

Parole chiave

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nullity of summary order renewal of citation act inadmissibility for novelty power officioso redemption action azione di rivendicazione piselli, fave e favette diritto successorio rurale

Disposizioni normative citate

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Art. 164 cod. proc. civ.
Nella specie, parte ricorrente ha mancato di specificare con quali atti ed in quali termini si dolse, nei gradi di merito, del mancato esercizio del potere officioso di rinnovazione dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 164 cod. proc. civ..
Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, p
art. 164 cod. proc. civ
Nella specie, parte ricorrente ha mancato di specificare con quali atti ed in quali termini si dolse, nei gradi di merito, del mancato esercizio del potere officioso di rinnovazione dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 164 cod. proc. civ..

Giurisprudenza citata

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Cass. 17/11/2022, n. 33925
Raffaele Rossi veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (sul tema, ex multis, Cass. 17/11/2022, n. 33925; Cass.
Cass. 30/01/2020, n. 2193
33925; Cass. 30/01/2020, n. 2193; Cass.
Cass. 13/08/2018, n. 20712
2193; Cass. 13/08/2018, n. 20712;
Cass. 06/06/2018, n. 14477
Cass. 06/06/2018, n. 14477).
Cass. 30/08/2018, n. 21381
Cass. 30/08/2018, n. 21381; Cass.
Cass. 27/02/2023, n. 5815
21381; Cass. 27/02/2023, n. 5815; Cass.
Cass. 24/05/2023, n. 14423
5815; Cass. 24/05/2023, n. 14423).
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 01932/2022 R.G. proposto da BUOMPADRE ROSELLA, rappresentata e difesa dall’Avv. Monica Benedetti, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore –ricorrente – contro PREZIOSI DIANA, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Bini e dall’Avv. Valeria Tocchio, con domicilio telematico all’indirizzo PEC dei propri difensori –controricorrente – Avverso la sentenza n. 321 /20 21 della CORTE DI APPELLO DI PERUGIA, depositata il3 giugno 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2023dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.

INTERRUZIONE DEL PROCESSO –NULLITA’ DELL’ATTO DI RIASSUNZIONE - ESTINZIONE r.g. n. 1932/2022 Cons. est. Raffaele Rossi FATTI DI CAUSA 1. Rosella Buompadre, nella asserita qualità di proprietaria e coltivatrice diretta di un fondo agricolo adibito ad uliveto ubicato nel Comune di Montefalco, convenne in giudizio di nanzi al Tribunale di Spoleto - Sezione Specializzata Agraria, Diana Preziosi, esercit ando azione di riscatto avente ad oggetto l’atto di compravendita (rogato il giorno 29 novembre 2004per notar Frillici) relativo a i fond i , confinant i con quello attoreo e con esso in rapporto di contiguità fisica e funzionale, siti nello stesso Comune, alla località Montepennino, alienatia Diana Preziosi da Rodolfo Raschi, Aldo Raschi, Renato Raschi, Corrado Raschi, Anna Maria Raschi, Francesco Tesei, Annunziata Tesei, Margherita Tesei, Irene Chiocci, Maria Chiocci, Luigi Chiocci, Luigi Felici, Zelinda Felici, Chiara Felici, Irma Felici, Luciana Fondacci, Carla Fondacci, Maria Fondacci, Rolando Fondacci, Palmiro Fondacci, Antonella Fondacci, Pierino Fondacci, Franca Fondacci e Giannina Fondacciper il prezzo di euro 8.500.

Nel resistere, l’unica parte convenuta in lite, Diana Preziosi spiegò, per l’ipotesi di accoglimento dell’istanza attorea, domanda di manleva nei riguardi dei suoi danti causa, venditori dei fondi, dei quali chiese di autorizzare la chiamata in causa. 2.Disposta ed eseguita la chiamata in causa dei terzi, il processo venne dichiarato interrotto per il decesso di alcuni dei chiamati. Rosella Buompadre notificò ricorso in riassunzione a Diana Preziosi ed agli eredi delle parti decedute: nel costituirsi gli eredi di alcuni di esse (precisamente, gli eredi di Renato Raschi, di Aldo Raschi e di Zelinda Felici) eccepirono la nullità dell’atto riassuntivo, siccome non correttamente riportante il petitum e la causa petendi del giudizio.

3. Con ordinanza del 28 gennaio 2016, il giudice monocratico del Tribunale di Spoleto pronunciò l’estinzione del processo. r.g. n. 1932/2022 Cons. est. Raffaele Rossi 4. L’appello dispiegato da Rosella Buompradre avverso siffatto provvedimento è stato rigettato dalla decisione in epigrafe indicata.

5. Ricorre per cassazione Rosella Buompadre, affidandosi a tre motivi, cui resiste, con controricorso, Diana Preziosi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, non assume rilevanza la mancata evocazione nel presente grado di giudizio dei terzi chiamati in causa, già parti della controversia nei gradi di merito, stante l’infondatezza del ricorso per le ragioni di cui in appresso. Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.

Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazioneprima facie infondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (cfr., sulla scia di Cass., Sez.

U, 22/03/2010, n. 6826, tra le tante, Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. r.g. n. 1932/2022 Cons. est. Raffaele Rossi 15106; Cass. 10/05/2018, n. 11287; Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980; Cass. 20/04/2023, n. 10718).

2. Ilprimo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.156 cod. proc. civ. ed omesso esame di un fatto decisivo. Con specifico (ed esclusivo) riferimento alla posizione di Diana Preziosi, si assume che l’atto di riassunzione a quest’ultima notificato era «completo in tutte le sue parti e regolarmente collazionato, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti» sicché lo stesso non era inficiato da nullità, in ogni caso sanata per raggiungimento dello scopo in conseguenza della costituzione della Preziosiavvenuta senza sollevare eccezione alcuna. Ad avviso di parte ricorrente, la Corte d’appello ha omesso di considerare l’esistenza di «due originali di notifica diversi, uno diretto a Preziosi Diana ed uno ai terzi chiamati» erroneamente addivenendo alla estinzione del giudizio anche nei confronti di detta convenuta.

3. Con il secondo mezzo, per violazione e falsa applicazione dell’art.103 cod. proc. civ., si deduce che, versandosi in causa a litisconsorzio facoltativo (non essendo il venditore del fondo parte necessaria del giudizio di riscatto agrario), ben poteva , dopo l’interruzione della causa, procedersi alla riassunzione soltanto nei confronti di alcuna delle controparti, sicché, nel caso concreto, l’estinzione del processo andava dichiarata nei confronti dei terzi chiamati, non rispetto a Diana Preziosi.

4. I motivi –da scrutinare congiuntamente, in ragione dell’intima connessione che li avvince –sono infondati. Come riferito in parte narrativa, nel giudizio di prime cure era stata compiuta la chiamata in causa di terzi a scopo di garanzia e manleva: per effetto di ciò, si era determinata una situazione di litisconsorzio necessario processuale, con conseguente inscindibilità delle cause tra le parti originarie ed i terzi chiamati (orientamento consolidato: Cass.r.g. n. 1932/2022 Cons. est. Raffaele Rossi 21/03/2022, n. 9013; Cass. 12/03/2018, n. 5876;

Cass. 31/10/2017, n. 25822; Cass., Sez. U, 04/12/2015, n. 24707). La descritta vicenda imponevache, a seguito della dichiarazione di interruzione, la riassunzione del giudizio avvenisse, indefettibilmente, nei riguardi di tutte le parti (originarie e terzi chiamati) ed ostava ad una pronuncia di estinzione parziale della controversia. Tanto rende palese la non conformità a diritto dell’argomentazione sviluppata con il secondo motivo ed evidenzia altresì l’erroneità in iure del presupposto da cui muove il primo motivo, il quale assume, quale logica premessa, la negazione nel caso di un litisconsorzio necessario e la possibilità di una separazione delle cause.

5. Con il terzo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art.307 cod. proc. civ., si censura la gravata sentenza nella parte in cui ha reputato l’operatività di diritto dell’estinzione: si sostiene, per contro, che detta operatività non trovi spazio nelle ipotesi di nullità dell’atto di riassunzione, nelle quali, invece, va disposta, ai sensi dell’art. 164 cod. proc. civ., la rinnovazione dell’atto mancante di un requisito essenziale. 5.1. Il motivo è inammissibile per novità. Per fermo convincimento di questa Corte, i motivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, non essendo consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto oppure di contestazioni che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio.

Grava pertanto sul ricorrente, onde evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, l’onere non solo di specificare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la r.g. n. 1932/2022 Cons. est. Raffaele Rossi veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (sul tema, ex multis, Cass. 17/11/2022, n. 33925; Cass. 30/01/2020, n. 2193; Cass. 13/08/2018, n. 20712;

Cass. 06/06/2018, n. 14477). Nella specie, parte ricorrente ha mancato di specificare con quali atti ed in quali termini si dolse, nei gradi di merito, del mancato esercizio del potere officioso di rinnovazione dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 164 cod. proc. civ.. In particolare, ha omessodi chiarire se e come abbia sollevato tale questione come motivo di appello e, ancor prima ed al fine di essere abilitato all’impugnazione per detto profilo, quando e come abbia richiesto al giudice di prime di cure di disporre la rinnovazione, altrimenti - cioè a dire in mancanza di un’istanza del genere – contribuendo a determinare la nullità e precludendosi, con il proprio contegno omissivo, la possibilità di dedurre la stessa come motivo di appello (cfr.

Cass. 30/08/2018, n. 21381; Cass. 27/02/2023, n. 5815; Cass. 24/05/2023, n. 14423).

6. Il ricorso è rigettato.

7. La singolarità della fattispecie controversa giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

8. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art.

13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. r.g. n. 1932/2022 Cons. est. Raffaele Rossi Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, p